Si al risarcimento del danno da perdita parentale in favore di tutti gli eredi del deceduto avendo gli stessi comprovato il rapporto di parentela (Tribunale di Roma, Sez. I Civile, Sentenza n. 5770/2021 del 06/04/2021 RG n. 21989/2015)

I fratelli del conducente del trattore deceduto citano a giudizio la società proprietaria del mezzo responsabile del sinistro e la compagnia assicuratrice chiedendo la condanna delle stesse al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del decesso del proprio congiunto conseguente alle gravissime lesioni riportate in occasione del sinistro stradale mortale verificatosi in data 02.10.2010.

Si costituisce in giudizio l’assicurazione contestando la responsabilità dell’autotreno, nonché la quantificazione del danno; allegava l’avvenuto pagamento delle provvisionali liquidate nel giudizio penale a favore della moglie e dei figli del deceduto; eccepiva il limite del massimale di polizza.

Nelle more, con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2016, con separato giudizio, altri congiunti (i restanti fratelli e sorelle), citano a giudizio le medesime parti convenute.

Nel corso dell’istruttoria venivano acquisiti gli atti relativi al procedimento penale svoltosi presso il Tribunale di Bari, R.G. GIP 9862/11 e venivano svolte le prove testimoniali e venivano riuniti i due giudizi.

Alla luce dell’acquisizione della sentenza penale del Tribunale di Bari e della sentenza della Corte d’Appello di Bari del 25 settembre 2017; del verbale dei rilievi effettuati sul luogo del sinistro dai Carabinieri; della CTU dinamica dell’incidente stradale, risulta provato che la mattina del sinistro il deceduto, mentre era alla guida del trattore agricolo, veniva tamponato dall’autotreno Iveco.

A seguito dell’impatto il trattore si ribaltava e il guidatore veniva sbalzato fuori, procurandosi gravissime lesioni, per le quali decedeva il giorno successivo.

Il trattore prima urtava contro il muro di cinta di un fondo agricolo e successivamente si capovolgeva, terminando la marcia poco distante; mentre l’autotreno, invece, terminava la marcia lungo la corsia di marcia poco distante dal veicolo capovolto.

I Carabinieri intervenuti rilevavano: ”la strada ove si verificò il sinistro era lievemente in salita; l’autotreno marciava ad una velocità ricompresa tra i 62 ed i 70 km/h e pertanto osservando i limiti di velocità; davanti all’autotreno viaggiava altro mezzo, poi sentito in qualità di teste, il quale dopo essersi spostato sulla sinistra segnalando la manovra con l’indicatore di direzione, rientrava a destra, evidentemente per effettuare manovra di sorpasso del trattore condotto dal deceduto; il trattore agricolo era privo di qualunque dispositivo di segnalazione luminosa, non avendo né luci di posizione né luci lampeggianti. Sulla scorta di tali elementi deve ritenersi pienamente comprovata la responsabilità dell’autotreno per l’omissione della distanza di sicurezza e per avere tenuto una condotta di guida inadeguata allo stato dei luoghi, in considerazione del buio e della specifica natura del mezzo, costituito da autotreno con rimorchio, che richiede spazi di arresto senz’altro superiori a quelli medi; tale profilo di colpa specifica e di negligenza ha senz’altro avuto efficacia causale decisiva nella determinazione del sinistro”.

Tale conclusione risulta allineata a quella del Tribunale di Bari con la sentenza n. 2812/2014 emessa in data 13.11.2014, pubblicata in data 02.02.2015, con cui il conducente dell’autotreno Iveco veniva ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo stradale e condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa, ed oltre al risarcimento dei danni alle parti civili costituite (moglie e figlia), nei cui confronti liquidava una provvisionale e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa.

La decisione veniva confermata in grado di appello con sentenza n. 2235/17 della Corte di Appello di Bari.

Tuttavia, il Giudice ritiene che anche la condotta di guida del deceduto, pur se non decisiva nel senso interruttivo del nesso di causalità tra la condotta dell’autotreno e l’evento dannoso, come anche ritenuto anche dal Giudice penale, abbia avuto una concorrente incidenza causale nella determinazione dell’evento dannoso.

Difatti, dalla documentazione acquisita emerge che il trattore aveva dietro un rimorchio e che mentre il rimorchio era privo di illuminazione, il trattore aveva delle piccole luci di posizione; tali circostanze vengono riferite dal teste oculare il quale, anche in sede penale, riferiva che era riuscito a vedere il trattore ad una distanza di circa 50 metri e che aveva messo la freccia a sinistra anche per tentare di segnalare all’autotreno che lo seguiva la presenza del trattore.

Per tale ragione, secondo il Tribunale, può desumersi che la mancanza di opportuni e dovuti dispositivi di segnalazione luminosa nel buio ha reso difficilmente visibile il trattore, peraltro sino a poco prima coperto nella visuale dall’autocarro condotto dal teste oculare e, dunque, ha causalmente contribuito alla determinazione dell’impatto.

Ergo, la responsabilità nella causazione del sinistro viene determinata nella misura del 20% per il trattore e nella misura del 80% per l’autotreno Iveco.

Passando alla liquidazione dei danni, gli attori (fratelli e sorelle del de cujus che agiscono in qualità di eredi del padre deceduto nelle more), hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita parentale, così come il cognato e i suoi 5 figli (quali eredi della sorella del de cujus).

Tutti i rapporti di parentela risultano regolarmente comprovati da certificazioni anagrafiche.

Ciò acclarato, il Tribunale rammenta che la liquidazione del danno non patrimoniale sofferto per la perdita di un congiunto può compiersi solo con il ricorso all’equità, tenendo conto di tutte le specificità del caso concreto al fine di adeguare l’equivalente pecuniario all’oggettiva entità del danno.

Per la monetizzazione vengono applicati i criteri delle Tabelle romane, che fanno riferimento ad un sistema a punti che tiene conto del rapporto di parentela, dell’età della vittima e dei superstiti e della convivenza.

Per i 6 fratelli e sorelle viene liquidato l’importo di euro 63.743,55 a favore di ciascuno, per il fratello più giovane l’importo di euro 68.649,90; per il cognato e i suoi figli l’importo di euro 21.247,85; per il padre deceduto in corso di causa l’importo di euro 3.362,29 per ciascuno dei 7 figli eredi.

Tali importi dovranno essere decurtati della quota di responsabilità attribuita al condecente deceduto del trattore.

La Compagnia assicuratrice dell’autotreno ha eccepito il limite del massimale di polizza vigente all’epoca del fatto, pari a euro 2.500.000,00 e l’avvenuto pagamento delle provvisionali liquidate nel giudizio penale a favore della moglie e dei figli del deceduto, per complessivi euro 301.773, ha inoltre allegato e provato di aver risarcito il danno materiale del mezzo agricolo.

Infine, l’assicurazione ha dedotto che l’Inail ha esercitato la rivalsa nei suoi confronti, per euro 511.434,34 (di cui EUR 1.907,24 per assegno funerario, EUR 176.178,80 per acconti e ratei già pagati, EUR 333.348,30 per valore capitale della rendita).

Ebbene, il Giudice osserva che la documentazione inerente la rivalsa Inail è stata tardivamente prodotta in giudizio, e non verrà tenuta in considerazione, e che, ad ogni modo, l’importo complessivamente liquidato di euro 380.574,67 rientra pacificamente nei limiti del massimale indicato.

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.

In conclusione, il Tribunale di Roma, dichiara tenuti i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori, in proporzione alla quota di responsabilità attribuita al convenuto, l’importo complessivo di euro 380.574,67; condanna altresì i convenuti al pagamento delle spese di lite sostenute da tutti gli attori.

Avv. Emanuela Foligno

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