Incidente stradale e tre versioni della dinamica, nessun risarcimento dal Fondo Vittime della Strada

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In un incidente stradale avvenuto a Imola, le dichiarazioni fornite dal danneggiato, dal datore di lavoro e da una testimone oculare riportavano un incidente stradale e tre versioni della dinamica del sinistro contrastanti. La Corte di Bologna ha escluso la responsabilità del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ritenendo insufficiente la prova a sostegno della domanda risarcitoria. La Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso, sottolineando che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 10 dicembre 2025, n. 32080).

L’incidente stradale e le tre versioni della dinamica

La Corte di Bologna rigetta la domanda risarcitoria proposta contro UnipolSai Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in Imola il 22 luglio 2008.

Ha rilevato che le dichiarazioni rese dal danneggiato all’Inail, e dal suo datore di lavoro, descrivevano una dinamica del sinistro significativamente diversa da quella dedotta in giudizio: nella prima si escludeva il coinvolgimento di terzi, nella seconda si faceva riferimento a una bicicletta, mentre nel processo si parlava di un motociclo non identificato. La Corte ha ritenuto che tali divergenze non fossero state adeguatamente chiarite dall’attore, il quale non aveva fornito prova della sua estraneità alla compilazione del questionario Inail, né aveva richiesto prova testimoniale sulle circostanze dichiarate dal datore di lavoro.

Inoltre, la Corte ha rilevato ulteriori incongruenze tra la versione dei fatti fornita nella denuncia-querela e quella resa dalla testimone oculare, unica persona presente al momento del sinistro. Quest’ultima aveva, infatti, riferito che il motociclista si era immesso da una strada privata, mentre la vittima aveva dichiarato che proveniva da una sosta sul marciapiede. Tali discordanze, unitamente alla totale assenza di riscontri probatori oggettivi, non hanno consentito di ritenere provato il sinistro secondo le modalità dedotte in giudizio.

L’intervento della Cassazione

In realtà viene censurato il giudizio con cui la Corte d’appello ha ritenuto indimostrata l’esatta dinamica del sinistro ed il coinvolgimento di un veicolo non identificato. Lo stabilire se un documento abbia, o non abbia, contenuto confessorio è una questione di interpretazione negoziale, riservata al Giudice di merito. È la censura con cui viene lamentata una erronea valutazione degli elementi indiziari, in quanto una censura di questo tipo cozza contro il consolidato orientamento secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal Giudice di merito

Il ricorrente lamenta la rilevanza attribuita dalla Corte alla divergenza tra la dinamica del sinistro descritta nella querela e quella riferita dalla testimone. Assume trattarsi di due momenti della medesima sequenza, e comunque di una divergenza minima, non idonea a fondare un giudizio di inattendibilità. La Corte avrebbe dunque errato nel trarre, dal contenuto della querela, una presunzione priva dei requisiti di gravità e precisione e come tale in grado di infirmare l’efficacia probatoria della dichiarazione resa dalla teste oculare.

Il questionario INAIL

Sulla presunta attribuzione di valore confessorio al questionario INAIL sottoscritto dal ricorrente, la valutazione del contenuto di un documento, ai fini della sua rilevanza probatoria, è riservata al Giudice di merito e non è sindacabile.

In ogni caso il questionario INAIL è irrilevante perché, anche espungendo dal ragionamento probatorio, la decisione rimane comunque giustificata dalle altre considerazioni esposte in motivazione.

Si può discorrere di vero e proprio vizio da lamentare in Cassazione quando l’errore ricada sul momento della “percezione” del contenuto oggettivo della prova (demonstratum) e non riguardi, invece, la “valutazione” della prova stessa, ossia l’informazione probatoria che da quel contenuto oggettivo il giudice ritiene di dover trarre; non tocca il livello della valutazione, ma si arresta alla fase antecedente dell’errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio.

Ad ogni modo, quanto dedotto è inammissibile.

Le tre versioni della dinamica e la contraddittorietà

Non si trae dalla sentenza impugnata che le affermazioni censurate siano attribuite ad un contenuto oggettivo e testuale dei documenti considerati erroneamente percepito e, dunque, per l’appunto travisato, apparendo evidente che si tratti invece solo di una valutazione fondata sulle inferenze consentite (o non consentite) dal loro contenuto esattamente rappresentato nella sua estrinseca consistenza di segno grafico e linguistico.

Si ricade, anche in questo caso, in una contestazione di una valutazione di merito, non consentita se non nei limiti del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Le argomentazioni critiche mosse, con il terzo motivo, intorno al non corretto utilizzo del ragionamento presuntivo e alla conseguente violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. si appalesano eccentriche e mal poste.

La Corte d’appello ha ritenuto che gli elementi raccolti non fossero dotati di efficacia dimostrativa, perché tra di loro contraddittori e dunque nel complesso volti a comporre un compendio istruttorio inidoneo ad assolvere l’onere probatorio gravante sull’attore.

Eguale ragionamento è da farsi per la valutazione della efficacia probatoria delle dichiarazioni del teste, rimessa al Giudice del merito e non sindacabile nel giudizio di legittimità se non nei limiti predetti.

Pertanto la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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