In caso di incidente sul lavoro, può ritenersi satisfattiva l’indennità assicurativa erogata dall’INAIL o residua in capo al lavoratore il diritto ad ottenere il risarcimento di ulteriori voci di danno dal proprio datore di lavoro?

La vicenda

Nel 2013 la corte d’appello di Venezia aveva condannato una società operante nel settore dell’edilizia al pagamento del danno biologico e del danno morale in favore di un proprio dipendente, vittima di un incidente sul lavoro
La corte territoriale aveva ritenuto provato il comportamento omissivo del datore di lavoro circa gli obblighi formativi del proprio dipendente, assunto come addetto ai mezzi battipista e, al contempo, aveva escluso un comportamento imprudente o anomalo da parte di quest’ultimo, nell’espletamento delle proprie mansioni.
Aveva perciò confermato la determinazione del danno biologico operata dal giudice di primo grado e previsto anche il risarcimento del danno morale, quale posta distinta e autonoma; ma aveva escluso ogni risarcimento per il pregiudizio alla capacità di lavoro specifica (in quanto non provato), quella per le spese sanitarie (anch’esse non provate e comunque, sostenute dall’INAIL) e quella per le spese delle attività stragiudiziali.
Avverso tale decisione, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione lamentando la mancata liquidazione del danno biologico per invalidità temporanea e per la personalizzazione del danno permanente.

Risarcimento del danno (civilistico) ed indennizzo erogato dall’INAIL

La differenza strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo, versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato o ammalato.
La diversità ontologica tra l’istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l’art. 38 Cost; mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull’art. 32 Cost.
E dunque, l’assicurazione INAIL non copre tutto il danno biologico conseguente all’infortunio o alla malattia professionale, ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del danno biologico, sia a confronto con il ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo. (Cass. Sez. Lav. n. 19973 e 23263/2017).

La decisione

Invero, l’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 include nell’indennizzo erogato dall’INAIL esclusivamente il danno biologico, inteso come “lesione – pari o superiore al 6% all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale alla persona”, valutata secondo una Tabella delle menomazioni redatta dal Ministero del Lavoro “onnicomprensiva degli aspetti dinamico-relazionali”: da questa definizione legislativa rimangono perciò escluse, senz‘altro voci che concorrono pur sempre a costituire danno non patrimoniali: la lesione all’integrità psicofisica di natura transitoria (il danno biologico temporaneo), le lesioni sotto una determinata soglia minima. il danno morale ossia la sofferenza interiore (ad esempio il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) che non ha base organica ed è estranea alla determinazione medico-legale.
Per tutti questi motivi, i giudici della Cassazione hanno accolto il ricordo del lavoratore, giungendo nuovamente ad affermare che “le somme eventualmente erogate dall’INAIL non esauriscono il diritto al risarcimento del danno biologico in capo all’assicurato”.
Peraltro, come anticipato, posto che i due istituti afferiscono a due beni o interessi giuridici protetti, diversi, essi meritano di essere liquidati separatamente.

La redazione giuridica

 
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