Rivalutazione dell’1,10% per gli indennizzi INAIL erogati in caso di malattia professionale o infortunio da cui derivi un’invalidità temporanea o permanente alla capacità lavorativa

Con decorrenza 1 luglio 2018, gli importi degli indennizzi INAIL per danno biologico sono rivalutati nella misura del 1,10%. E’ quanto stabilisce il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con un decreto dello scorso 19 luglio.

Il provvedimento recepisce la proposta di rivalutazione del presidente dell’INAIL, Massimo De Felice, avanzata con la determinazione n. 254 del 29 maggio 2018.

Il risarcimento del danno biologico, dunque, torna a crescere a distanza di due anni dall’ultimo scatto, adeguandosi all’inflazione, rimasta ferma nel 2016 e 2017.

Si tratta della prima rivalutazione dopo le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2016.

Questa stabilisce che, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail sono rivalutati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.

Il danno biologico INAIL è l’indennizzo erogato in caso di malattia professionale o infortunio da cui derivi un’invalidità temporanea o permanente alla capacità lavorativa. Il risarcimento è previsto se, a seguito di visita medica, risulta che il lavoratore abbia riportato una percentuale d’invalidità minima del 6%.

La spesa relativa alle operazioni di rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, secondo la determina INAIL, ammonta a 3.565.800 di euro. Essa “graverà sulla voce contabile U.1.04.02.02.006 ‘Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro’ imputabile alla Missione/programma 1.2 “Prestazioni economiche degli assicurati” del Bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa”.

SCARICA QUI IL DECRETO MINISTERIALE

SCARICA QUI LA DETERMINA INAIL N. 254/2018

 

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