La Cassazione ha fornito delle precisazioni sull’indennizzo diretto e le circostanze in cui il danneggiante debba essere citato in giudizio

Può il danneggiante essere chiamato in giudizio dal danneggiato se la liquidazione viene condotta con un indennizzo diretto?
In merito ha fatto chiarezza l’ordinanza 21896/2017 della Sesta sezione civile della Corte di Cassazione.
Se il danneggiato fa causa alla compagnia assicurativa del danneggiante, quest’ultimo deve essere chiamato in giudizio anche quando la liquidazione è condotta con il risarcimento diretto.
In questo modo la Cassazione ha esteso il principio tipico della Rc auto al caso in cui si segue la procedura introdotta dall’articolo 149 del Codice delle assicurazioni nel 2007.
Tale articolo prevede un indenizzo diretto da parte della compagnia del danneggiato.
C’è quindi il litisconsorzio necessario anche tra la compagnia del danneggiato (quella che viene chiamata in causa nell’ indennizzo diretto) e il danneggiante.
Fino ad oggi era assodato che il litisconsorzio necessario valesse nella Rc auto.
Questo grazie all’articolo 23 della legge 990/1969, la quale ha introdotto l’assicurazione obbligatoria sui veicoli, in deroga al principio del litisconsorzio facoltativo quando ci sono obbligazioni in solido.
Così, si consente all’assicurazione di opporre al danneggiante la sua responsabilità accertata nel giudizio.
In questo modo egli può rivalersi su di lui nei casi previsti.

Lo schema del risarcimento diretto è diverso da quello previsto dalla legge 990.

Infatti, qui la compagnia che paga è quella del danneggiato, che poi si rivale su quella del danneggiante.
Secondo i giudici di Cassazione, però, queste particolarità non sono determinanti per due ragioni.
La prima è che lo schema è molto simile al precedente.

Infatti, il comma 6 dell’articolo 149 consente alla compagnia del danneggiante di estromettere dal giudizio quella del danneggiato, se riconosce la responsabilità per proprio assicurato.

Pertanto “è palese che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un’ulteriore indiretta conferma dell’esistenza del litisconsorzio necessario”.
La seconda ragione è che l’articolo 149 del Codice non ha solo lo scopo di snellire la procedura, ma anche di consentire al danneggiato un ulteriore rimedio.
Tale principio è stato sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 180/2009.
In quella pronuncia si era riconosciuto all’ indennizzo diretto la natura di mera alternativa alla procedura tradizionale e non di unica procedura ammessa dal Codice.
La Cassazione, pertanto, fa riferimento a quest’ultima sentenza, dalla quale si deduce che l’assicuratore del danneggiato non fa altro che liquidare per conto di quello del danneggiante.
Ne consegue che le finalità dell’articolo 23 della legge 990 restano invariate.
 
 
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