Infezione chirurgica, risarcimento danni e corretta interpretazione della domanda introduttiva

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La questione trattata è quella di una corretta interpretazione della domanda introduttiva, al fine di far ricomprendere in essa anche la responsabilità per il secondo ricovero.

I fatti

La paziente è stata ricoverata dall’11 novembre 2010 al 23 novembre 2010 e sottoposta a intervento chirurgico di protesi totale all’anca destra.

Il successivo mese di dicembre 2010 si presentava al pronto soccorso del medesimo ospedale lamentando di aver contratto una infezione, manifestata da lieve febbre, a causa del precedente intervento chirurgico. In questa seconda occasione veniva disposto il ricovero, svolti esami per la individuazione delle cause della infezione, medicazioni della ferita. La dimissione interveniva il 29 dicembre con prescrizione di terapia antibiotica.

Successivamente, poiché l’infezione non passava, la paziente veniva ricoverata presso altro ospedale dove venivano praticate ulteriori cure per la riduzione dell’infezione.

Per tali ragioni, ritenendo la paziente che l’insorgere dell’infezione dipendesse dall’intervento chirurgico del novembre 2010, veniva citata in giudizio la azienda Usl Toscana sud-est.

La vicenda giuridica

Il Tribunale di Grossetto accertava la responsabilità sanitaria limitatamente al secondo ricovero del dicembre 2010 e condannava l’azienda sanitaria al ristoro dei danni.

Invece, la Corte di appello di Firenze ha riformato la decisione, ritenendo che la responsabilità della struttura sanitaria è stata affermata in relazione a fatti diversi da quelli prospettati nella domanda introduttiva. Era stata cioè prospettata dalla ricorrente in relazione al primo ricovero, quello di novembre 2010, rispetto al quale il CTU aveva escluso colpa dei sanitari, mentre è stata affermata dal Giudice di primo grado in relazione al secondo ricovero, quello del dicembre 2010, in relazione al quale però non vi era domanda.

Il ricorso in Cassazione

La vicenda approda in Cassazione che rigetta (Cassazione civile, sez. III, 13/09/2024, n.24656).

Secondo la tesi della paziente, i giudici d’appello avrebbero ritenuto errata la decisione di primo grado in quanto emessa extra petita, l’attrice, infatti, aveva ravvisato responsabilità dei sanitari in relazione al primo ricovero, mentre tale responsabilità è stata affermata in relazione al secondo ricovero. Detto in altri termini, il primo Giudice avrebbe deciso oltre la domanda proposta.

Secondo la ricorrente questo ragionamento è errato in quanto la domanda andava interpretata complessivamente e, se interpretata complessivamente, era da intendersi nel senso che essa comprendeva tutta l’attività compiuta dall’ospedale convenuto, era cioè riferibile ad entrambi i ricoveri effettuati (novembre 2010 e dicembre 2010), ciò si poteva ricavare dalle conclusioni assunte, le quali, genericamente, prospettavano responsabilità della azienda senza distinguere tra il primo ed il secondo ricovero.

La Cassazione ritiene, invece, corretto quanto deciso dai Giudici di appello. Infatti essi, nel ritenere che il primo Giudice sia andato extra petita, hanno evidenziato che la stessa CTU ha esorbitato dai poteri del Consulente in quanto si è spinta a valutare la correttezza dell’operato del secondo ricovero, anche se quest’ultimo non era messo in discussione dalla stessa attrice.

La domanda introduttiva è sul primo ricovero

La ricorrente, sin dall’appello, si è difesa sostenendo che la domanda di responsabilità per il secondo ricovero doveva ritenersi implicita nella domanda originaria, dunque non era esplicita, ma poteva ricavarsi per via interpretativa.

Questa prospettazione non è fondata.

Basandosi sulla nozione di fatto che deve essere tenuta in conto ai fini della identificazione della domanda, se è vero che il fatto non cambia quando è semplicemente specificato, ciò accade perché la specificazione è pur sempre riferita a quella che viene detta “l’essenzialità materiale” del fatto storico. Può ritenersi un fatto storico implicito in un altro ove ne costituisca specificazione o svolgimento, all’interno della medesima dimensione spaziale e temporale però.

Come emerge dall’atto di citazione, la paziente si era limitata a far valere la responsabilità della struttura sanitaria in relazione soltanto al primo ricovero, avvenuto a novembre del 2010, senza nulla dire ed eccepire riguardo al secondo ricovero del dicembre 2010.

Nel caso in analisi, l’Azienda ospedaliera ha compiuto 2 ricoveri distinti, il primo a novembre 2010, quando è stato effettuato l’intervento chirurgico. Il secondo a dicembre quando invece il ricovero era finalizzato a rimediare alla infezione. È dunque evidente, secondo la Cassazione, che il secondo ricovero non può ritenersi implicito nel primo. La domanda relativa a quest’ultimo fatto non può ritenersi implicitamente compresa in quella relativa al primo.

Il fatto rilevante per il diritto lo si identifica in base a criteri giuridici

In primo luogo, il fatto rilevante per il diritto lo si identifica in base a criteri giuridici e non meramente storici: la prestazione, se si vuole la condotta, è identificata dal titolo.

Qui c’è un primo contratto con la Struttura, in base al quale quest’ultima si impegna ad effettuare la prestazione chirurgica: tutto ciò che è relativo, strumentale, accessorio a quella prestazione, rientra nel medesimo “fatto”, ossia fonda il contenuto della obbligazione assunta, e di conseguenza l’inadempimento di prestazioni accessorie non costituisce “fatto” diverso dall’inadempimento delle prestazioni principali se il paziente si duole della cattiva esecuzione dell’intervento, tale domanda può essere intesa come riferita ad ogni prestazione inerente l’intervento (quello che la citata giurisprudenza chiama “essenzialità materiale” del fatto).
Quindi, se l’attore lamenta responsabilità per inadempimento della obbligazione assunta di effettuare un intervento chirurgico, questa domanda è implicitamente estesa a tutto ciò che in quell’intervento, ossia nella prestazione assunta, è ricompreso il trattamento post- operatorio, quello preparatorio, gli esami strumentali ecc. ossia il “fatto” è identificato in base al titolo. La struttura si impegna contrattualmente ad effettuare un intervento chirurgico che implica la necessità di condotte strumentali, le quali ovviamente rientrano nella prestazione assunta.

I due ricoveri si riferiscono a due diversi contratti di spedalità

Nella fattispecie, v’è stato un primo contratto di spedalità, con il quale la struttura si è obbligata all’intervento chirurgico (ed ovviamente alle prestazioni connesse). Ed è dell’inadempimento di tale contratto che la ricorrente si è lamentata.

Vi è poi stato un secondo contratto di spedalità, ad un mese di distanza, con il quale la struttura ha assunto l’obbligazione di rimediare alla infezione, o di trattare una infezione in corso dunque un diverso contratto avente ad oggetto prestazioni diverse.

Proprio per queste ragioni non si può parlare di identità di domande, né può dirsi che l’una sia implicita nell’altra, se esse fanno valere due inadempimenti diversi, in quanto relativi a prestazioni oggetto di diversi contratti. Si pensi, infatti, che per la struttura ospedaliera, difendersi dal fatto di essere inadempiente al primo contratto non è come difendersi dall’ inadempimento del secondo, proprio per la diversità delle domande.

Il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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