Accetta un passaggio da persona in evidente stato di ebbrezza: è concorso di colpa?

0
guida-stato-di-ebbrezza-incidente

La vicenda tratta delle lesioni subite dal trasportato in un sinistro stradale causato dal conducente in stato di ebbrezza. Il passeggerp chiede il risarcimento nei confronti del vettore e del suo assicuratore. La Cassazione enuncia due importanti principi di diritto inerenti i diritti del trasportato da conducente (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 17 settembre 2024, n. 24920).

Sia il Tribunale che la Corte d’appello attribuiscono alla vittima un concorso di colpa del 50%, per avere accettato di lasciarsi trasportare da persona di cui era evidente lo stato di ebbrezza.

In particolare, la Corte di Caltanissetta ha ritenuto che il conducente del veicolo, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza, ed invadendo l’opposta corsia di marcia ad elevata velocità, fu responsabile del sinistro oggetto del giudizio. Tuttavia, hanno ritenuto che anche la vittima, terzo trasportato, abbia fornito un contributo causale all’avverarsi del danno (lesioni personali) da lui stesso sofferto, accettando di essere trasportato a bordo di un veicolo condotto da una persona in evidente stato di ebbrezza.

Il ricorso in Cassazione

Il danneggiato censura la decisione ed evidenzia la mancanza di prova che fu lo stato di ebbrezza, piuttosto che l’imprudenza, a determinare l’invasione dell’opposta corsia di marcia da parte del conducente, e in ogni caso che non vi era la prova che l’ebbrezza del conducente fosse percepibile dal trasportato.

Ebbene, il ricorso è improcedibile per mancato deposito della ricevuta di avvenuta notifica. Comunque, per scandagliare la censura, innanzitutto bisognerebbe stabilire se sia compatibile col diritto comunitario l’art. 1227, comma primo, c.c., se interpretato nel senso di escludere o ridurre il diritto al risarcimento del danno di persona trasportata su un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza.

La materia dell’assicurazione R.C.A., infatti, è materia armonizzata a livello comunitario dalla Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009. Il XXIII Considerando di tale Direttiva ricorda che obiettivo del legislatore comunitario è includere tutte le persone trasportate nei benefici assicurativi (salvo ovviamente il caso di circolazione consapevole su un veicolo di provenienza illegale), e che questo obiettivo “verrebbe posto a repentaglio se la legislazione nazionale o qualsiasi clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione escludesse dalla copertura assicurativa I passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento dell’Incidente”.

Ed ancora la Direttiva aggiunge che il passeggero, solitamente, non è in grado di valutare adeguatamente il livello di eventuale intossicazione del conducente.

Il ragionamento della Cassazione

Ma, a monte, la Cassazione svolge un ragionamento assai importante: “l’obiettivo di dissuadere i conducenti dall’agire sotto gli effetti dell’alcol (…) tuttavia sussiste la responsabilità dei passeggeri di veicoli condotti da persone in stato di ebbrezza secondo la legislazione nazionale applicabile, nonché il livello del risarcimento per danni in un incidente specifico”.

Difatti, coerentemente con tali previsioni, l’art. 13, ultimo comma, della Direttiva 2009/103 stabilisce che “gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero”.

Le due previsioni della Direttiva menzionate appaiono intrinsecamente contraddittorie: infatti sembrerebbero da un lato imporre agli Stati membri il divieto di escludere dai benefici assicurativi coloro che siano trasportati su veicoli condotti da persone in stato di ebbrezza; e dall’altro “fare salva” l’autonomia degli Stati membri nel dettare le regole della Responsabilità civile, ivi comprese quelle che possono comportare una corresponsabilità del trasportato nell’ipotesi suddetta.

Il diritto comunitario

Tuttavia, non si tratta di una antinomia, la Corte di Lussemburgo ha affermato due princìpi:

  1. il diritto comunitario in tema di assicurazione della R.C.A. sarebbe “privato del suo effetto utile” in presenza d’una normativa nazionale che negasse al passeggero il diritto al risarcimento – ovvero lo limitasse in misura sproporzionata – “in base a criteri generali ed astratti”.
  2. Il diritto comunitario consente invece agli Stati membri di limitare il risarcimento dovuto al trasportato “in base ad una valutazione caso per caso di circostanze eccezionali”.

Applicando tali principi ne deriva che l’eventuale concorso colposo del passeggero alla concausazione del sinistro andrà accertato con giudizio sintetico a posteriori, e non con giudizio analitico a priori. Bisognerà valutare, caso per caso, le condizioni della vittima e quelle del conducente; l’entità del tasso alcolemico; le circostanze di tempo e di luogo; la prevedibilità del rischio. L’eventuale concorso colposo di chi si lasci trasportare in automobile da un ubriaco, fondandosi su accertamenti di fatto, è riservato al Giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.

In conclusione, la Cassazione afferma due importanti principi di diritto:

  • (a) “l’art. 1227, comma primo, c.c., interpretato in senso coerente con la Direttiva 2009/103, non consente di ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d’un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente. Una simile interpretazione infatti contrasterebbe con l’art. 13, § 3, della Direttiva 2009/103, nella parte in cui vieta agli Stati membri di considerare “senza effetto”, rispetto all’azione risarcitoria spettante al trasportato, “qualsiasi disposizione di legge (…) che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol”. Spetterà dunque al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore”.
  • (b) “L’accertamento della esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d’un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto riservato al Giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell’art. 1227 c.c.”.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui