Il diritto al risarcimento vale anche in caso di utilizzo di mezzo privato, indipendentemente dall’entità del rischio o dalla tipologia della specifica attività lavorativa dell’infortunato
Era caduto dalla bicicletta mentre rientrava a casa da un turno di lavoro. Il soggetto, in particolare, aveva dichiarato di aver utilizzato la bici data la necessità contingente di recarsi dalla suocera per somministrarle un’iniezione; lungo il tragitto era stato colpito da un motociclo e riteneva pertanto di avere diritto al risarcimento da parte dell’Inail per l’infortunio subito.
La Corte d’appello di Firenze, riformando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda dell’attore ritenendo non provata la contingente necessità affermata; inoltre, il percorso del danneggiato, benché non coperto da mezzi pubblici, vista l’esiguità della distanza (appena 500 metri) poteva essere coperto anche a piedi nel giro di pochi minuti e senza pertanto la necessità di ricorrere al mezzo privato. Anzi, secondo il giudice di secondo grado, l’utilizzo della bicicletta in città, in quanto soggetto ai pericoli del traffico, rappresentava un aggravamento del rischio rispetto all’andare a piedi.
Il danneggiato si rivolgeva quindi alla Corte di Cassazione, sostenendo di fronte ai giudici del Palazzaccio, che la Corte d’appello non aveva dato corretta applicazione alla normativa vigente in tema di assicurazione in ambito lavorativo, in quanto, nel caso in questione, l’uso della bicicletta per recarsi al lavoro doveva considerarsi “incluso nella tutela assicurativa”, in considerazione della “necessità protetta dall’ordinamento di favorire spostamenti che riducano costi economici, ambientali e sociali”.
Tale argomentazione è stata accolta dalla Suprema Corte che ha effettivamente rilevato come la legge preveda che “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, la tutela assicurativa gestita dall’Inail comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti”.
Tale disciplina include quindi qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa a luogo di lavoro, escludendo qualsiasi rilevanza circa l’entità del rischio o la tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto. La Corte d’appello non aveva quindi correttamente applicato tali principi tenendo unicamente in considerazione il criterio della distanza che separa l’abitazione dal luogo di lavoro.
La distanza, invece, secondo i giudici di Piazza Cavour, specie se in considerazione dell’utilizzo della bicicletta, non può essere ritenuta in assoluto un criterio selettivo sufficiente da solo ad individuare la necessità dell’uso del mezzo privato. L’uso della bici per recarsi al lavoro, quindi, doveva essere valutato in relazione a una molteplicità di fattori quali il costume sociale, le normali esigenze familiari, la presenza di mezzi pubblici, la modalità di organizzazione dei servizi pubblici di trasporto nei luoghi in cui più è diffuso l’utilizzo della bicicletta, la tipologia del percorso effettuato, la conformazione dei luoghi, le condizioni climatiche in atto, la tendenza presente nell’ordinamento e rivolta all’incentivazione dell’uso della bicicletta
In conclusione, con la sentenza n. 7313 del 13 aprile 2016, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del danneggiato rinviando la causa al giudice di secondo grado affinché si esprimesse nuovamente alla luce dei chiarimenti forniti.
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