Accertata la responsabilità penale del datore di lavoro, è legittimato l’Inail alla ripetizione delle somme e il lavoratore per il danno differenziale (Tribunale di Chieti, Sez. lavoro, Sentenza n. 84/2021 del 22/03/2021 – RG n. 687/2019)

L’Inail cita a giudizio il datore di lavoro dell’infortunato onde vedersi riconosciuta l’azione di regresso e la restituzione degli importi versati a causa dell’infortunio sul lavoro. Il lavoratore, in data 20.04.2010 mentre stava lavorando nello stabilimento rimaneva schiacciato da barre di metallo cadute da una rastrelliera mentre transitava davanti ad un bancale ostacolato da una macchina punzonatrice in disuso.

L’Inail deduce che l’infortunio era causato dalla condotta omissiva colposa del datore di lavoro, e che l’ottemperanza alle prescrizioni e il pagamento dell’oblazione determinavano l’archiviazione del procedimento penale.

Si costituisce in giudizio il datore di lavoro deducendo che all’interno dello stabilimento erano posizionati 14 scaffali (cd. cantilever monofronte) utilizzati per lo stoccaggio di profilati in ferro a sezione rettangolare, con barre di contenimento inclinate di 3°/4° verso l’interno; l’area delle rastrelliere era delimitata, in terra, con una segnaletica indicante il limite di avvicinamento invalicabile;

Il 20 aprile 2010, l’infortunato, operaio plurispecializzato, veniva schiacciato da barre di metallo, subendo un infortunio.

Il lavoratore, nel tentativo di recuperare metallo per effettuare un riempimento di saldatura, superava la striscia gialla di delimitazione della zona riservata alle rastrelliere (violando così la prima misura di sicurezza), si era arrampicato sulla scaffalatura, aveva sciolto del filo di legatura delle barre posto all’estremità del pacco e aveva con forza tirato il filo verso di sé, determinando la caduta di alcune barre che lo investivano; in ragione dello stato dei luoghi e delle cose, non era possibile che le barre fossero cadute autonomamente senza un’azione meccanica esterna e dunque senza un’azione abnorme; le condizioni del lavoratore apparivano incompatibili con quanto risultante dalla scarna ed incompleta documentazione fornita, ma soprattutto con una presuntivamente accertata lesione alla integrità psico-fisica permanente;

L’uomo deduceva di essere stato condannato al pagamento, in favore dell’infortunato, di una provvisionale immediatamente esecutiva ex art. 539 c.p.p. di Euro 15.000,00 (quindicimila/00), corrisposta; in considerazione della palese violazione dei precetti dell’art. 6 Cedu era stato proposto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo avverso lo Stato Italiano lamentando la violazione dell’art. 6 della Convenzione Cedu.

La causa, riunita al procedimento di risarcimento del danno intrapreso dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, viene istruita con la produzione di documenti e mediante l’espletamento di CTU Medico-Legale.

Preliminarmente il Tribunale evidenzia che l’art.10 del D.P.R. 1124/65 prevede l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile anche nella parte in cui prevede la responsabilità del datore di lavoro per il c.d. danno differenziale.

Il sistema attualmente previsto in materia antinfortunistica per effetto del D.L. 38/2000 include sia una quota di danno patrimoniale che una quota di danno biologico, circostanza che non esclude la sussistenza di un danno biologico differenziale, ovverosia di un danno biologico valutato secondo gli ordinari criteri civilistici diversi da quelli utilizzati per il riconoscimento di un indennizzo, la cui funzione sociale derivante dalla tutela apprestata dall’art. 38 Cost, consente di distinguerlo dalla nozione comune di danno risarcibile.

Ciò posto, il Tribunale ritiene fondata sia la domanda di regresso formulata dall’Inail, sia la domanda proposta dal lavoratore a titolo di danno differenziale.

La sentenza di condanna di cui all’artt. 651 c.p.p. ha efficacia di giudicato in merito all’accertamento del fatto di reato, alla sua illiceità penale ed alla affermazione che l’imputato l’ha commesso.

La sentenza penale n. 232/2017 della Corte d’Appello di L’Aquila, il cui accertamento è passato in giudicato, contiene affermazioni che il tribunale condivide integralmente.

E dunque, l’infortunio avvenuto e l’accertata violazione delle norme in tema di prevenzione degli infortuni, inducono a non ritenere occasionali le lesioni patite dal lavoratore.

La colpa del datore di lavoro, pertanto, deve ritenersi pacificamente provata senza che alcuna interruzione del nesso di causalità sia intervenuta tra la caduta delle barre di ferro e le lesioni del lavoratore e senza che risulti in alcun modo provato qualsivoglia concorso di colpa del lavoratore.

Difatti, la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di formare e istruire adeguatamente i suoi dipendenti sui rischi dipendenti dalle lavorazioni cui erano adibiti è stata accertata con efficacia di giudicato, è dunque da escludersi la possibilità per il datore di lavoro di invocare il concorso di colpa del ricorrente.

Venendo alle lesioni patite dal lavoratore, il CTU ha accertato che lo stesso: ” presenta in conseguenza dell’infortunio del 20.04.2010 “Esiti algodisfunzionali di Frattura del corpo vertebrale di L5 con infossamento irregolare della limitante somatica inferiore e bombatura del muro posteriore, Frattura delle apofisi spinose di D6, D7, D8, D9, D10, D11, L3, L4, L5, Frattura dell’apofisi trasversa sinistra di L3 L5 e dell’apofisi trasversa destra di L4, Lussazione coxo femorale sinistra con frattura dell’ acetabolo infrazione della VIII costa destra e della VIII costa sinistra, Distorsione del ginocchio sinistro con micro frattura intraspongiosa dell’emipiatto tibiale mediale, causalmente riconducibili all’infortunio del 20.04.2010 ; che il periodo di malattia di complessivi giorni 498 (quattrocentonovantotto) è stato composto da ” inabilità temporanea totale (I.T.T.) di giorni 180 (centottanta); inabilità temporanea parziale al 75% (I.T.P. 75%) di giorni 180 (centottanta); inabilità temporanea parziale al 50% (I.T.P. 50%) di giorni 138 (centotrentotto) ; che Sono residuati postumi invalidanti di natura permanente, costituenti danno biologico, valutabili nella misura del 28% (ventottopercento )”.

Le risultanze della CTU Medico-Legale vengono integralmente condivise e recepite dal Giudicante che le fa proprie.

Applicando le Tabelle milanesi, si ricava la complessiva somma di euro 115.827,00 per danno risarcibile, la somma di euro 17.640,00 per Invalidità temporanea totale, di euro 13.230,00 per Invalidità temporanea parziale al 75% e di euro 2.450,00 per Invalidità temporanea parziale al 50%, per un totale di EUR 149.147,00.

L’Inail ha liquidato la somma di euro 82.424,19 euro a titolo di danno biologico, nonché la somma di euro 21.904,72 per inabilità temporanea assoluta, superiore a quella di euro 17.640,00 per Invalidità temporanea totale calcolata sulla percentuale di danno biologico al 28%.

L’infortunato rimane creditore, nei confronti del datore di lavoro, della somma di euro 33.402,81 per danno risarcibile, nonché delle somme di euro 13.230,00 per Invalidità temporanea parziale al 75% e di euro 2.450,00 per Invalidità temporanea parziale al 50%, ovverosia della complessiva somma di euro 49.082,81.

Da tale somma bisogna decurtare l’importo di euro 15.000,00 a titolo di condanna provvisionale stabilita in sede penale, già corrisposta dal datore di lavoro.

Viene, invece, respinta la personalizzazione del risarcimento avanzata dal lavoratore.

A sostegno della personalizzazione il lavoratore deduce di avere visto cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita e di gestione dell’ordinario a causa delle gravi lesioni subite che ne hanno grandemente diminuito la capacità non solo di guidare ma perfino di deambulare; di essere stato costretto a trasferirsi presso l’abitazione del figlio in Giulianova, perdendo la possibilità di intrattenere normali rapporti con i propri nipoti residenti invece ad Arielli e Castelfrentano, che riesce a vedere con scarsissima frequenza proprio a causa della lontananza e della impossibilità di spostarsi in macchina per lunghi tragitti.

Tali sconvolgimenti, secondo il Tribunale, oltre a non essere stati provati, risultano in contraddizione con quanto accertato dal CTU, ovverosia: “non sussiste incidenza dei predetti postumi sulla capacità lavorativa specifica; non sussiste incidenza dei predetti postumi sulla capacità del periziato di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali”.

In definitiva, il datore di lavoro viene condannato al pagamento della complessiva somma di euro 202.414,15 (comprensivo del regresso dell’Inail), oltre interessi.

In ragione del principio di soccombenza, il datore di lavoro viene inoltre condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti del lavoratore, liquidate in euro 8.815,00, e al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Inail , liquidate in euro 8.000,00

Avv. Emanuela Foligno

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