Infortunio sul lavoro causa inidoneità lavorativa definitiva e permanente

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fibre di amianto

Al lavoratore non viene riconosciuto l’indennizzo assicurativo una tantum per inidoneità lavorativa in quanto le patologie psichiatriche non rientrano nella definizione di lesioni fisiche (Tribunale Di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1013/2021 del 06/05/2021 RG n. 2988/2020)

Il lavoratore cita a giudizio Intesa Sanpaolo Salute e RBM Assicurazione Salute e chiede:

  • accertare e dichiarare valido, efficace ed applicabile il Piano Sanitario Base che assicura, quale forma di assistenza sanitaria integrativa, il personale dipendente del Gruppo FS Italiane con gestore del medesimo piano sanitario la RBM Assicurazione Salute S.p.A., adesso Intesa Sanpaolo RBM Salute S.P.A.;
  • accertare e dichiarare che l’infortunio sul lavoro che lo ha riconosciuto inidoneo in via definitiva, è previsto in detto Piano Sanitario Base come indennizzabile con il prescritto “sostegno al reddito di personale inidoneo”;
  • per l’effetto accertare, dichiarare e riconoscere il diritto alla prestazione dovuta, ossia il diritto ad ottener e il c.d. “sostegno al reddito” per il personale inidoneo di Trenitalia s.p.a previsto dal Piano Sanitario Base sottoscritto con RBM per l’importo una tantum di euro 6.000,00;
  • quindi, condannare la Intesa Sanpaolo RBM Salute S.P.A. ad adempiere e liquidare integralmente la prestazione assicurata che – calcolata e quantificata, al 31.07.2018, dalla stessa compagnia – risulta essere pari alla somma di euro 6.000, 00 da aggiornarsi e rivalutarsi ulteriormente secondo i criteri previsti dalle Condizioni contrattuali.

Il lavoratore deduce che il giorno 24.02.2017, in quanto dipendente Trenitalia con qualifica e figura professionale di “Macchinista” subiva un infortunio sul lavoro a seguito del quale, come da certificazione rilasciata il 25.02.2017 dal Pronto Soccorso di Reggio Calabria, veniva diagnosticato uno “stato d’ansia reattivo” in quanto affetto da “Disturbo post traumatico da stress”; che l’Unità Sanitaria delle RFI, previa visita specialistica, con certificato del 10.07.2018, lo giudicava, in via definitiva, “NON IDONEO” per condotta 247, diagnosi confermata con certificazione dell’11.07.2018 a seguito di apposita visita medica presso la medesima Unità Sanitaria RFI.

Deduce, inoltre, di avere inoltrato alla RMB Salute S.p.A. – Istituto convenzionato con RFI Trenitalia società datrice di lavoro – apposita domanda, corredata da documentazione medica, per ottenere il c.d. “sostegno al reddito per il personale inidoneo” previsto dal Piano Base assicurativo sottoscritto, per l’importo di euro 6.000,00.

Il Tribunale ritiene il ricorso infondato.

La domanda azionata riguarda un indennizzo assicurativo in virtù di polizza accesa presso la resistente, per le conseguenze di un infortunio sul lavoro del 24 febbraio 2017.

Il ricorrente adduce che al momento dell’infortunio era macchinista addetto a mansioni connesse con attività di sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario; – e che l’infortunio sul lavoro veniva riconosciuto come causa principale e prevalente dello stato di inidoneità lavorativa (cioè come causa che, di per sé, determina il giudizio di inidoneità), ed è stato riconosciuto inidoneo in via definitiva dalla Direzione Sanitaria di RFI S.p.A.

L’assicurazione di cui si discute è stipulata richiamando in particolare, l’art. 22 punto 3 del Contratto Aziendale del Gruppo FS Italiane del 16.12.2016, conferma, tra le misure di welfare aziendale, l’assicurazione di tutto il personale dipendente ad una forma di assistenza sanitaria integrativa a fronte di un contributo aziendale per ciascun lavoratore; tale contributo aziendale, dal 1 luglio 2017, sarà pari a euro 100,00 annue per ciascun lavoratore.

Si discute, quindi, di una polizza assicurativa prevista dalla contrattazione collettiva in funzione previdenziale.

La società assicuratrice non contesta la legittimazione passiva e la copertura assicurativa stipulata in favore del ricorrente, però ha escluso il presupposto per l’indennizzo in ragione delle definizioni contrattuali del rischio assicurato.

In buona sostanza, la convenuta ha escluso che il denunciato “Disturbo post -traumatico da stress” fosse una lesione fisica ed ha eccepito che non fosse esclusivamente cagionato dall’infortunio coesistendo altre patologie concorrenti.

Le doglianze sono fondate.

Nelle condizioni contrattuali al punto 9.1.15 si legge “9.1.15 Sostegno al reddito per il personale inidoneo Corrispondenza di una somma una tantum di euro 6.000,00 ad ogni Assistito che, a seguito di infortunio sul lavoro, malattia professionale o grave patologia che abbia comportato un’inabilità permanente totale specifica a svolgere le proprie occupazioni professionali e di conseguenza l’abbandono delle mansioni per cui era stato assunto o successivamente adibito, sia riconosciuto inidoneo in via definitiva. Tale indennità dovrà essere corrisposta esclusivamente agli Assistiti addetti a mansioni comunque connesse con attività di sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario che, a decorrere dal 1 luglio 2017, siano stati riconosciuti inidonei in via definitiva dalla Direzione Sanitaria di RFI S.p.A. e per i quali l’infortunio sul lavoro, la malattia professionale o la grave patologia sia riconosciuta come causa principale e prevalente dello stato di inidoneità (cioè come causa che, di per sé, determina il giudizio di inidoneità). In particolare, sono considerate gravi patologie:

le patologie indicate all’art. 31, punto 8 del C.C.N.L. Mobilità /Area Contrattuale Attività Ferroviarie, ovvero:

– malattie oncologiche

– sclerosi multipla

– distrofia muscolare

– morbo di Cooley

le patologie indicate dal Decreto Ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2 agosto 2007 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2007, 225), ovvero:

a) insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia

b) insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica

c) perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile

d) perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide

e) menomazioni dell’apparato osteo -articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci b) e/o d) e/o h

f) epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologica e/o chirurgica

g) patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati

h) patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto d). Atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento

i) patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e dalla vita di relazione

j) deficit totale della visione

k) deficit totale dell’udito congenito.”

Ed ancora, secondo le definizioni contrattuali della polizza “Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili e documentabili”.

Ebbene, l’evento del 24.2.2017 è consistito nell’investimento di una persona con il treno, con esito mortale, ma in effetti non risultano denunciate dal ricorrente lesioni fisiche da infortunio.

La lesione fisica è da intendersi, secondo la comune accezione, come alterazione a carico di un tessuto o di un organo, nella specie non si registra tale alterazione fisica trattandosi di affezione semmai psichica.

Conseguentemente la patologia lamentata dal lavoratore non rientra nelle condizioni indennizzabili di polizza.

L’eccezione della società assicuratrice è dunque fondato e, del resto, neppure il ricorrente ne asserisce la configurazione.

In conclusione, il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta la richiesta del lavoratore e lo condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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