Ingiunzione di pagamento e consegna contestata, decisivi i documenti di trasporto

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Nel contenzioso tra una società cooperativa e una farmacia, relativo a un’ingiunzione di pagamento per oltre 120 mila euro, è emersa una questione centrale: la prova della consegna dei farmaci. Non è sufficiente l’elenco delle fatture, ma occorrono documenti di trasporto o altre prove idonee a dimostrare l’avvenuta consegna della merce (Corte di Cassazione, III civile, 24 settembre 2024, n. 25521).

La vicenda giudiziaria

La società cooperativa ottiene dal Tribunale di Taranto ingiunzione di pagamento nei confronti del titolare di una farmacia, della somma di Euro 122.831,94, quale corrispettivo della fornitura di “servizi e merci per il periodo maggio 2009-agosto 2013”, sulla base dell’elenco delle fatture e delle note di credito e di debito indicate nel ricorso monitorio, con indicazione “dei versamenti eseguiti in acconto del maggior avere”.

Con sentenza n. 2135/2017 il Tribunale di Taranto rigetta l’opposizione presentata dal farmacista. Successivamente, anche la corte di Lecce rigetta il gravame (sent. 86/2021).

Il ricorso in Corte di Cassazione

La farmacia contesta la mancanza di prova circa la effettiva consegna dei farmaci in relazione alla quale vi è richiesta di pagamento. Si duole anche che non sia stato considerato che in caso di contestazione della consegna della merce il venditore è tenuto a fornire (con bolle di consegna DDT o documenti di trasporto/accompagnamento, firmate dal destinatario, non essendo sufficiente la sola firma del vettore) la prova della merce consegnata e lamenta che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova. Si duole, infine della contraddittorietà della sentenza e della erronea valutazione delle emergenze processuali e probatorie.

Le doglianze sono fondate.

L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (diverso per presupposti e disciplina dalla richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c.: v., da ultimo, Cass., 24/5/2023, n. 14374) è uno strumento istruttorio di natura residuale, utilizzabile esclusivamente allorquando la prova dei fatti non possa essere in alcun modo fornita o acquisita con altri mezzi, e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (v., da ultimo, Cass., 8/10/2021, n. 27412; Cass., 1/4/2019, n. 9020; Cass., 25/10/2013, n. 24188 ).

Il Giudice non può supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova delle parti

Quindi, solo nel caso in cui la prova non possa essere in alcun modo fornita il Giudice può esercitare il proprio potere discrezionale e ordinare l’esibizione. In ogni caso il Giudice non può supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova delle parti.

Ciononostante, i Giudici di merito, da un lato danno atto della sussistenza di prove documentali – e in particolare dei documenti di trasporto – e testimoniali, e che la decisione viene presa sulla base del principio di “non contestazione e delle risultanze documentali”, dall’altro danno contestualmente atto che “i documenti di trasporto prodotti” da controparte sono stati “contestati” dalla farmacia.

Ragionando in tal senso la Corte di Lecce non ha applicato i principi sopra riportati, da considerarsi del tutto pacifici e a cui viene data esplicita continuità e, comunque, si è posta in contraddizione.

Per tali ragioni la causa viene rinviata alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione affinché applichi gli indicati principi.

Avv. Emanuela Foligno

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