Caduta in moto per una buca, risarcimento respinto per mancanza di prove

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Sabbia sul fondo stradale e decesso del trasportato

Un uomo riporta lesioni a causa di una brutta caduta in moto per una buca sulla strada e richiede il risarcimento dei danni. Il ricorso viene però respinto: il Giudice di merito aveva correttamente valutato che il danneggiato non aveva fornito prove sufficienti del nesso causale tra la buca e l’incidente. Il danneggiato, sostanzialmente contesta la ponderazione del materiale istruttorio operata dal Giudice di merito. La Corte di Cassazione conferma la correttezza del secondo grado di giudizio (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 28 agosto 2025, n. 24059).

La caduta in moto per una buca

Il 15.7.2008 alle ore 13.15, il danneggiato, mentre conduceva il motoveicolo di proprietà della madre sulla S.C. per Latiano, incappava in una buca e cadeva. In una comunicazione distribuita dal Comune di Francavilla Fontana, venivano comunicati ai cittadini i lavori sulla strada per conto della Acquedotto Pugliese s.p.a., ergo, il danneggiato, invoca la responsabilità di quest’ultima società per le lesioni personali subite.
Viene, quindi, azionato giudizio dinanzi al Giudice di pace di Francavilla Fontana, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti in occasione di un sinistro avvenuto nel territorio del Comune di Francavilla Fontana.

L’acquedotto chiama in causa le due società materiali esecutrici dei lavori sulla strada, onde essere da queste manlevate. Tuttavia, il Giudice di Pace rigetta la domanda.

In secondo grado, il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice d’appello, rigetta la domanda del motociclista osservando che non aveva fornito prova adeguata degli elementi costitutivi della domanda per i danni derivati dalla caduta in moto per una buca, non essendosi dimostrata quale fosse la buca “colpevole” della caduta.

L’intervento della Cassazione

Sostiene il ricorrente che erroneamente il Tribunale avrebbe omesso di valutare la mancanza di prova del caso fortuito, gravante sul custode, comunque configurabile solo se la condotta del danneggiato assuma i caratteri di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità. Aggiunge l’Acquedotto, con la nota del 18.11.2008, aveva confermato l’effettiva signoria di fatto sulla res, nonché lo stesso accadimento storico, addebitando l’accaduto all’operato delle società terze chiamate e che detta prova – costituente confessione stragiudiziale – era stata totalmente ignorata dal Giudice di secondo grado.

A questa stregua è inammissibile il ricorso presentato perché il ricorrente si limita a contestare la ponderazione del materiale istruttorio operata dal Giudice di merito, e ad esso esclusivamente riservata.

Infatti, il Giudice di Brindisi ha correttamente applicato l’ormai consolidato orientamento sulla responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenendo non provato il nesso di causalità, con valutazione di mero fatto, che il mezzo, per come è stato formulato, non è idoneo ad incidere.

La responsabilità del custode è di natura oggettiva

La responsabilità del custode è di natura oggettiva e per la sua configurazione è sufficiente la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità.

Il Giudice di appello ha correttamente applicato i suddetti principi, perché ha ritenuto non assolto l’onere della prova da parte del danneggiato, non avendo dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l’evento di danno.

Con riguardo alla valutazione del materiale istruttorio, viene ribadito che tale attività è esclusivamente riservata al Giudice del merito e che, eventualmente, è possibile proporre in Cassazione la violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c., nei ristretti limiti segnati dalla giurisprudenza.

Infine, la ritenuta avvenuta “confessione stragiudiziale” della convenuta, in realtà, non sussiste perché si tratta di corrispondenza con le società terze chiamate, dalle quali la controricorrente voleva eventualmente essere manlevata.

La “ammissione del fatto storico” non costituisce confessione, perché ben potrebbe spiegarsi nell’ambito dei rapporti tra le società chiamate in causa, fermo restando che, da quanto risulta, la controricorrente ha sempre contestato le domande attoree, negando addirittura la propria legittimazione. Comunque sia, la mancata riproduzione nel ricorso del contenuto della citata nota, o, quantomeno, la adeguata sua riassunzione, opportunamente contestualizzata nell’ambito dei rapporti con le dette società, non consente alla S.C. di apprezzare la decisività della censura, donde la sua inammissibilità.

In definitiva, il ricorso è dichiarato integralmente inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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