L’amministrazione datrice di lavoro non può “scegliere” il contratto collettivo applicabile, ma è tenuta a rispettare il vincolo dell’art. 2, comma 3, D.Lgs n. 165/2001, e deve applicare il trattamento economico previsto dal CCNL di comparto, determinandosi altrimenti una condizione di disparità rispetto a quei lavoratori ai quali, invece, venga applicato il trattamento previsto dal contratto collettivo correttamente individuato (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 23 agosto 2025, n. 23795).
Il lavoratore aveva azionato la domanda civile per il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, precisando di avere già proposto analogo giudizio, conclusosi con sentenza n.3425/2009, che aveva riconosciuto lo svolgimento delle mansioni di capo lotto, superiori al livello di inquadramento, con la condanna al pagamento delle differenze retributive fino al novembre 2005.
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale di Messina ha rilevato che il datore di lavoro aveva applicato ai propri dipendenti la contrattazione collettiva, anziché la contrattazione collettiva regionale, prevista dall’art. 24, L.R. Sicilia 10/2000. Il Tribunale, considerata l’adozione di una contrattazione collettiva diversa da quella prevista per legge che aveva comportato la violazione di una norma imperativa, con conseguente nullità delle relative disposizioni,
La Corte d’appello di Messina (sent. 722/2018) accoglie l’appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 648/2014, condannando il datore alla corresponsione dell’importo di Euro 4.598,73, oltre all’importo corrispondente alle differenze sulla indennità di cantiere, a titolo di differenze retributive tra il livello A1 e il livello A del CCNL Autostrade e Trafori per lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo dal 15 novembre 2005 al 28 febbraio 2007.
La Corte di appello, tuttavia, rileva che, al momento dell’entrata in vigore della L.R. Sicilia 10/2000, il Consorzio datore di lavoro aveva già da tempo approvato norme regolamentari per il personale – in conformità della L.R. Sicilia n. 44/1994 – continuando a dare applicazione a tali norme anche dopo l’approvazione della L.R. Sicilia 10/2000 – e quindi facendo esclusivo riferimento al regolamento per il personale ed al CCNL Autostrade e Trafori – sino all’anno 2010.
Ergo, secondo i Giudici di appello, lo svolgimento delle mansioni superiori dedotto in giudizio si era verificato in un periodo nel quale il Consorzio applicava ai propri dipendenti il contratto privatistico, pur essendo tenuto all’applicazione del contratto regionale. Nl caso concreto, quindi, doveva essere applicato l’art. 2126 c.c.
L’intervento della Corte di Cassazione
Attraverso ricorso per revocazione il datore deduce errore di fatto che sarebbe costituito dalla affermazione: “… In altri termini, l’amministrazione datrice di lavoro non può scegliere a proprio piacimento il contratto collettivo applicabile, ma è tenuta in ogni caso al rispetto del vincolo derivante dall’art. 2, comma 3, D.Lgs n. 165/2001, dovendo quindi applicare il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di comparto, determinandosi altrimenti una condizione di disparità rispetto a quei lavoratori ai quali, invece, venga applicato il trattamento previsto dal contratto collettivo correttamente individuato.
Da tali principi, questa Corte ha tratto la correlata conclusione per cui nell’impiego pubblico contrattualizzato, il riconoscimento al lavoratore di un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la P.A., anche nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 cost., è tenuta al ripristino della legalità violata mediante la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo …”.
Il contratto collettivo di comparto correttamente applicabile
La S.C. non accoglie la revocazione osservando: “… Secondo costante orientamento, infatti, nel pubblico impiego privatizzato – nel quale il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva – non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 31387 del 02/12/2019). Da ciò deriva che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo della P.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto alla contrattazione collettiva (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 17226 del 18/08/2020).
Tale conformità, tuttavia, deve essere valutata in relazione al contratto collettivo di comparto correttamente applicabile, poichè nel pubblico impiego contrattualizzato, il parametro per verificare l’attuazione del principio della parità di trattamento economico di cui all’art. 45 D. Lgs. n. 165/2001, è costituito dall’applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale l’amministrazione datrice di lavoro non ha alcun potere di disposizione, mentre non assume rilevanza l’applicazione di fatto di un contratto collettivo diverso ad altri dipendenti di ruolo, neanche quando ciò sia avvenuto in forza di una sentenza passata in giudicato (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 6090 del 04/03/2021).
In altri termini, l’amministrazione datrice di lavoro non può scegliere a proprio piacimento il contratto collettivo applicabile, ma è tenuta in ogni caso al rispetto del vincolo derivante dall’art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001, dovendo quindi applicare il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di comparto, determinandosi altrimenti una condizione di disparità rispetto a quei lavoratori ai quali, invece, venga applicato il trattamento previsto dal contratto collettivo correttamente individuato”.
Impiego pubblico e contratto collettivo
Da tali principi, la S.C. ha tratto la conclusione per cui nell’impiego pubblico contrattualizzato, il riconoscimento al lavoratore di un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la P.A., anche nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata mediante la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo.
Secondo il lavoratore ricorrente l’affermazione della S.C. secondo la quale l’interpretazione respinta avrebbe determinato una disparità di trattamento costituirebbe frutto di errore di fatto rilevante ai fini della revocazione. Il ricorso argomenta come segue: “sennonché, nel caso di specie, pur ritenendo la nullità dell’applicazione al rapporto di lavoro dei dipendenti del Consorzio e con specifico riferimento alle domande di questi per le quali è qui causa, – della contrattazione collettiva privatistica, anziché di quella prevista dalla legge Reg. Sic. n. 10/2000, nessuna disparità di trattamento è ravvisabile, stante il fatto che il Consorzio ha sempre applicato a tutti i propri lavoratori dipendenti la contrattazione collettiva privatistica e non quella di cui alla legge Reg. Sic. n.10/2000.”
In buona sostanza, non sarebbe presente una “disparità di trattamento economico” in quanto il Consorzio applicava a tutti i suoi dipendenti la contrattazione collettiva privatistica.
La revocazione è inammissibile perché travisa integralmente il significato dell’ordinanza impugnata che – una volta affermata la nullità del trattamento economico contemplato dal contratto collettivo privatistico in ragione della illegittima disapplicazione del trattamento stabilito dalla corretta fonte contrattuale regionale – ha escluso l’insorgenza in capo a P.A. di un diritto alla conservazione del trattamento maggiore anche alla luce dell’art. 2126 c.c..
Il principio di parità del trattamento economico del lavoratore
I Giudici di appello giungono a tale conclusione argomentando non dalla sussistenza di una disparità di trattamento tra i dipendenti del Consorzio, ma dalla sussistenza di una disparità di trattamento tra P.A., ove si fosse ritenuta legittima la sua pretesa, e tutti gli altri dipendenti, anche se estranei Consorzio, che rimangono sottoposti alla vincolatività del contratto collettivo regionale correttamente applicabile.
Ciò è evidente anche dall’affermazione: “l’amministrazione datrice di lavoro non può scegliere a proprio piacimento il contratto collettivo applicabile, ma è tenuta in ogni caso al rispetto del vincolo derivante dall’art. 2, comma 3, D.Lgs n. 165/2001, dovendo quindi applicare il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di comparto, determinandosi altrimenti una condizione di disparità rispetto a quei lavoratori ai quali, invece, venga applicato il trattamento previsto dal contratto collettivo correttamente individuato”.
Non sussiste alcun errore di fatto nella decisione censurata: si consideri, poi, che la decisione impugnata non si fonda sulla, pur corretta, argomentazione sopra riportata, ma su un ben più ampio ragionamento relativo alla gerarchia delle fonti e alla applicabilità della corretta fonte negoziale, e soprattutto alla non applicabilità del principio di cui all’art. 2126 c.c., ragionamento che autonomamente è idoneo a sorreggere la decisione.
Avv. Emanuela Foligno





