Incidente di caccia, confermato risarcimento per oltre 400mila euro

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Un incidente di caccia risalente al 2001 ha portato a una lunga vicenda giudiziaria conclusasi con la condanna del responsabile dei colpi di fucile. In Cassazione confermata la responsabilità e il maxi risarcimento alla vittima, mentre viene corretta soltanto la liquidazione delle spese di giudizio (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 1 settembre 2025, n. 24310).

La dinamica dell’incidente di caccia e la vicenda giudiziaria

La vittima si rivolge al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente avvenuto nel 2001, quando, durante una battuta di caccia, era stato accidentalmente ferito dai pallini esplosi dal fucile del convenuto.

Il Tribunale di Grosseto, con sentenza non definitiva, dichiara l’esclusiva responsabilità del cacciatore convenuto e lo condanna, in solido con l’assicurazione a pagare all’attore la somma di Euro 130.050,00 a titolo di danno non patrimoniale e la somma di Euro 22.624,00 a titolo di danno patrimoniale emergente, rimettendo la causa in istruttoria per la determinazione del danno da lucro cessante. Successivamente, ha pronunciato la sentenza definitiva, condannando i convenuti in solido al pagamento, in favore dell’attore, dell’ulteriore importo di Euro 335.479,84, per il danno da lucro cessante.

La Corte d’appello di Firenze ha del tutto escluso il danno da lucro cessante e ordinato la restituzione delle somme ricevute dall’attore in esecuzione della sentenza di primo grado a tale titolo.

L’intervento della Cassazione

Il ricorrente deduce che “la Corte di appello, pur avendo accertato l’esistenza di un danno passato patito dall’attore, ha rigettato l’intera domanda perché ha ritenuto non dimostrato un danno futuro. La Corte di appello avrebbe altresì omesso di pronunciarsi sull’intera domanda e ha omesso l’esame di un fatto decisivo“.

Le argomentazioni addotte vengono integralmente rigettate.

La Corte d’appello ha affermato: “L’esito della CTU ha consentito di verificare che, in seguito all’incidente di caccia, l’attività dell’attore (medico chirurgo) ha subìto negli anni un sostanziale cambiamento, in quanto si è ridotta l’attività chirurgica, per via della diminuita capacità lavorativa specifica, ma è aumentata l’attività ambulatoriale, e si sono ridotte le spese sostenute, quindi in termini reddituali, per come risultanti dalle dichiarazioni prodotte non si è assistito ad una diminuzione dei proventi percepiti.
In sostanza i redditi della parte danneggiata, negli anni successivi al 2011, sono rimasti sostanzialmente invariati, se non addirittura incrementati, nell’anno 2016. Deve escludersi, quindi, qualsiasi loro contrazione dopo il sinistro, in quanto il medico, nonostante l’infortunio patito, non ha perso la capacità di attendere al proprio lavoro confacente alle sue attitudini, idonee alla produzione di reddito, e la riduzione della sua capacità lavorativa specifica non si è tradotta in una correlativa diminuzione della capacità di guadagno del professionista”.

Invece, secondo la vittima, non sarebbe stato considerato adeguatamente che il suo reddito medio era diminuito nei tre anni successivi all’incidente di caccia e fa presente che “nei due anni precedenti il sinistro il reddito medio era stato di Euro 264.747 (Euro 272.538 nell’anno 2009 ed Euro 256.957 nell’anno 2010), mentre nei tre anni successivi, questo si era ridotto ad Euro 242.291 (Euro 266.415 nell’anno 2011, Euro 222.620 nell’anno 2012 ed Euro 237.837 nell’anno 2013)”.

Non riconosciuto il danno da lucro cessante

Orbene, innanzitutto, la Corte d’appello ha preso in considerazione il fatto storico oggettivo costituito dal preciso importo dei redditi della vittima negli anni immediatamente precedenti e successivi all’incidente, peraltro risultante dalla relazione del CTU e pacifico tra le parti.

Nel valutare gli importi reddituali, la Corte di appello, allo scopo di verificare la sussistenza di un danno da lucro cessante conseguente alla menomazione fisica riportata, ha ritenuto rilevante la stabilità della dimensione complessiva dei suddetti redditi nel periodo in esame piuttosto che la specifica entità di essi in ciascun singolo anno, giungendo alla conclusione che non vi era stata una effettiva flessione della capacità reddituale della vittima dopo l’incidente, dal momento che il suo reddito complessivo, pur con un andamento in qualche modo alterno, peraltro riconducibile a differenze dell’importo totale dichiarato non particolarmente rilevanti in ciascun singolo anno, era rimasto, nel periodo successivo all’incidente, sostanzialmente invariato come dimensione complessiva.

In buona sostanza, il secondo grado ha ritenuto che gli “scarti” di entità marginale e di carattere non costante nel reddito complessivo dichiarato annualmente fossero fisiologici e non costituissero espressione di una diminuita capacità reddituale conseguente all’incidente.

La valutazione degli elementi istruttori disponibili

Del resto, come affermato dalla stessa vittima, il suo reddito, nel primo anno dopo il sinistro, è stato superiore a quello dell’anno precedente, e le stesse flessioni emerse in alcuni anni successivi (peraltro non particolarmente rilevanti, in percentuale, rispetto al risultato reddituale complessivo) non risultano aver dato luogo ad un andamento fisso in diminuzione del reddito stesso, nell’ambito dell’intero periodo considerato, come accertato dalla stessa corte d’appello, sulla base di una valutazione delle prove che certamente non potrebbe ritenersi sindacabile nella presente sede.

Questo significa che la Corte di appello non ha negato il risarcimento di una parte del danno da lucro cessante, ma ha ritenuto, sulla base di un accertamento di fatto fondato sulla corretta, completa e prudente valutazione degli elementi istruttori disponibili, sostenuto da adeguata motivazione, che tale danno non sussisteva affatto, in quanto la capacità reddituale complessiva della vittima non aveva subito alcuna effettiva flessione a causa dell’incidente.

Le censure svolte sono pacificamente finalizzate a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito alla Corte di Cassazione.

Per completezza espositiva la S.C. esclude anche il dedotto travisamento della prova, e il dedotto vizio di totale omissione e/o insanabile contraddittorietà della motivazione.

La Corte d’appello ha correttamente e adeguatamente considerato le risultanze oggettive della CTU in ordine all’andamento dei redditi dell’attore giungendo alle conclusioni sulla base di un accertamento di fatto fondato sulla corretta e completa valutazione degli elementi istruttori disponibili, sostenuto da adeguata motivazione.

Le spese giudiziali

La decisione impugnata non è corretta riguardo alla regolamentazione delle spese giudiziali, difatti: “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione“.

Nello specifico, i Giudici di appello non hanno utilizzato il nuovo regolamento delle spese processuali, attribuendone l’onere in base all’esito complessivo e globale della lite, ma lo hanno fatto in base all’esito dei vari gradi di essa, pur essendo stata riformata la decisione di primo grado, ed hanno, inoltre, posto una (consistente) parte delle spese di lite proprio a carico della parte (almeno parzialmente) vittoriosa, mentre in siffatta situazione, le predette spese (in relazione al doppio grado del giudizio di merito) avrebbero potuto, al più, essere compensate.

Il capo della decisione impugnata relativo alla liquidazione delle spese del giudizio viene pertanto cassato.

Avv. Emanuela Foligno

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