La cenestesi lavorativa rappresenta la percezione soggettiva dello stato di benessere o disagio legato alle attività lavorative. La sua quantificazione è fondamentale per determinare l’entità del danno biologico e tutelare il lavoratore, considerando la reale incidenza delle limitazioni fisiche o psicologiche sulla vita professionale. In primo grado viene riconosciuta la percentuale del 21% di cenestesi lavorativa, invece il secondo grado la ridetermina nella percentuale del 10% sulla componente del danno biologico (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 30 agosto 2025, n. 24231).
La vicenda
La Corte d’Appello di Torino (166/2024) ha condannato gli appellanti a rimborsare al lavoratore le spese del grado, compensando le spese tra gli appellanti e, confermando nel resto l’impugnata sentenza, ha ritenuto di rideterminare il danno da cenestesi lavorativa (che pur ha ritenuto sussistente) nella minor percentuale del 10% – rispetto a quella del 21% ritenuta in primo grado – sulla componente del danno biologico.
In Cassazione deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, omessa motivazione, travisamento delle prove e motivazione meramente apparente.
Con riguardo a tutte le censure, viene preliminarmente rilevato che è da ritenersi inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, per poi ricercare quale, o quali, disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente alla S.C. il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze.
Errata interpretazione delle prove offerte
Ciò detto, una questione di violazione e falsa applicazione delle norme di legge non può porsi per una (asserita) erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal Giudice di merito, ma solo quando si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione.
Invece, il lavoratore lamenta esclusivamente una errata interpretazione delle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diverso apprezzamento, semplicemente contrapponendo alla motivazione della Corte la propria diversa interpretazione, senza apportare elementi che possano indurre a reputare la prima implausibile.
Ad ogni modo, ci si trova nell’ambito di una valutazione di fatto, sottratta al sindacato della Corte di Cassazione, che rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Venendo ora alla (asserita) errata interpretazione del regolamento contrattuale invocata dal lavoratore, tale attività è riservata al Giudice di merito, tuttavia quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal Giudice, dolersi dinanzi alla Cassazione del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.
Danno da cenestesi lavorativa
I ricorrenti censurano l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui è rimasta incerta la natura (subordinata o autonoma) dell’attività lavorativa svolta dal lavoratore. Tale affermazione sarebbe sfornita di motivazione e che, al contrario, dalle risultanze di causa sarebbe emerso un rapporto di lavoro autonomo, come la stessa Corte di secondo grado avrebbe motivato nella sua ordinanza del 28.02.24. Lamentano, al riguardo, la totale ignoranza di tale materiale probatorio e il palese travisamento delle prove. Deducono, altresì la omessa corretta individuazione della natura autonoma del rapporto tra le parti in causa.
Orbene, la S.C. considera irrilevante la natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro inter partes nella struttura della motivazione di secondo grado. La Corte di appello ha, invero, motivato in modo del tutto corretto circa l’attribuibilità della responsabilità dell’infortunio ai due convenuti alla luce della giurisprudenza creatasi sulla responsabilità dell’appaltatore per i danni cagionati a terzi ai sensi anche del mero art. 2043 c.c.; tale responsabilità sussiste, secondo la giurisprudenza di legittimità, salvo che l’appaltatore dimostri di aver manifestato il proprio dissenso rispetto alle attività richieste dal committente e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest’ultimo.
I Giudici di secondo grado hanno, inoltre, escluso la sussistenza di elementi probatori addotti dai datori convenuti, su cui gravava il relativo onere, per il principio di vicinanza della prova, circa l’adozione di tutte le misure atte ad impedire l’ingresso nel cantiere (che assumeva non autorizzato) e ad impedire il compimento di manovre pericolose, in considerazione della accertata violazione degli artt. 150 e 151, co. 2, D.Lgs. come ravvisata dagli ispettori della ASL e non contestata dai titolari dell’impresa.
Il travisamento delle prove
Sostengono, ancora, i titolari dell’impresa datrice, che la motivazione della Corte sarebbe meramente apparente, con travisamento delle prove, e che avrebbe dovuto applicare i principi sulla responsabilità del committente per l’infortunio del lavoratore autonomo. Lamentano, infine, che la Corte avrebbe dovuto ravvisare la copertura assicurativa per la garanzia RCT se l’infortunato fosse stato un mero terzo, o comunque la copertura ex art. 8 della polizza in caso di attività lavorativa autonoma qualificabile come reato colposo.
Sul punto, il Giudice d’appello ha evidenziato come nel ricorso di secondo grado fosse stato ribadito esclusivamente che il lavoratore, nel momento in cui era entrato in cantiere alla data del sinistro non svolgeva alcuna attività lavorativa, rientrando a pieno titolo nella veste di terzo, con esplicita esclusione di qualsivoglia riferimento, anche implicito, alla seconda parte della clausola n. 8 che presuppone l’esercizio di una attività lavorativa di carattere autonomo. Ergo, l’assenza di qualsivoglia allegazione probatoria a fronte della contestazione della controparte e di una specifica denuncia di violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione del contratto di assicurazione da parte del Giudice di primo grado, esclude che possa consentirsi l’ingresso nel giudizio alla censura prospettata.
Il ricorso viene integralmente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno






