La vicenda riguarda un pensionato che chiedeva il cumulo tra pensione e lavoro. La Corte ha stabilito che il pagamento del cosiddetto “ticket” entro il termine previsto è obbligatorio: il mancato versamento comporta la perdita del diritto al cumulo, anche se il pensionato aveva richiesto il ricalcolo dell’importo (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 11 ottobre 2024, n.26581).
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale accoglieva la domanda e accertava che fin dal 27.8.2003, l’INPS era a conoscenza dei dati relativi alla posizione reddituale e lavorativa del ricorrente ed aveva proceduto alla ripetizione dell’indebito oltre l’anno dalla conoscenza di tali elementi, conseguentemente dichiarava non ripetibili le somme erogate dall’INPS al pensionato e lo condannava a restituire gli importi trattenuti mensilmente sulla pensione.
La Corte di appello di Venezia (sent. 599/2017) respingeva il gravame proposto dall’INPS, avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva accolto la domanda proposta dal pensionato volta a far accertare il suo diritto alla cumulabilità del trattamento di quiescenza con i redditi da lavoro, percepiti nel periodo dal 3.6.2003 al 30.9.2005 (data di cessazione del rapporto di collaborazione autonoma).
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che l’importo originariamente comunicato al pensionato, a titolo di “ticket”, per usufruire del cumulo reddituale fosse errato, non avendo l’INPS mai risposto all’istanza volta al ricalcolo del predetto importo, e non avendo l’Istituto contestato l’importo corrisposto in minor misura dal medesimo, anche se dopo il decorso del termine di novanta giorni, ciò aveva ingenerato l’affidamento del pensionato nella correttezza della sua condotta.
L’intervento della Cassazione
L’INPS ricorre per la cassazione della sentenza.
Deduce che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto non contestato l’importo corrisposto a titolo di “ticket” per usufruire del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, solo perché non aveva risposto all’istanza di ricalcolo del pensionato che poi aveva pagato un importo minore rispetto a quello richiesto, oltre il termine decadenziale di novanta giorni.
Deduce anche come errato che si sarebbe verificata la remissione in termini del pensionato, solo perché quest’ultimo aveva presentato domanda di ricalcolo dell’onere economico a suo carico nel termine decadenziale dei novanta giorni senza ricevere risposta, non avendo, secondo la Corte d’appello, alcuna influenza la natura perentoria o meno del termine per il versamento del ticket.
Quest’ultima censura è fondata.
Il cumulo tra pensione e lavoro
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro, con riferimento agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento ma che, nel gennaio 2003, ancora non percepiscono la pensione di anzianità, l’art. 44, commi 2 e 4, della L. n. 289 del 2002 si interpreta nel senso che il termine di sessanta giorni (oggi novanta) per il versamento della somma richiesto per accedere al regime di cumulabilità decorre dalla corresponsione della prima rata del trattamento previdenziale ed ha natura decadenziale, come si desume dall’interpretazione sistematica e teleologica della norma, funzionale alle esigenze di programmazione della spesa pensionistica oltre che ai controlli di competenza dell’Inps” (Cass. n. 12096/17).
Il fatto che il pensionato abbia richiesto il riconteggio dell’importo del ticket non vale per eludere il termine decadenziale, non suscettibile di sospensione e/o interruzione, trattandosi di decadenza di ordine pubblico.
Questo significa che il pensionato era tenuto a corrispondere l’importo richiesto nel termine previsto per non perdere la possibilità di cumulare il trattamento pensionistico e i redditi da lavoro, salvo agire in separata sede per il rimborso parziale di quanto indebitamente pagato, qualora ve ne fossero stati i presupposti.
La sentenza viene cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la S.C. rigetta il ricorso introduttivo del pensionato.
Avv. Emanuela Foligno






