Il beneficiario lamenta che non vi è divieto di cumulabilità della rendita per inabilità e della pensione privilegiata, in quanto le norme dispongono che al cumulo può sostituirsi un diverso e unico trattamento di pensione ove questo sia più favorevole. La Cassazione rigetta (Cassazione Civile, sez. lav., 16/04/2024, n.10281).
La vicenda
La Corte di Bari (sent. 11/1/2018), in riforma del primo grado, ha rigettato la domanda del pensionato volta a ottenere il ripristino della corresponsione della rendita per inabilità permanente in aggiunta alla pensione privilegiata di cui è titolare e la condanna dell’INAIL alla corresponsione dei ratei maturati e non riscossi dalla data della revoca.
In Cassazione viene lamentata la violazione dell’art. 227, D.P.R 1092/1973 che non prevede la non cumulabilità della rendita e della pensione privilegiata, ma unicamente che ad esso può sostituirsi un diverso e unico trattamento di pensione ove questo sia più favorevole.
La Suprema Corte rigetta il ricorso
L’art. 226, D.P.R. n. 1092/1973, nel disporre in ordine alla “misura della pensione privilegiata” dei dipendenti statali, stabilisce, al primo comma, che “salvo quanto disposto nel successivo art. 227, la pensione privilegiata è liquidata aggiungendo al trattamento continuativo di quiescenza, spettante in rapporto alla durata del servizio utile maturato, un supplemento corrispondente alla differenza fra il trattamento continuativo predetto e quello calcolato su 30 anni di servizio utile o, se più favorevole, sul numero di anni di servizio utile maturato, aumentato di 12″, e aggiunge, al terzo comma, che “il supplemento previsto nel primo comma è attribuito in misura proporzionale al grado di riduzione della capacità lavorativa e, nel caso di concorso con una rendita di infortunio spettante per lesioni o malattie professionali che abbiano determinato, come causa o concausa, la cessazione dal servizio, per la parte eventualmente eccedente l’importo di detta rendita”.
Il successivo art. 227 prevede, al primo comma, che “in luogo del trattamento comprensivo della pensione privilegiata liquidata in applicazione dell’articolo precedente e della rendita spettante in base alle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, è attribuita, se più favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino alla data del collocamento a riposo d’ufficio secondo l’ordinamento vigente all’atto della cessazione dal servizio”.
Modalità della pensione privilegiata
Ergo, la pensione privilegiata può essere liquidata:
- o, ex art. 226, aggiungendo al trattamento di quiescenza maturato in relazione al servizio prestato un supplemento di anzianità figurativa proporzionale al grado di diminuzione della capacità lavorativa, che viene ridotto pro tanto allorché per lo stesso evento invalidante il lavoratore percepisca una rendita a carico dell’INAIL.
- oppure, ex art. 227, e qualora tale modalità di liquidazione risulti più favorevole, in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino alla data del collocamento a riposo d’ufficio, con espressa previsione, in tale secondo caso, della cessazione della rendita.
Ebbene, la Corte di Appello ha accertato che al ricorrente è stata attribuita la pensione privilegiata ai sensi dell’art. 227, D.P.R. n. 1092/1973, ossia la pensione calcolata “in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino alla data del collocamento a riposo d’ufficio secondo l’ordinamento vigente all’atto della cessazione dal servizio”, dal momento che, “a fronte di una contribuzione utile che superava di poco i 32 anni”, gli è stata liquidata una pensione privilegiata calcolata su “oltre 43 anni di contribuzione”, ossia “sulla base della prosecuzione di carriera e stipendiale sino all’anno 2010”.
È corretta la conclusione dei Giudici di Appello secondo cui, a fronte della liquidazione della pensione privilegiata ai sensi dell’art. 227, nessun diritto poteva il ricorrente vantare in ordine alla conservazione della rendita per infortunio.
Avv. Emanuela Foligno





