Infortunio sul lavoro, la personalizzazione del danno richiede conseguenze eccezionali

0
personalizzazione-del-danno-non-patrimoniale
personalizzazione-del-danno-non-patrimoniale

La Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di infortunio sul lavoro, la personalizzazione del danno non patrimoniale può essere riconosciuta solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle già considerate nei parametri tabellari. In mancanza di tali elementi, non è dovuto alcun incremento risarcitorio (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 31 agosto 2025, n. 24242).

Il caso

Nel 2009 un dipendente di una cooperativa subisce un infortunio sul lavoro che comporta l’asportazione dell’avampiede.

Il primo grado aveva condannato la cooperativa datrice a rifondere la somma di Euro 97.969,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale differenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Tale importo era stato liquidato come somma di Euro 54.413,00 per danno biologico permanente, incrementata di Euro 19.588,00 per personalizzazione e di Euro 23.968,75 a titolo di danno biologico temporaneo. La Corte di Firenze ha sensibilmente rimodulato gli importi, addivenendo alla sola somma di Euro 16.464,92, a titolo di danno biologico temporaneo.
La Corte di Firenze, riforma la decisione del Tribunale di Arezzo che aveva accertato e dichiarato la responsabilità società cooperativa datrice per il danno non patrimoniale patito dal dipendente subito e derivante da infortunio sul lavoro avvenuto il 13.02.2009 presso la Cooperativa, per effetto del quale la vittima subiva l’asportazione dell’avampiede.

Il vaglio della Corte di Cassazione

Il ricorrente censura la Corte di Appello che avrebbe frainteso il titolo del risarcimento del danno riconosciuto in primo grado. Sostiene che il Tribunale avrebbe condannato la Cooperativa e l’Assicurazione al risarcimento del danno non patrimoniale e specificamente del danno morale, provvedendo, poi, al conseguente computo mediante l’utilizzo delle Tabelle di Milano.
Pertanto, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe correttamente omesso di operare il meccanismo compensativo di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965, trattandosi di voci di danno diverse: da un lato il danno biologico permanente liquidato dall’INAIL, dall’altro il danno morale/differenziale liquidato dal Tribunale. Invece, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente applicato il meccanismo ex art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965. L’errore di valutazione della Corte d’Appello risulterebbe confermato dalla motivazione della sentenza di primo grado, che accertava in favore della vittima il riconoscimento del danno morale. Tale statuizione, peraltro, non essendo stata impugnata, avrebbe formato oggetto di giudicato.

Orbene, la Corte di secondo grado ha rilevato “non vi è dubbio che il Tribunale non ebbe a liquidare il danno da intendersi come differenziale, nonostante che nel dispositivo il titolo del danno fosse indicato come tale”. Sebbene il Tribunale, secondo la Corte, abbia accertato la sussistenza del danno morale come voce “ulteriore, autonoma e differente”, esso ha poi omesso qualsivoglia liquidazione di tale voce, su questo specifico punto il ricorrente non ha proposto impugnazione, non avendo alcun interesse diretto alla liquidazione di una posta di danno non quantificata; nessuna indicazione in senso contrario si rinviene, d’altro canto, in ricorso. Ergo, i Giudici di appello hanno ritenuto che, pur passato in giudicato l’an del danno morale, la sentenza di primo grado non contenesse comunque una pronuncia sul quantum di tale voce, e in merito a ciò nessun appello incidentale risulta proposto dall’infortunato.

Il danno differenziale

In materia di danno differenziale, l’art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965 stabilisce l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni coperti da assicurazione e sussiste salvo il caso in cui il fatto costituisca reato, ipotesi in cui la responsabilità civile permane “per la parte che eccede le indennità liquidate” dall’INAIL.

La giurisprudenza ha poi consolidato il principio “l’indennizzo INAIL ristora primariamente il danno biologico permanente e parte del danno patrimoniale da perdita di capacità di lavoro, ma non comprende gli altri pregiudizi che compongono la nozione unitaria di danno non patrimoniale, quali il danno morale o le voci di personalizzazione non comuni”.

Ciò ormai del tutto pacifico, vi è da rammentare che per tali voci di danno, il risarcimento civilistico non può essere ridotto per effetto dell’intervento dell’assicuratore sociale. Orbene, nella specie, la quaestio facti non verte sulla erronea interpretazione da parte della Corte della statuizione di primo grado quanto, invece, sulla individuazione delle voci ritenute provate, e non assorbite dalla liquidazione operata dall’INAIL.

Personalizzazione del danno: riconosciuta solo in presenza di circostanze eccezionali

I Giudici di appello hanno ricostruito la fattispecie e individuato le somme spettanti alla vittima, in linea con i principi giurisprudenziali, avuto riguardo a quanto dovuto a titolo di danno biologico e differenziale, semplicemente escludendo che fosse dovuta la somma già liquidata in ragione della prima voce dall’INAIL secondo il principio per cui il Giudice, dopo aver liquidato il danno civilistico complessivo con le indispensabili personalizzazioni, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, espungendo le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) e detraendo dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente, secondo un’operazione che va effettuata anche ex officio.

A fronte di un dovuto di Euro 54.413,00 a titolo di danno biologico permanente, nulla era più dovuto a titolo di danno differenziale in quanto la somma riconosciuta dall’INAIL era superiore. La Corte di appello ha, poi, ritenuto, quanto alla richiesta personalizzazione del danno, che l’istruttoria espletata non ha consentito di individuare circostanze eccezionali o anomale rispetto al danno permanente subito da persone con la stessa invalidità e che le attività descritte non fossero inibite in modo assoluto dalla menomazione subita tanto da indurre ad una differente personalizzazione del danno lamentato.

Tali valutazioni sono sottratte al sindacato di legittimità

Ad ogni modo, parte ricorrente non deduce l’omessa valutazione di un fatto storico, ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernenti la asseritamente erronea valutazione di materiale istruttorio concernente il danno subito.

Occorre, per completezza espositiva riportare quanto ribadito dalla S.C. “in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza sia costante nel ritenere che essa (in aumento rispetto ai criteri tabellari) richieda la prova di “conseguenze anomale o del tutto peculiari”, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati, e che devono essere tempestivamente allegate e provate dal danneggiato. Le conseguenze ordinarie, incluse quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità, sono già ricomprese nella liquidazione tabellare del danno biologico.
Pertanto, la gravità dei postumi, che si riflette sul grado percentuale di invalidità permanente e sulla monetizzazione del risarcimento, è già di per sé un fattore che incrementa il quantum debeatur, e pretendere un risarcimento ulteriore per conseguenze comuni costituirebbe una duplicazione risarcitoria”.

Per tutte le ragioni indicate, il ricorso viene integralmente respinto.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui