Durante il ricovero presso l’Ospedale Cardarelli, una paziente è caduta dal letto a causa della mancanza di sbarre di protezione. Successivamente, le sono stati somministrati farmaci in dosi non terapeutiche. L’accertamento dei fatti, e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie è attività riservata al Giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta. Tutto ciò che viene indicato dalla vittima, o dai suoi eredi, va posto come circostanza di fatto costituenti le ragioni della domanda risarcitoria (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 25 giugno 2025, n. 17167).
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale di Napoli rigetta la domanda risarcitoria nei confronti dell’Ospedale Cardarelli inerente ai danni subìti in conseguenza delle lesioni riportate per la caduta dal letto della paziente verificatasi il 12 aprile 2005, per l’assunzione di farmaci in dosi non terapeutiche, causata dalla mancanza di dispositivi di protezione, asseritamente da reputarsi necessari in relazione alla sua condizione di disorientamento e agitazione.
Il Giudice di primo grado osserva che all’esito della CTU è emerso non sussistente il lamentato inadempimento dell’Ospedale per “omessa predisposizione delle sbarre di protezione sul letto dal quale si era verificata la caduta, perché le condizioni psico-fisiche del paziente e la sua età (51 anni) non imponevano alcuna misura di contenzione”.
Per altro verso ha osservato che non potevano essere valutate le ulteriori considerazioni medico-legali del CTU, nella parte in cui avevano ravvisato in capo all’Ospedale il diverso profilo di responsabilità consistente nella omessa tempestiva esecuzione, dopo la caduta dal letto delle indagini cliniche (visita ortopedica) e strumentali (radiografia) che avrebbero consentito di accertare subito l’esistenza di una frattura scomposta al gomito destro riportata in seguito all’incidente. Tale frattura è stata diagnosticata solo a distanza di 24 ore con un colpevole ritardo che ne aveva aggravato gli esiti, contribuendo in tal modo a causare il danno al paziente.
Infine, il primo Giudice dà atto che quale fatto posto a fondamento della domanda risarcitoria era stato unicamente il profilo di inadempimento per l’omessa predisposizione di dispositivi di protezione idonei a prevenire la caduta dal letto, non anche la ritardata effettuazione degli accertamenti clinici e strumentali per diagnosticare gli esiti della caduta.
Le motivazioni della Corte di Appello
Invece, la Corte d’appello di Napoli ha diversamente interpretato la domanda ritenendo compresi entrambi i profili di inadempimento sopra indicati. Conseguentemente, esclusa la sussistenza del primo, ha ritenuto sussistente il secondo e ha accertato la responsabilità dell’Ospedale Cardarelli.
In buona sostanza, i Giudici di secondo grado hanno tenuto conto della circostanza che, secondo le conclusioni del CTU, “l’inadempimento della struttura sanitaria aveva aggravato la menomazione già causata dalla caduta accidentale dal letto: questa menomazione, consistente in esiti anatomo-funzionali della frattura scomposta della epifisi distale dell’omero destro, aveva infatti ex se determinato un’inabilità permanente di grado pari al 5,5%. L’omissione dei sanitari aveva contribuito ad aggravare le conseguenze pregiudizievoli della frattura, consentendo una più incisiva scomposizione e una più estesa dislocazione dei frammenti ossei ed incidendo negativamente sul recupero anatomo-funzionale, così residuando in capo al paziente una inabilità permanente complessiva di grado pari al 10%.”
Il criterio di liquidazione del danno
Ciò posto, in applicazione del criterio di liquidazione del danno in presenza di menomazioni preesistenti concorrenti, è stato sottratto al valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata, quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, così ottenendo la somma di Euro 11.129,00. A questa somma, attribuita a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, è stata aggiunta l’ulteriore somma di Euro 1.187,25, per il risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea, in conformità alla stima del CTU.
L’Ospedale Cardarelli sostiene in Cassazione che “la pretesa risarcitoria avanzata si fondava soltanto sull’evento della caduta dal letto per mancanza di barriere laterali … e non anche sull’asserito ritardo di assistenza sanitaria in conseguenza della caduta“. Pertanto, erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto “allegato l’errore medico consistente nell’omessa diagnosi per oltre 24 ore“, atteso, da un lato, che non si riscontrava alcuna allegazione in tal senso nell’atto introduttivo del giudizio e considerata, dall’altro, l’impossibilità di proporre domande nuove con una memoria istruttoria. La sentenza impugnata, avendo provveduto su una domanda diversa da quella proposta dall’attore, sarebbe quindi nulla.
La sentenza d’appello è inoltre censurata dall’Ospedale nella parte in cui ha osservato che in materia di responsabilità sanitaria, il Giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell’attore, stante la inesigibilità della individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all’esito dell’istruttoria e dell’espletamento di una CTU, potendo essere accolta la domanda nei confronti della Struttura in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Tutte le suddette argomentazioni vengono considerate infondate.
Il ritardato compimento degli accertamenti diagnostici
La Corte di secondo grado ha tratto il proprio convincimento in punto di ritardato compimento degli accertamenti diagnostici, dal contenuto globale dell’atto introduttivo, ove l’attore non solo aveva riferito che il 13 aprile 2005, dopo essere stato ricoverato in condizioni di disorientamento ed in preda ad allucinazioni, “era caduto dal letto per l’assenza di sbarre di protezione, ma aveva anche dedotto che «continuando a lamentare dolore alla spalla e al gomito destri solo in data 14.4.2005 (quindi il giorno successivo l’infortunio) era stato sottoposto a controllo radiologico ed a consulenza ortopedica, che evidenziavano una frattura sovracondiloidea dell’omero destro poi trattata con apparecchio gessato”.
Entrambi i due inadempimenti, sempre secondo la Corte di appello, erano stati posti come circostanze di fatto costituenti le ragioni della domanda risarcitoria. Ad ogni modo, l’interpretazione del contenuto della domanda è un giudizio di fatto riservato al Giudice di merito e può essere censurato solo quando risulti alterato il senso letterale, o il contenuto sostanziale dell’atto interpretato o quando, attraverso il non corretto esercizio dell’operazione interpretativa, vengano violati i limiti del rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta.
Il potere interpretativo è stato correttamente esercitato dalla Corte d’appello
Nel caso qui in analisi, “il potere interpretativo” è stato correttamente esercitato dalla Corte d’appello sulla base del contenuto dell’originario atto introduttivo del processo, e non si può discorrere logicamente di ultrapetizione. Questo significa anche che sono prive di fondatezza le critiche mosse alla CTU, in quanto il Consulente non aveva ipotizzato un profilo di responsabilità diverso da quello dedotto dall’attore, ma aveva svolto la sua indagine in relazione ad una circostanza di fatto allegata dalla parte a fondamento della domanda risarcitoria.
Decadono, quindi, anche le censure dirette a censurare il giudizio di merito espresso dalla Corte d’appello in ordine sia alla sussistenza della responsabilità contrattuale della azienda convenuta, sia alla liquidazione del danno. Sul punto la S.C. ribadisce che nella responsabilità sanitaria, l’ambito dell’onere assertivo gravante sul danneggiato va ricostruito tenendo conto della non esigibilità dell’allegazione originaria di fatti non conosciuti, o non conoscibili, in ragione delle informazioni accessibili alla parte e delle sue cognizioni tecnico-scientifiche.
In definitiva, il ricorso proposto dall’Ospedale Cardarelli viene complessivamente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno






