Caduta dal letto del pronto soccorso, niente risarcimento

0
caduta-dal-letto-del-pronto-soccorso

La vicenda vede protagonista l’Azienda Sanitaria n. 10 Veneto Orientale a cui viene contestata la morte di una donna asseritamente causata dalla caduta dal letto del Pronto soccorso. In tutti i gradi di giudizio la domanda viene respinta.

Ciò che si presenta interessante, dal punto di vista giuridico, è la contestazione inerente la corretta applicazione del principio del più probabile che non (Cassazione civile, sez. III, 22/07/2024, n.20074).

La vicenda

Il Tribunale di Venezia (sent. n. 2077/2018), nel rigettare la domanda avanzata dalla figlia della vittima, ha ritenuto non provato il fatto costitutivo, ovverosia che la asserita caduta dal letto del Pronto Soccorso avvenuta nel luglio 2011 avrebbe provocato la morte della donna, alcuni mesi dopo.

Anche la Corte di Venezia (sent. 395/2021) rigettava la domanda svolta nei confronti dell’azienda sanitaria, divenuta nel frattempo Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale.

Il ricorso in Cassazione

In Cassazione, l’erede della vittima sostiene che il Giudice di appello non avrebbe correttamente applicato il principio del più probabile che non riguardo la efficienza eziologica della condotta dell’azienda sanitaria. Nello specifico, il Giudice di secondo grado avrebbe omesso la valutazione comparativa violando la regola del più probabile che non, giungendo a una decisione frutto di congetture.

La S.C. bacchetta aspramente la censura della donna e “rammenta” che il principio del più probabile che non riguarda il nesso causale.

Entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto non provato l’evento della caduta avvenuta in ospedale: quindi l’evento “a monte” del nesso causale.

Non è stato accertato, difatti, se la caduta era avvenuta nella casa dove la vittima abitava, oppure nell’ospedale.

Il CTU ha definito “assai più suggestiva (criterio di elevata probabilità scientifica) l’ipotesi di una caduta sopravvenuta al ricovero“, tuttavia secondo la ricorrente i Giudici di secondo grado non avrebbero esaminato tutti i fatti posti dal Consulente che sarebbe giunto alla conclusione “di prevalente probabilità” della caduta dal letto del Pronto Soccorso in ospedale piuttosto che qualsiasi altra alternativa.

Il Giudice di secondo grado ha attentamente vagliato tutti gli elementi in suo possesso ed è arrivato ad affermare che “non è stato acclarato che le lesioni riportate dalle costole e il trauma cranico siano stati causati da una caduta dal letto della paziente” – cioè dal letto in ospedale – e che “in tal senso” non “soccorrono gli accertamenti compiuti in sede di CTU in quanto il medico legale si è solo limitato ad affermare che le lesioni erano compatibili con una caduta, circostanza questa sicura, ma non si è potuto esprimere sul momento in cui questa si è verificata“.

Ricorso rigettato

Sulla scorta di tale ragionamento, il ricorrente nella censura avrebbe dovuto indicare sulla base di che cosa il CTU sarebbe giunto a tale valutazione probabilistica. Invece si è limitato ad affermare che il CTU avrebbe costruito la sua valutazione “a seguito dell’integrazione di tutti gli elementi probatori a disposizione”.

In conclusione, il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui