Pedone investito lamenta il mancato riconoscimento del danno psichico

0
danno-psichico-pedone-investito-camion

La vittima, mentre circolava a piedi, viene investita da un camion e, prima dell’introduzione del giudizio, l’assicurazione del mezzo corrisponde l’importo di seimila euro, tuttavia il danno riconosciuto dai Giudici è inferiore a tale importo. Il danneggiato, però, lamenta il mancato riconoscimento del danno psichico e del danno da lucro cessante

Il Tribunale di Arezzo (sent. 1251/2017) respinge la domanda proposta dal pedone considerato che il danno patito ammonta a complessivi 4.905,43 euro e avendo lo stesso ricevuto ante causam la maggior somma di 6.000 euro.

La Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 2380/2020, conferma integralmente il primo grado, condannando l’appellante alla rifusione delle spese. La vicenda si spinge in Cassazione.

Il ricorso in Cassazione

La vittima, attraverso le sue censure, evidenzia che il Tribunale di Arezzo aveva disposto anche un accertamento con perito psichiatra, che avrebbe dovuto affiancare il CTU. Inoltre lamentava che le conclusioni di quest’ultimo sarebbero prive di fondamento logico argomentando sulle ragioni che avrebbero portato, sia pure non nell’immediatezza del fatto, all’insorgenza dello stato depressivo.

Tuttavia, evidenzia la Cassazione, dall’ordinanza di conferimento dell’incarico al CTU non era stato disposto uno specifico accertamento tecnico di natura psichiatrica a mezzo di altro consulente individualmente identificato (e ciò è stato sottolineato nella sentenza di appello e non censurato). Il CTU chiese di potersi avvalere (evidentemente a sua discrezione ed ove lo avesse ritenuto necessario) di un eventuale ausiliario di sua fiducia, con il che riservandosi anche la possibilità di non farvi ricorso.

Il danno psichico

E, ancora, sostiene che la richiesta di esperimento di CTU medico-psichiatrica, da lui richiesta, se accolta, avrebbe avuto un carattere decisivo nell’ambito della controversia e che il CTU avrebbe escluso il nesso causale tra il fatto ed il danno psichico in quanto quest’ultimo era stato accertato tre mesi dopo la relazione medico legale di parte.

In sostanza, secondo il ricorrente, la mancata ammissione della CTU psichica non avrebbe dovuto trovare fondamento sulla mera circostanza temporale (costituita dal fatto che la perizia psichica è stata eseguita dopo tre mesi dalla perizia ortopedica).

Ebbene, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni svolte dal CTU ed esegue una serie di ragionamenti personali sul come e sul quando si sarebbe manifestata la sindrome depressiva collegando la insorgenza della malattia psichica a distanza di tempo dal fatto, senza però disattendere o contrastare le considerazioni del CTU, che giocoforza la Cassazione deve riconfermare.

Il mancato riconoscimento del lucro cessante

Con separata censura viene anche lamentato il mancato riconoscimento del lucro cessante (derivante da lavori perduti a seguito del sinistro subito).

Al riguardo i Giudici di merito hanno negato il ristoro della suddetta posta perché la vittima avrebbe dovuto provare sia la sussistenza di un danno patrimoniale, sia il nesso di una causa intercorrente tra l’evento dannoso e la perdita patrimoniale subita causalmente riconducibile al sinistro in via immediata e diretta.

Sono stati prodotti in giudizio due preventivi: il primo del 2/1/2012 di 21.150 euro con termine di consegna il 29/2/2012, relativo alla fornitura e posa in opera di finestre, grate e porte. Il secondo, del 10/2/2012 di 48.199 euro con termine di consegna al 30/6/2012, relativo a lavori di rifiniture interna di un immobile.

Ebbene, quello che la vittima doveva provare non era il mancato guadagno consistente in quel margine di profitto che il prestatore d’opera poteva soggettivamente sperare o prevedere di conseguire al momento della stipulazione del contratto, ma il guadagno che avrebbe “effettivamente conseguito” se avesse portato a termine i lavori.

Tale prova non è stata fornita.

Conclusivamente, il ricorso viene integralmente rigettato (Cassazione civile, sez. III, 24/07/2024, n.20575).

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui