Per il riconoscimento degli emolumenti corrispondenti all’inquadramento superiore non è sufficiente la sola attitudine o competenza a svolgere le intere fasi di un processo produttivo, essendo invece richiesta “l’effettiva prestazione” delle mansioni superiori

La vicenda

La Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Rieti, aveva accolto la domanda di un lavoratore al riconoscimento della qualifica superiore, per lo svolgimento di mansioni riconducibili all’Area C, inquadramento C1, in luogo di quelle di formale inquadramento come B2/B3.

Al riguardo la corte d’appello aveva rilevato che ai fini del riconoscimento di mansioni di Area C non fosse necessario che il lavoratore avesse responsabilità dell’intero processo, essendo sufficiente l’attitudine allo svolgimento di tali attività ed all’assunzione delle responsabilità proprie dell’Area.

Il ricorso per Cassazione

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS affidandosi ad un unico articolato motivo: la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 13, 16 e 24 del C.C.N.L. 1998/2001, nonché dell’art. 56 D.Lgs. 29/1993 (ora 52 D.Lgs. 165/2001) e degli artt. 1362 ss. c.c..

Secondo l’ente, la Corte di merito aveva errato, ritenendo che non fosse necessario, al fine del riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, l’effettivo espletamento di tutte le fasi del processo produttivo interessato, ma solo lo svolgimento di alcune di esse pur con l’attitudine allo svolgimento di tutte le altre.

Il ricorso è stato accolto. La Corte territoriale in effetti, aveva fondato la propria decisione sulla distinzione, da essa stessa impostata, tra attitudine o competenza a svolgere le intere fasi di un processo ed effettivo svolgimento di alcune o tutte le fasi del processo medesimo, per concludere che, pur non essendovi stata assunzione della «responsabilità finale dell’intero processo», le mansioni svolte dal lavoratore «denota[vano] la sua attitudine all’assunzione «della necessaria responsabilità».

La decisione

In verità, tale ragionamento è giuridicamente errato. Infatti, secondo quanto si desume dall’art. 52, co. 4, D.Lgs. 165/2001, il diritto alla percezione degli emolumenti relativi allo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento può aversi solo allorquando vi sia «effettiva prestazione».

La mera attitudine o competenza astratta a svolgere tutte le fasi del processo di assegnazione – su cui alla fine faceva leva la sentenza impugnata – non è dunque idonea al riconoscimento del diritto rivendicato se in concreto se ne siano svolte soltanto alcune.

Per tutte queste ragioni i giudici della Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 29421/2019) hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata, rimettendo la causa alla corte territoriale per un nuovo esame della vicenda.

La redazione giuridica

Leggi anche:

TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO IN PART TIME: IL RIFIUTO COSTA CARO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui