Tenta di scappare dopo l’incidente ma viene fermata: reato di fuga?

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reato di fuga

Non ha alcun rilievo il fatto che l’investitore sia stato fermato subito dopo l’incidente e a pochi metri dal luogo del sinistro: “il reato di fuga ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi

La vicenda

La Corte di Appello di Milano aveva confermato la condanna a carico dell’imputata, ritnuta responsabile del reato di fuga, per non essersi fermata e non aver prestato assistenza alla vittima dell’incidente da ella stesso provocato.

Da quanto accertato la donna, alla guida della propria autovettura aveva tagliato la strada ad un motociclo provocandone la caduta e lesioni fisiche, guaribili in 40 giorni.

A detta dell’imputata la sentenza della corte milanese era errata dal momento che avrebbe dovuto configurarsi la fuga al più nella forma tentata, in quanto ella era stata prontamente fermata e identificata dalla polizia dopo l’incidente.

La Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 46213/2019) ha respinto il ricorso perché manifestamente infondato; al contrario la sentenza impugnata era conforme al dettato normativo di cui all’art. 189 cod.strada, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

L’inottemperanza all’obbligo di fermata

Sul punto, gli Ermellini hanno ricordato che il reato di fuga, in caso di investimento di persona, ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge (Sez. 4, n. 11195 del 12/02/2015).

Ebbene, “l’obbligo di assistenza insorge in relazione all’evento dell’incidente stradale – riconducibile al comportamento dell’agente ed in concreto idoneo a produrre eventi lesivi – a prescindere dall’esistenza o costatazione di un danno effettivo alle persone che vi risultino coinvolte (Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010); tale obbligo grava direttamente su colui che si trova coinvolto nell’incidente, il quale è tenuto ad assolverlo indipendentemente dall’intervento di terzi, senza poter fare affidamento sull’invocato intervento della polizia o di altra autorità già allertate (Sez. 4, n. 8626 del 07/02/2008) e senza poter delegare terzi, ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolari abilitazioni al soccorso” (Sez. 4, n. 34138 del 21/12/2011).

Il reato di fuga

Né può riqualificarsi la condotta, come preteso dalla ricorrente, in termini di tentativo ai sensi dell’art. 56 cod.pen., in considerazione del pronto intervento delle forze dell’ordine. Difatti, «la mancata fermata, punita dall’art. 189, comma 1, cod. strada, costituisce una condotta omissiva istantanea e non frazionabile, a cui, peraltro, non deve seguire alcun evento, sicché l’inadempimento all’obbligo giuridico collegato alla provocazione del sinistro si verifica immediatamente e non ne è configurabile, per la sua stessa struttura, una interruzione».

La redazione giuridica

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