L’obbligo di attivarsi a tutela del proprio assistito è connaturata alla responsabilità professionale dell’avvocato e persiste anche in ipotesi di revoca o rinuncia al mandato difensivo

La vicenda

La Corte d’appello di Venezia, riformando sostanzialmente la decisione di primo grado, aveva accolto l’eccezione formulata dall’avvocato impugnante ritenendo che il mandato a lui conferito fosse circoscritto alla presentazione della denuncia-querela e all’esperimento dell’azione civile nel procedimento penale avviato contro due dipendenti del proprio assistito, per furto aggravato commesso nel luogo di lavoro e definito con l’accertamento della prescrizione del reato e della relativa azione civile.

Di converso, aveva affermato che non vi fosse prova o sufficiente allegazione del fatto che all’avvocato fosse stato dato incarico diverso e ulteriore da quello di presentare la denuncia e di assistere il cliente nel procedimento penale e che pertanto al professionista non potesse muoversi alcun rimprovero in ordine alla attività svolta, costituendosi come parte civile al primo momento utile una volta avviata l’azione penale, mentre la prescrizione del diritto a essere risarcito doveva ascriversi all’esito del giudizio penale, sottratto al governo del danneggiato.

Il parametro della diligenza professionale

In tema di responsabilità nell’esercizio dell’attività professionale forense, la Corte di Cassazione ha già chiarito che “rientra nell’ordinaria diligenza dell’avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del cliente, i quali di regola non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine (Sez. 2, Sentenza n. 24764 del 28/11/2007).

Ancor più di recente è stato affermato che ”la procura alle liti, conferita in termini ampi ed omnicomprensivi, è idonea, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (…) ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia cd. impropria” (Terza Sezione, sentenza n. 20898 del 2018).

La pronuncia della Cassazione

La Corte di merito, pertanto, soffermandosi solo sull’atto di presentazione di denuncia-querela e non sulla costituzione di parte civile, aveva dimostrato di non aver valutato i termini e l’ampiezza del mandato ricevuto dal legale in relazione all’attività effettivamente espletata in esecuzione del mandato.

Sul punto, i giudici della Suprema Corte (ordinanza n. 29353/2019) hanno aggiunto che l’obbligo di attivarsi a tutela della posizione dell’assistito – nel caso in esame rappresentata dall’atto di costituzione come parte civile – è connaturata alla responsabilità professionale del legale, sia al momento del conferimento dell’incarico che nel corso del suo svolgimento, e lo stesso, in quanto funzionale alla tutela della parte, persiste anche in ipotesi di revoca o rinuncia al mandato difensivo.

Per tutte queste ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d’appello di Venezia, la quale dovrà, in diversa composizione, rivalutare la vicenda alla luce dei “fattori sopra citati, potenzialmente idonei a fondare la responsabilità del professionista per inadempimento rispetto al mandato ricevuto”.

La redazione giuridica

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