Le dichiarazioni dei verbalizzanti non sono idonee a fornire la prova del corretto funzionamento dell’apparato di controllo della velocità (telelaser)
Il controllo della velocità mediante telelaser
Contro il verbale di contestazione di violazione dell’art. 142 del codice della strada, l’opponente aveva dedotto di aver commesso l’infrazione in stato di necessità, avendo ricevuto un segnale di allarme dall’apparato “salvavita” del padre ultranovantenne che viveva da solo e perciò aveva premura di arrivare presso la sua abitazione.
Peraltro, la rilevazione della velocità era stata effettuata mediante “telelaser”, e al riguardo il ricorrente aveva allegato la mancata taratura, ossia la mancanza di verifica periodica del corretto funzionamento dell’apparecchio.
In primo grado, il Giudice di Pace adito aveva accolto il ricorso e per l’effetto, aveva annullato la sanzione.
Il Tribunale di Cagliari, in veste di giudice dell’appello aveva invece ribaltato l’esito del processo, ritenendo insussistente lo stato di necessità del conducente e ritenuto sufficienti, ai fini della verifica della corretta funzionalità dell’apparato telelaser, le dichiarazioni degli operanti contenute nel verbale impugnato.
La vicenda è giunta sino in Cassazione. A detta del ricorrente la sentenza impugnata era nulla poiché aveva ritenuto dimostrato il corretto funzionamento dell’apparato sulla base delle sole dichiarazioni dei verbalizzanti, in contrasto con quanto affermato dalla corte costituzionale con la sentenza n. 113/2015.
Ebbene il ricorso è stato accolto perché fondato.
Come noto, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 45, sesto comma, del D.Lgs. n. 285/1992, tutte le apparecchiature devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. La relativa prova è da ritenere – in caso di contestazione – a carico dell’amministrazione perché il corretto funzionamento dell’apparato integra un elemento costitutivo della fattispecie, e non ammette equipollenti.
Nel caso di specie, a giudizio degli Ermellini (ordinanza n. 29564/2019) il Tribunale aveva erroneamente attribuito efficacia probatoria alle mere dichiarazioni degli operanti contenute nel verbale di contestazione dell’infrazione, ossia a mere percezioni sensoriali non assistite da alcuna fede privilegiata. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata cassata.
La redazione giuridica
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