Incidente stradale: l’accertamento del dolo nel reato di omessa assistenza

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incidente omessa assistenza

In tema di valutazione della prova per il reato di omessa assistenza a persona ferita dopo un incidente stradale, non è sufficiente il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza senza fornire una valida alternativa alla ricostruzione difensiva

Così la Suprema Corte ha cassato la sentenza di condanna pronunciata a carico dell’imputato, per omessa assistenza a persona ferita dopo un incidente stradale

La vicenda

La Corte di appello di Milano, confermando la decisione di primo grado, aveva dichiarato l’imputato responsabile dei reati di cui all’art. 189 C.d.S., commi 1, 6 e 7, per essersi allontanato senza prestare assistenza alla persona ferita che si trovava distesa per terra, dopo averla investita con la propria autovettura.

La Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 37145/2019) ha cassato siffatta pronuncia riaffermando il principio di diritto secondo il quale “in tema di circolazione stradale, il reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente, di cui all’art. 189 C.d.S., comma 7, implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga, previsto dal comma 6 del predetto art. 189, non essendo sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica” (Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016).

Con particolare riferimento “al reato di fuga previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 6, l’accertamento del dolo, necessario anche se esso sia di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone” (Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013).

Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata non era risultata – a giudizio degli Ermellini –  rispettosa di tali requisiti in punto di accertamento del dolo, avendo omesso di esplicitare sulla base di quale massima di esperienza fosse inverisimile che l’autista non avesse percepito l’urto con la persona investita, avuto riguardo alle peculiari circostanze che avevano caratterizzato l’incidente in questione.

Era, infatti, emerso che, intorno alla mezzanotte la vittima (un ragazzo in quel momento ubriaco), dopo aver buttato delle bottiglie a terra, si fosse sdraiata volontariamente in mezzo alla strada.

I testi avevano, quindi, notato un SUV di colore scuro che, senza rallentare, era passato “sopra” il ragazzo, per poi proseguire, svoltando a sinistra all’incrocio.

Identificato l’odierno imputato, quale conducente del SUV che aveva investito il ragazzo (il quale aveva riportato fratture costali, delle ossa nasali ed altre ferite nella zona posteriore-sinistra del tronco), costui aveva dichiarato nel processo, di non essersi assolutamente accorto di avere investito qualcuno quella notte.

Ebbene, appurata l’oggettività dell’investimento, della “fuga” e della omessa assistenza, la Corte d’appello aveva dichiarato la penale responsabilità del conducente per i reati a lui ascritti, liquidando la tesi difensiva in ordine alla mancata percezione dell’urto da parte del conducente – decisiva ai fini della sussistenza del dolo -, ragionando in termini di “inverosimiglianza”.

Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte, ha già chiarito che “in tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile “(Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014).

Nel caso in disamina, la Corte territoriale non aveva contrastato l’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa con una ricostruzione fondata su dati indiziari o massime d’esperienza idonee a corroborare la tesi che l’imputato avesse avuto sicura contezza dell’urto; e ciò nonostante che siffatta tesi fosse supportata dalle anomale circostanze caratterizzanti l’investimento (fra cui il tempo di notte e l’inusualità costituita da una persona distesa per terra sulla strada).

La decisione

Per tali motivi, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata ribadendo che l’accertamento della sussistenza del reato “al là di ogni ragionevole dubbio” implica che, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018 – dep. 2019).

Tale puntuale individuazione degli elementi di conferma dell’ipotesi accusatoria, relativamente al dolo, non era stata adempiuta adeguatamente nel percorso logico-motivazionale della sentenza impugnata.

La redazione giuridica

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