Non decade dal diritto alla liquidazione dei compensi l’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che abbia presentato l’istanza dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta

È quanto ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 22448/2019) all’esito di un procedimento instaurato dal difensore della parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, per la liquidazione dei propri onorari.

L’istanza era stata depositata dinanzi al Tribunale di Bologna, il quale l’aveva rigettata perché non presentata tempestivamente secondo le indicazioni di cui all’art. 83 comma 3 bis del DPR n. 115/2002.

A detta del giudice bolognese, il decreto di liquidazione, sebbene costituisca un provvedimento autonomo, deve essere emanato contemporaneamente alla pronuncia definitiva sul merito della causa. In caso contrario, il difensore ha la possibilità di coltivare la propria domanda proponendo un procedimento ordinario ovvero chiedendo un decreto ingiuntivo.

La soluzione alla questione sottoposta all’attenzione dei giudici della Suprema Corte ha imposto una preventiva disamina degli effetti della novella di cui all’art. 83 comma 3 bis del D,P.R. n. 115/2002, sul complessivo sistema della liquidazione dei compensi, questione che è stata oggetto di contrastanti soluzioni nelle prime pronunce adottate dai giudici di merito.

Ed invero, a seguito della citata novella, mentre l’art. 83, comma secondo, prevede che “la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo, e comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto … In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”, il comma 3-bis specifica che “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.

La giurisprudenza di merito

Come segnalato dallo stesso Ministero della Giustizia nella Circolare del 10 gennaio 2018, presso i giudici di merito si sono venuti a manifestare diversi orientamenti e precisamente, un primo secondo cui la norma in esame avrebbe implicitamente introdotto un termine per il deposito dell’istanza di liquidazione degli onorari relativo all’attività difensiva prestata in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, che dunque, dovrebbe intervenire prima della definizione del procedimento, con la conseguenza che per le istanze presentate oltre tale termine, il magistrato è tenuto a dichiarare il “non luogo a procedere” e l’avvocato, per ottenere il compenso dell’attività svolta, dovrebbe azionare un procedimento ordinario ovvero richiedere un’ingiunzione di pagamento.

Altra tesi è quella che invece, sostiene che il legislatore avrebbe posto una preclusione all’esercizio dell’attività decisoria da parte del giudice, sicché anche a fronte di istanze di liquidazione tempestivamente depositate, il giudice non potrebbe più liquidare i compensi ove nelle more abbia deciso la controversia principale.

Risulta maggioritaria, la soluzione secondo cui l’art. 83, comma 3 bis dovrebbe essere interpretato nel senso di aver inserito un referente temporale “meramente indicativo, ai fini di maggiore razionalizzazione del sistema, del termine preferibile per la pronuncia” da parte del giudice, del decreto di liquidazione.

Secondo questa tesi, lo scopo della norma sarebbe, quindi, quello di accelerare la decisione, avendo lo scopo di favorire liquidazioni del compenso tempestive, ma senza che possa addivenirsi alla conclusione per cui il giudice perderebbe la potestas decidendi ove la richiesta di liquidazione fosse presentata dopo la definizione del processo e comunque, una volta definita la causa cui si riferisce l’attività professionale per la quale si richiede la liquidazione dei compensi.

Ebbene, i giudici della Seconda Sezione Civile hanno inteso optare proprio per quest’ultima tesi, ritenendo che, nonostante l’introduzione del comma 3 bis dell’art. 83 e malgrado, in caso di tardivo deposito dell’istanza di liquidazione e di intervenuta decisione sulla causa nella quale è stato prestato il patrocinio, il giudice conservi il potere di procedere con decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al beneficio in esame.

Considerazioni di carattere pratico

A favore della tesi che opina nel senso che la funzione della novella sia essenzialmente sollecitatoria (al fine di raccomandare ai difensori ed al giudice, ai primi di immediatamente attivarsi per la richiesta di liquidazione, ed ai secondi di altrettanto rapidamente decidere sulla liquidazione, in prossimità della definizione della causa dinanzi a sé, potendo in tal modo meglio apprezzare la natura e la qualità delle prestazioni rese dall’avvocato), militano varie considerazioni di carattere pratico.

In primo luogo, l’esclusione per il giudice di merito, una volta definito il giudizio, del potere di liquidazione del compenso all’avvocato, imporrebbe la necessità di riproporre la domanda in sede ordinaria nei confronti dello Stato, con un giudizio affidato ad un giudice verosimilmente diverso da quello che ha definito la controversia cui si riferisce la richiesta, venendo meno la ragionevole opportunità che il giudizio su entrambe le questioni sia affidato ad uno stesso giudice.

Inoltre, a fronte della presentazione della domanda di liquidazione dei compensi, potrebbe emergere la necessità di disporre gli accertamenti di cui agli artt. 79, co. 3 e 127, co. 4 del D.P.R. n. 115/2002 per verificare l’effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio, con la conseguenza che aderendo alla tesi della decadenza del potere decisionale una volta definito il merito della causa, il giudice, per non perdere il potere di delibare sull’istanza di liquidazione, dovrebbe attendere l’esito di tali indagini (spesso di non poco momento) prima di pronunciare il provvedimento destinato a chiudere il processo davanti a sé, con probabili dilatazioni dei tempi decisori.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha definito la vicenda affermando il seguente principio di diritto: “l’art. 83 comma 3 bis del D.P.R. n. 115 del 2002 che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa la patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento, né impedisce al giudice di poteri pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, avendo in realtà la finalità in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio”.

La redazione giuridica

Leggi anche:

ALL’AVVOCATO VA RICONOSCIUTO UN COMPENSO PER OGNI SCRITTO DIFENSIVO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui