Pedone investito: assolto il terzo trasportato dal reato di fuga

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I giudici della Cassazione hanno assolto dal reato di fuga dopo un incidente stradale il terzo trasportato del veicolo che aveva investito un pedone. intento ad attraversare la strada

Ed invero, non può richiedersi al “trasportato” l’obbligo attivo di imporre all’utente di ottemperare a quanto previsto dai commi 6 e 7 della norma in ordine all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza, nella condizione di assicurare l’adempimento da parte del conducente.

La vicenda

La Corte d’appello di Ancona aveva ritenuto responsabili, in concorso tra di loro, del reato di fuga dopo un incidente stradale due imputati, entrambi condannati alla pena ritenuta di giustizia, con sospensione della patente di guida per cinque anni.

La vicenda era stata così descritta: il 23 novembre 2011 il ricorrente si trovava, in ora notturna, a bordo della propria auto, condotta dall’altro imputato, quale terzo trasportato.

L’auto percorreva una strada statale allorquando investiva un pedone, intento ad attraversare, il quale dopo essere stato caricato sul cofano dell’auto, veniva sbalzato a terra a circa 70 metri dal luogo dell’impatto, riportando lesioni gravissime.

Il conducente e il passeggero si allontanavano dal luogo del sinistro senza fermarsi e senza fornire indicazioni sulla propria identità. Quindi posteggiavano l’auto in un parcheggio, eliminando il parabrezza frantumatosi a causa dell’impatto, e si recavano nelle rispettive abitazioni.

Nel frattempo il povero pedone investito, veniva soccorso da un teste oculare che chiamava il Pronto intervento e trasportato in ospedale in stato di coma, veniva sottoposto a diversi interventi chirurgici.

Il ricorso per Cassazione

A proporre ricorso contro la sentenza della corte d’appello era stato soltanto il terzo trasportato al momento del sinistro il quale denunciava la violazione della legge penale, in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie constata.

Nella fattispecie, lamentava il giudizio di responsabilità pronunciato nei suoi confronti per i delitti di cui all’art. 189, commi 6 e 7 c.d.s., nonostante egli non si trovasse alla guida dell’auto.

A sua detta, le due norme incriminatrici vengono riferite dalla stessa legge a “chiunque si trovi nelle condizioni di cui al comma 1” e cioè “all’utente della strada”, solo per il caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento.

Egli invece, era soltanto il terzo trasportato dell’auto che aveva investito il pedone e rilevava che un suo intervento per fermare l’auto –condotta dall’altro imputato, avrebbe causato ulteriori gravi conseguenze, anche perché la strada, in quel frangente percorsa, era strada ad elevata intensità di traffico veicolare.

Attribuirgli, l’omissione di soccorso e la mancata ottemperanza dell’obbligo di fermarsi e fornire le proprie generalità, in assenza di qualsivoglia elemento soggettivo, significava ascrivergli il reato a titolo di responsabilità altrui.

La Quarta Sezione della Suprema Corte (sentenza n. 26888/2019) ha accolto il ricorso perché fondato.  

Secondo l’interpretazione che si ricava dall’art. 140 c.d.s., “utente” è chiunque utilizzi la strada; cioè colui che “attivamente” ne fa uso.

In siffatta “generalissima” categoria rientrano sia i conducenti di veicoli sia, come chiarisce la lettura dell’art. 184, i conducenti di animali da soma, da sella, i guardiani di greggi o moltitudini di animali, che pedoni, anch’essi destinatari, ai sensi dell’art. 190 di specifiche norme di comportamento.

L’art. 189 c.d.s., a sua volta, distingue quattro tipi di figure: l’utente, il conducente, le persone coinvolte in un incidente e le persone danneggiate. È chiaro che fra le persone coinvolte in un incidente possono esservi le persone danneggiate ed i conducenti, ma non necessariamente i primi rientrano nella categoria dei secondi. Mentre è possibile che in un sinistro siano coinvolte persone diverse dai conducenti e dalle persone danneggiate.

La questione giuridica

La questione controversa è se il soggetto trasportato su un veicolo possa essere definito “utente” nell’accezione assegnata al termine dal codice della strada o se rientri un una diversa categoria.

Ora, “la lettura del secondo comma dell’art. 189, – chiariscono gli Ermellini – con cui si prescrive il comportamento da tenere alle “persone coinvolte” supera il concetto di soggetto attivo nella circolazione. Invero, le persone coinvolte, non necessariamente sono i conducenti né i pedoni. Si tratta, infatti, di una categoria più ampia di quella dell’utente, cioè di colui che attivamente utilizza la strada, a mezzo di un’attività (condurre o camminare) ben potendo coincidere con colui che viene trasportato dal conducente”.

“Il codice della strada solo con l’art. 189, relativo al comportamento in caso di incidente, estende anche colore che, pur coinvolti, non sono né conducenti, né pedoni, specifiche regole di condotta. E ciò perché il sinistro stradale è proprio quella situazione che giustifica l’imposizione di norme per la circolazione stradale, quale attività pericolosa che coinvolte la sicurezza delle persone e che rientra, come enuncia l’art. 1 del medesimo codice, fra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”.

Ecco perché nell’ipotesi di incidente stradale, il legislatore allarga il novero degli obbligati alla collaborazione.

Nondimeno, non è prevista dall’art. 189 c.d.s una parificazione fra tutti i soggetti, poiché se con il comma 2 si prescrive a tutte le persone coinvolte e quindi anche ai traportati, di “porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione, e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento della responsabilità”, agli utenti, categoria richiamata dai commi 5 , 6 e 7 della norma, vengono imposti obblighi ulteriori. E cioè quello di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite.

Proprio dalla differenza fra gli obblighi imposti agli utenti (di cui al comma 1, richiamata dai commi 5, 6 e 7) e di quelli imposti dal comma 2 alle persone coinvolte, -aggiunge la Suprema Corte – si trae l’intenzione legislativa di limitare per coloro che rivestano un ruolo non attivo – esclusa quindi la conduzione di un veicolo o comunque l’utilizzazione diretta a mezzo di attività quali l’uso pedonale – ad oneri solidarmente a non penalmente rilevanti, l’intervento nel caso di incidente.

L’assoluzione del terzo trasportato

Ciò significa che non può richiedersi al “trasportato” l’obbligo attivo di imporre all’utente di ottemperare a quanto previsto dai commi 6 e 7 della norma in ordine all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza, nella condizione di assicurare l’adempimento da parte del conducente; fatta salva l’ipotesi in cui emerga un vero e proprio concorso da parte del trasportato nella commissione del reato in questione, consistente nella sollecitazione alla violazione delle norme o nel rafforzamento dell’intento di fuga o di omissione di soccorso, od in qualunque altra condotta volontariamente posta in essere che tenda a quel risultato. Ma ciò dipende dall’azione posta in essere dal trasportato rispetto agli obblighi gravanti sul conducente, non dagli obblighi di cooperazione, definiti dal comma 2 dell’art. 189 c.d.s., che lo riguardano direttamente,

Ebbene, nel caso in esame, era evidente che mancasse qualsivoglia riferimento alla sussistenza di una condotta dell’imputato di sollecitazione alla fuga e dell’omissione di soccorso o di rafforzamento della volontà di fuggire o di omettere di prestare assistenza.

Per tali motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso e annullato la sentenza di condanna senza rinvio per non aver commesso il fatto.

La redazione giuridica

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