La corte di Cassazione ha ritenuto non responsabile il Comune di Roma capitale per l’incidente occorso a due utenti della strada, ritenuti imprudenti. Ravvisabile, invece, il caso fortuito

La vicenda

A causa di un incidente stradale per le vie di Roma rimanevano danneggiati i due ricorrenti, i quali presentavo istanza dinanzi al giudice di Pace al fine di ottenere la condanna del comune di Roma capitale al risarcimento di tutti i danni patiti.

Ma il giudice dell’appello, ribaltava completamente l’esito del giudizio di primo grado, riconoscendo l’esclusiva responsabilità dei danneggiati in ordine alla verificazione del sinistro.

La vicenda è giunta così davanti ai giudici della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 16149/2019) che hanno confermato la decisione del Tribunale di Roma rigettando il ricorso dei due ricorrenti.

A fronte della situazione così come accertata (anche con riferimento all’ora notturna e alla scarsa visibilità), l’utente della strada – chiariscono gli Ermellini – era, tenuto ad un uso prudente e secondo le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (che consentivano anche agevoli percorsi alternativi, procedendo mantenendo la destra; comportamento, questo, che, invece, non era stato adottato dal conducente del motoveicolo

L’incidente si era verificato per la presenza di piastre circolari poste, prima dell’inizio del cordolo, a delimitazione della corsia centrale, riservata ai mezzi pubblici dalla corsia di destra, riservata alla circolazione degli altri veicoli, in una strada ampia e rettilinea, ben conosciuta dall’attore.

Il caso fortuito e la condotta imprudente del danneggiato

In particolare, in materia di caso fortuito, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost..

Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.

Correttamente il giudice di merito, non ravvisando la configurabilità dell’art. 2051 c.c., in capo al custode per difetto di manutenzione della strada, ha correttamente individuato un’ipotesi di “caso fortuito” integrato dalla condotta di uno dei danneggiati, correttamente valutata in termini di elisione del nesso causale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.c., e in forza della norma di cui all’art. 1227 c.c., che regola positivamente l’incidenza del concorso, causale, del fatto del danneggiato.

Il motivo di ricorso è stato, pertanto, ritenuto infondato e rigettato dai giudici della Suprema Corte.

La redazione giuridica

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