Una scelta intelligente per una integrazione del contraddittorio per un medico che non ha partecipato alla fase di consulenza tecnica preventiva. Iniziativa da apprezzare per evitare lungaggini processuali e per rendere (finalmente) utile un ricorso 696bis

Un’ottima ordinanza del Giudice del Tribunale di Velletri che permette una integrazione del contraddittorio tra tutte le parti e il medico non chiamato in sede di 696bis.

Di seguito si ripropone uno stralcio di ordinanza che presenta una intelligente soluzione ai “soliti” trucchetti dei convenuti e comunque ai più frequenti aspetti negativi del ricorso 696bis. Se tale soluzione diventasse una prassi, si ritiene che le conciliazioni, prima del processo di merito, subirebbero una grande impennata.

Leggiamo il passo decisivo dell’ordinanza:

“…a scioglimento della riserva che precede; esaminati gli atti; sulle ulteriori istanze istruttorie delle parti a seguito della concessione dei termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c.;

ritenuta l’opportunità, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di ATP, si dispone il richiamo del CTU nominalo in tale procedimento (dott. XY, domiciliato c/o l’Inail), affinché, ad integrazione e completamento dell’elaborato peritale già depositato, risponda, in un assegnando termine, alle allegazioni formulate dalla difesa della Casa di Cura XX nella propria memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

  1. la concreta individuazione delle iniziali condizioni fisiche della paziente, nonché la effettiva incidenza di ogni singolo atto operatorio cui la stessa si è sino ad oggi sottoposta rispetto all’attuale quadro clinico;
  2. l’individuazione e l’indicazione in termini percentuali, qualora si ravvisasse responsabilità nelle condotte poste in essere dagli odierni convenuti, delle singole quote di responsabilità concretamente attribuibili all’operato di ciascun soggetto coinvolto;
  3. l’ aggiornamento della valutazione dei reliquati permanenti della perizianda, tenuto conto dell’attuale quadro clinico e dei due recenti interventi dalla medesima documentati per la rimozione dei mezzi di sintesi.

ritenuto, altresì, che la mancata partecipazione al procedimento di ATP del convenuto dott. FF renda necessaria l’integrazione, nei suoi confronti, del contraddittorio relativo alle suddette operazioni peritali, con conseguente assegnazione allo stesso del  termine di gg. 30 dal 30.9.2018 per il deposito di eventuali osservazioni  critiche alla perizia depositata in sede di ATP, da sottoporre, anche esse, al richiamato CTU…”.

Riassumendo, il Giudice:

a) rinomina lo stesso CTU e puntualizza i quesiti in base alle memorie ex 183 cpc;

b) permette l’integrazione del contraddittorio al dr. XY, assente nella fase di ricorso 696bis, dandogli termine per inviare al CTU eventuali note critiche alla relazione già depositata dallo stesso;

c) smaschera i soliti trucchetti dei convenuti che nella fase precedente al giudizio si comportano sempre in modo da riservarsi ulteriori cartucce qualora dovesse andare male tale fase conciliativa.

Insomma, se i Giudici avessero tutti sete di giustizia, nessuno (attore o convenuto che sia) potrebbe più ostacolare una “giustizia veloce”.

Dr. Carmelo Galipò

Pres. Accademia della Medicina Legale

 

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