Integrità del contraddittorio nel sinistro stradale (Cassazione Civile, sez. VI, 07/02/2022, ud. 14/12/2021, dep. 07/02/2022, n.3811).

Integrità del contraddittorio. La Società impugna la sentenza resa dal Tribunale di Tivoli in grado di appello resa a definizione della causa di rinvio in appello tra la medesima, Unipol Sai costituita come controricorrente, mediante la quale il giudice dell’appello, rilevando il difetto di contraddittorio, in considerazione della novità delle questioni di diritto, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata compensando le spese tra le parti dopo che la causa era transitata al giudice di legittimità sulla pronuncia di incompetenza rilevata dal Giudice di Pace di Tivoli, confermata dal Tribunale di Tivoli, ritenuta invece sussistente dal giudice di legittimità in sede di regolamento di competenza attivato dalla Società.

Integrità del contraddittorio nel sinistro stradale. La Società ricorrente lamenta che in sede di giudizio di rinvio il Tribunale di Tivoli compensava e difetto di motivazione.

Parte ricorrente lamenta che il Tribunale di Tivoli – in sede di annullamento della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio – “ha compensato le spese tra tutte le parti processuali, lasciandole ingiustamente onerate dei costi senza che vi fosse soccombenza alcuna”.

La censura per come formulata è infondata.

La doglianza della Società non si confronta con la sentenza, laddove il Giudice del merito, pronunciandosi in sede di rinvio del giudice di legittimità che aveva sancito la sua competenza, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata “per mancata integrità del contraddittorio nei confronti di un soggetto da ritenere litisconsorte necessario”.

Il Giudice di merito ha evidenziato che: “la Società ha agito nei confronti della compagnia assicuratrice e della creditrice cedente senza convenire in giudizio il soggetto che si assume essere il responsabile del danno, a seguito della collisione con il veicolo Citroen C1, con la con il conseguente difetto di integrità del contraddittorio.

Il difetto di integrità del contraddittorio, non costituendo un’eccezione in senso proprio, può essere dedotto per la prima volta, o rilevato d’ufficio, anche nel giudizio di legittimità o in quello successivo di rinvio, a condizione che la prova di esso emerga univocamente dagli atti che lascino chiaramente intendere che il giudizio di merito non si è svolto nei confronti di tutte le parti e che, pertanto, la sentenza impugnata è “inutiliter data”.

Ciò detto, in tema di spese processuali, il giudice dell’appello ha il potere di provvedere sulle spese del giudizio di appello e, se riforma la sentenza di primo grado, può rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell’esito finale della lite e, in conseguenza di questo apprezzamento unitario, può pervenire anche ad un provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese dell’intero giudizio.

Il motivo, peraltro, non si confronta neanche con l’indirizzo giurisprudenziale, vigente al tempo dell’avvio della lite (anno 2011), che nell’azione esperita D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ex art. 149, non riteneva necessaria l’integrazione del contraddittorio con il danneggiante responsabile dei danni provocati in un sinistro stradale: indirizzo poi definitivamente mutato a partire dalla pronuncia di cui a Cass. n. 21896/2017.

E’ da tale premessa che prende origine la motivazione di compensazione delle spese, stante il mutamento di indirizzo giurisprudenziale sulla questione di diritto processuale che, all’epoca, costituiva una novità; o quanto meno deve osservarsi che all’epoca di introduzione del giudizio (2011) non vi fosse un orientamento definibile come consolidato.

Conseguentemente, non vi è stata falsa/errata applicazione di norma di diritto.

Il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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