Nella procedura di risarcimento diretto promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti del proprietario del veicolo responsabile del sinistro (Tribunale di Roma, Sentenza n. 19125/2021 del 09/12/2021 RG n. 24617/2019)
Viene appellata la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 34307 /2018. La Società, in qualità del cessionaria del credito vantato dal, proprietario e conducente della Lancia Y, rimasta coinvolta nel sinistro stradale occorso in Roma in data 22 marzo 2017 – allorquando il veicolo Kia Picanto nell’effettuare manovra di retromarcia, aveva attinto la Lancia Y come da modello CID in atti -, ha evocato in giudizio innanzi al GDP di Roma la Compagnia, azionando la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 d.lgs. 209/2005 .
Il Giudice di Pace con sentenza del 12 ottobre 2018 ha definito il giudizio di primo grado rigettando la domanda della cessionaria, sul presupposto della non risarcibilità del danno da fermo tecnico quando non sia allegato e dimostrato dall’attore .
Avverso la suddetta sentenza ha interposto gravame la Società.
Il Tribunale osserva che nel giudizio di primo grado non è stato evocato il proprietario del veicolo responsabile del sinistro che è litisconsorte necessario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 102 c.p.c. , talchè non può non rilevarsi la omessa integrazione del contraddittorio da parte del Giudice di prime cure , omessa integrazione che determina la rimessione della causa al GDP ai sensi e per gli eff etti di cui all’art. 354 c.p.c. .
L’azione diretta di cui all’art. 149 Cod.Ass. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria; in altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall’articolo 149 cit. si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo.
In sostanza, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti di cui all’articolo 139 Cod. Ass.
In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall’assicuratore del responsabile (Cass. Civ. 16874/2016).
E’ una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in un’esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall’esistenza di tale rapporto e dalla relativa “conoscenza” con la struttura dell’assicuratore.
Occorre, tuttavia, tenere presente che il sistema previsto dal d.lgs. 209/2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente; ed infatti l’articolo 144 comma 3 di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ha l’obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo.
L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall’articolo 144 cit. ; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell’articolo 149, il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; e la possibilità che l’articolo 149 comma 6 conferisce all’assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l’altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege.
Quando tale intervento ha luogo, la richiesta di estromissione è possibile se l’impresa interveniente riconosca la responsabilità del proprio assistito.
Di talchè, è palese che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un’ ulteriore indiretta conferma dell’esistenza del litisconsorzio necessario.
L’azione diretta di cui all’articolo 144 cit. presenta tre caratteristiche essenziali: l’inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale e il litisconsorzio necessario. E poiché è pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto, non si comprende perché mai a quest’ultima azione debba negarsi l’applicabilità della terza caratteristica dell’azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario.
Ciò posto, è vero che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura; ma è altrettanto vero che ciò trova un evidente bilanciamento nella necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti.
Quindi, è pacifico che nella procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 cit., promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste il litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144 comma 3 Cod. Ass., nei confronti del danneggiante responsabile (Cass. Civ. 21896/2017; 7755/2020).
Conseguentemente, qualora il proprietario del veicolo danneggiante non sia stato citato in giudizio, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383 comma 3 c.p.c. (Cass. Civ. 7755/2020; 21896/2017).
Il Tribunale, in funzione di Giudice d’appello, rimette le parti innanzi al Giudice di Pace.
Avv. Emanuela Foligno
Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui
Leggi anche:
Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale





