Domanda di infortunio respinta

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Domanda di infortunio respinta: non sussiste la responsabilità del datore

Domanda di infortunio respinta. I Giudici ritengono insussistente la responsabilità del datore di lavoro e respingono il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro (Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2022, ud. 11/01/2022, dep. 09/02/2022, n.4210).

Domanda di infortunio respinta. La Corte di Appello di Catanzaro, confermando (seppur con motivazione differente) la pronuncia del Tribunale di Crotone, ha respinto la domanda di risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro.  

Domanda di infortunio respinta. La Corte territoriale, rilevando che la dinamica dell’incidente era pacifica (caduta dalla scalinata di accesso all’istituto scolastico di cui il lavoratore curava la manutenzione), ha ritenuto insussistente una responsabilità del datore di lavoro rilevato che il dipendente era dotato di presidi antinfortunistici, in specie scarpe antiscivolo e che secondo un canone di probabilità logica la predisposizione di strisce antiscivolo e di un corrimano centrale non avrebbe scongiurato l’evento.

Il lavoratore ricorre in Cassazione lamentando la domanda di infortunio respinta e che la Corte territoriale trascurava elementi che verosimilmente avrebbero scongiurato l’infortunio, in assenza di un comportamento abnorme del lavoratore. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione avendo dimostrato, la prova testimoniale e quella documentale (fotografica), la carenza di dispositivi di sicurezza presso l’istituto scolastico.

Il primo motivo è inammissibile.

E’ stata esclusa la nocività dell’ambiente di lavoro in considerazione della dotazione dei DPI del dipendente.

Inoltre, la Corte considerando  le modalità dell’infortunio deduce che la caduta non sarebbe stata evitata dalla presenza delle fasce antiscivolo sugli scalini o dal corrimano centrale, né potendosi pretendere misure c.d. nominate posto che la normativa antinfortunistica esige tali misure (in particolare l’uso di graticolato) solamente in assenza di idonee calzature impermeabili, presidio che invece rappresentava uno strumento di tutela più efficace perché dotato di una peculiare funzione antinfortunistica.

Nel caso in cui si discorra di misure di sicurezza cosiddette “innominate”, ex art. 2087 c.c., la prova liberatoria a carico del datore di lavoro risulta generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe.

L’obbligo di prevenzione impone all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio.

Inammissibile anche il secondo motivo in quanto è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella motivazione “apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione, profili che non sono riscontrabili nella sentenza impugnata.

In conclusione la Suprema Corte rigetta integralmente il ricorso, con conferma della domanda di infortunio respinta.

Avv. Emanuela Foligno

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