Ritardo diagnostico e aggravamento. Il Tribunale, considerando un eventuale ritardo diagnostico di 14 gg o anche di 28 gg , lo ritiene assolutamente insufficiente a causare un aggravamento della patologia e della prognosi (Tribunale di Reggio Calabria, Sez. I, Sentenza n. 752/2021 del 26/05/2021 RG n. 637/2013- Repert. n. 932/2021 del 26/05/2021).

Ritardo diagnostico e aggravamento. Il paziente cita a giudizio l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria e due Medici esponendo che:

  • era stato ricoverato in data 10 aprile 2007 presso l’U.O. Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria perché affetto da febbre resistente alla terapia con antibiotici, forte tosse secca, antralgie diffuse, astenia;
  • era stato sottoposto a vari esami colturali e strumentali i quali non evidenziavano né segni di broncogramma aereo nè linfonodi di rilievo patologico né segni di reazioni pleuriche essudative, ma un esteso addensa mento parenchimale del lobo superiore dx con caratteristiche di tipo infiammatorio;
  • era stato trattato dai sanitari dell’ U.O. di malattie infettive degli Ospedali Riuniti per una sospetta patologia infettiva polmonare (addensamento) non tenendo in debita considerazione la positività all’NSE (valore di 15,30 ng/ml) che presentava livelli sierici elevati ;
  • il radiologo, restituiva la radiografia con la indicata diagnosi senza porsi alcun dubbio, né il primario della divisione malattie infettive, procedeva ad un’ ulteriore e approfondita indagine;
  • non riscontando alcun miglioramento, il paziente usciva dall’Ospedale in data 22 aprile 2007 alle ore 8:15, per farvi rientro alle ore 16:00 circa dello stesso giorno;
  • era stato nuovamente sottoposto a RX torace il 24 aprile 2007 ed il cui controllo evidenziava la “completa risoluzione dell’addensamento apicale DX” e quindi di aver deciso di auto -dimettersi contro il parere dei medici; – si era recato l’ 8 maggio 2007 presso l’Azienda Ospedaliera di Catania, Dipartimento di oncologia e sezione di chirurgia toracica con la diagnosi d’ingresso di neoformazione polmone destro ed era stato dimesso 1’11 maggio 2007 con diagnosi definitiva di : Carcinoide LSDX;
  • a seguito di successivi accertamenti le varie TAC all’addome inferiore e superiore (senza e con contrasto) dimostravano la presenza di una lesione nodulare di circa 19mm in sede surrenalica. La diagnosi definitiva era: carcinoma neuroendocrino ben differenziato LSDX (carcinoide tipico) nodulo surrene destro;
  • era stato nuovamente ricoverato in data 23.05.2007 presso il reparto di oncologia e chirurgia toracica di Catania ed il giorno seguente era stato sottoposto ad intervento chirurgico di “lobectomia superiore DX, linfoadenectomia ilo – mediastinica, drenaggio pleurico” ed era stato dimesso il 29.05.2007;

–          aveva riportato una vistosa patologia neurologica di tipo ansioso depressivo che influiva sul piano comportamentale nella vita di relazione, in disparte il perturbamento per il rischio immanente cui era stato esposto.

L’attore lamenta la responsabilità dell’ente ospedaliero, del Radiologo e del Primario di Malattie infettive per l’errata o omessa diagnosi,  ritardo diagnostico e aggravamento della patologia con la conseguente necessità di un intervento chirurgico radicale, ampiamente demolitore, determinando una condizione di rischio maggiore di recidiva e di metastasi, con le implicazioni neurologiche ed economiche conseguenti.

Il CTU ha concluso: “1) Ritengo che i sanitari abbiano espletato le indagini di laboratorio, la Tac e non abbiano potuto far eseguire la broncoscopia richiesta per cause non riconducibili a loro responsabilità. Gli esami di laboratorio, la tac e la broncoscopia con eventuale biopsia costituiscono i cardini di ciò che dappertutto viene eseguito in presenza del sospetto di questa patologia. 2) Il paziente si ricovera in un Reparto di Malattie Infettive per febbre di n.d.d. e i protocolli eseguiti sono congrui per la ricerca della causa sino all’attenzione sull’apparato respiratorio con ritardo diagnostico ( o omessa se si vuole o incompleta ) per la mancata esecuzione della broncoscopia in anestesia (il paziente si autodimette). Non rilevo elementi di imperizia, imprudenza, e negligenza da parte dei sanitari. 3)La patologia insorta dopo le dimissioni è datata 19/7/2010 (oltre tre anni dopo l’intervento chirurgico) ed è rappresentata da disturbi di natura psichiatrica non secondari certamente al comportamento dei medici del Reparto di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera di Reggio né dei medici consultati. Non rilevo postumi diversi da quelli eventualmente ricollegabili alla patologia. L’eventuale ritardo nella diagnosi e nell’intervento, considerato il tipo di patologia poi riscontrato , non ha causato alcun danno. .. : l’attività dei sanitari è stata ad ampio raggio con una richiesta varia di esami quali la Mantoux ed altri ma in realtà, in data 12/4/2007, quindi 2 giorni dopo il ricovero fu eseguita una T.A.C. del torace il cui referto recitava “presenza di esteso addensamento parenchimale apicale sottoclaveare dx, che presenta margini sfumati con caratteristiche di tipo infiammatorio …. le caratteristiche di un addensamento esteso del polmone non sono chiaramente tipiche di una patologia rispetto ad altre ma evidenziano una sofferenza (polmonite o neoplasia che sia) che va indagata e controllata. E’ evidente nel comportamento dei sanitari l’idea comunque di ampliare il ventaglio diagnostico ad altri organi e viene eseguita una Tac encefalo. Certamente si è perso qualche giorno prima di virare con fermezza verso un controllo più accurato della patologia polmonare. …. il 15/4/2007 veniva predisposta l’esecuzione di esame citologico dell’ espettorato (non eseguito per scarsa produzione da parte del paziente) e in data 18/4/2007, l’ esame cardine per la patologia poi riscontrata, ossia la broncoscopia. …….purtroppo il paziente è intollerante e non effettua il bronco lavaggio ed i sanitari decidono di fare eseguire la broncoscopia in anestesia. Il 22/4/2007 il paziente esce contro il parere dei sanitari e si reca a Catania per i primi contatti con il Chirurgo Toracico. Il 23 ed il 24 aprile prima delle sue dimissioni volontarie, esegue due Rx Torace che sono negativi cosi come lo è quello eseguito giorni dopo a Catania. Esce , quindi ,contro il parere dei sanitari, con diagnosi di addensamento polmonare e infezione delle vie urinarie senza eseguire la broncoscopia richiesta in anestesia… In merito al valore sierologico dell’NSE…..un aumento di NSE si riscontra pertanto in caso di neuroblastoma, feocromocitoma, carcinoma mammario, tiroideo, midollare, bronchiale, gastro intestinale e prostatico. Ciò spiega come il valore aumentato di questo enzima era assolutamente insufficiente a far subito diagnosi anzi aumentava la difficoltà diagnostiche costringendo i sanitari a richiedere anche una Tac encefalo…..E’ comunque da escludersi qualsiasi nesso causale tra il prospettato ritardo nella diagnosi e nell’intervento, e l’aggravarsi della patologia”.

Ed ancora, il CTU ha escluso l’efficienza causale del ritardo diagnostico laddove afferma: “Considerando un eventuale ritardo diagnostico di 14 gg o anche di 28 gg , si tratta di  un tempo assolutamente insufficiente a causare un aggravamento della patologia e della prognosi . Infatti ,  28 giorni sono un tempo troppo breve per poter contribuire ad aggravare una patologia preesistente o modificare il fisiologico iter terapeutico, e la lobectomia era necessaria e improcrastinabile comunque”.

Concludendo, il Tribunale rigetta le domande attoree e condanna l’attore alla refusione delle spese processuali a favore di ciascun convenuto liquidate per ciascuno in euro 3.283,00 oltre accessori e spese generali.

Avv. Emanuela Foligno

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