Interesse contrattuale: la Cassazione ‘bacchetta’ i giudici di merito

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La Corte ha da tempo affermato che l’ interesse di cui all’art. 1455 c.c. si identifica con l’interesse all’adempimento (Sez. II, n. 4311 del 28/06/1986)

Erano convenuti in giudizio per aver stipulato un contratto di transazione con i ricorrenti, con il quale intendevano porre fine a varie liti tra loro pendenti ( interesse contrattuale ) ma ciononostante, non avevano adempiuti agli obblighi che tale transazione poneva a loro carico.

Tra queste, in particolare, vi era quello di stipulare una permuta di un proprio fondo con uno delle controparti nonché quello di concedere loro una servitù di passaggio.

I ricorrenti si rivolsero al giudice chiedendo l’adozione di una sentenza costitutiva che tenesse conto del consenso espresso dai convenuti all’adempimento di tutti gli obblighi assunti con la citata transazione. Questi ultimi, in verità, si costituirono in giudizio e, oltre a chiedere il rigetto della domanda, rovesciarono la prospettiva, allegando il fatto che erano stati per primi gli attori a non aver adempiuto agli obblighi scaturenti da “quella” transazione. Di qui l’ulteriore richiesta di risoluzione del contratto (di transazione) per inadempimento …. degli attori !

Il giudice di primo grado, accolse le allegazioni dei convenuti, rigettando la domanda delle loro controparti, che venivano così condannate al pagamento delle spese per lite temeraria; respinse al tempo stesso, anche la domanda riconvenzionale, posto che così facendo, avrebbe finito per “sciupare i principi di adempimento, oltre ad apparire contrario all’ interesse degli stessi convenuti, nella misura in cui anch’essi desiderano la conclusione di anni di scontri litigi con le controparti e ad una definizione di rapporti quanto più possibile soddisfacente”.

Dello stesso avviso furono anche i giudici territoriali, i quali pure affermarono che “i pur gravi inadempimenti degli attori non dovevano comportare la risoluzione del negoziato, proprio in relazione all’ interesse che questi ultimi ancora continuavano ad avere rispetto alle altrui prestazioni”.

Di qui, il ricorso per Cassazione.

Tutto ruota intorno all’annosa definizione del concetto di “ interesse ” di cui all’art. 1455 c.c. che da molti anni ha visto la dottrina dividersi. Sinteticamente, tre sono le interpretazioni più accreditate. (una minoritaria, una tipo soggettiva e l’altra di tipo oggettivo).

Secondo una prima posizione (per vero minoritaria) l’ interesse di cui al citato art. 1455 c.c. costituisce un mero criterio di valutazione della gravità dell’inadempimento.

Altri autori danno di quel concetto una lettura soggettiva, sostenendo che l’ interesse di cui all’art. 1455 c.c. cit. coincida con la volontà della parte non inadempiente e che di conseguenza sussiste in tutti i casi in cui possa ritenersi che quest’ultima non avrebbe stipulato, qualora avesse avuto contezza dell’inadempimento.

Infine, un terzo gruppo di autori ritiene che l’ interesse in questione debba essere letto in senso non soggettivo ma oggettivo, quale sinonimo di rilevanza dell’inadempimento per qualunque persona di normale avvedutezza.

In questo contesto la Suprema Corte ha da tempo affermato che l’ interesse di cui all’art. 1455 c.c. non si identifica con l’ interesse alla risoluzione, ma consiste piuttosto, in un interesse all’adempimento (Sez. II, n. 4311 del 28/06/1986).

Ed è proprio con la pronuncia in commento (III Sez. Civile, ordinanza, n. 4022 del 18 febbraio 2018) che la Suprema Corte di Cassazione fa il punto della questione.

Se è vero che l’art. 1455 c.c. parla genericamente di “ interesse ” della parte non inadempiente, – afferma – la lettera della norma potrebbe essere interpretata in prima battuta, in due sensi alternativi: quale interesse alla risoluzione del contratto, oppure alla esecuzione del contratto. La prima interpretazione tuttavia, renderebbe la norma superflua. Se infatti, si intendesse l’art. 1455 c.c. nel senso che l’inadempimento rilevante ai fini della risoluzione è quello di non scarsa importanza, avuto riguardo all’ interesse della controparte alla risoluzione, si finirebbe per rendere l’art. 1455 c.c. un ovvio paralogismo: e cioè che ha diritto a chiedere la risoluzione la parte che ha interesse alla risoluzione.

L’ interesse dall’art. 1455 c.c. dev’essere, pertanto, interpretato come interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi (con presunzione semplice ex art. 2727 c.c.) vulnerato tutte le volte che l’inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardo obbligazioni principali e non secondarie (Sez. III, 8063/2011).

Ecco perché, i giudici della corte d’appello avrebbero dovuto limitarsi a rilevare la gravità dell’inadempimento, ai fini dell’accoglimento della domanda di risoluzione, in virtù del principio secondo cui un inadempimento grave fa presumere leso l’ interesse della controparte, salvo che la parte inadempiente fornisca la prova del contrario; al contrario, dichiarare che la risoluzione del contratto di transazione avrebbe annullato gli sforzi compiuti dalle parti, ed i risultati raggiunti, per comporre la lite, significa violare espressamente l’art. 1455 c.c.

Così facendo i giudici di secondo grado, avrebbero scambiato l’ interesse alla prestazione rimasta ineseguita, l’unico meritevole di apprezzamento ai fini dell’art. 1455 c.c., con l’ interesse alla risoluzione, ovvero con la convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento. Scelta, quest’ultima, che è riservata alla valutazione della parte, e sulla quale il giudice non può intervenire.

In verità, però, – “l’ interesse cui, ai sensi dell’art. 1455 c.c., va comparata l’importanza dell’inadempimento ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, è rappresentato dall’ interesse che la parte inadempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto, e non dalla convenienza, per essa, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all’adempimento”.

 

Avv. Sabrina Caporale

 

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