Invalidità pensionabile e sopraggiunte infermità

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Invalidità pensionabile e infermità sopraggiunte per l'accompagnamento

Invalidità pensionabile e infermità sopraggiunte nel corso del giudizio devono essere valutate complessivamente (Cassazione Civile, sez. VI, 22/02/2022, ud. 21/10/2021, dep. 22/02/2022, n.5731).

Invalidità pensionabile e successive infermità allegate nel corso del giudizio, venivano respinte dal Giudice di merito che non applicava l’art. 149 d.a.c.p.c.

Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 7, ha rigettato la domanda dell’interessato volta ad accertare la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell’indennità di accompagnamento.

Il Giudice respingeva la richiesta concernente l’esame della “ulteriore documentazione medica depositata dalla parte ricorrente (…) con l’atto di opposizione e di formazione successiva al deposito dell’elaborato peritale”.

A tale riguardo, il Tribunale ha ritenuto che non fosse “applicabile al procedimento in esame il principio posto con l’art. 149 disp. att. c.p.c., norma incompatibile con un accertamento che abbia ad oggetto (…) l’esistenza di errori nella consulenza tecnica non omologata a seguito del dissenso dichiarato”;

La decisione viene impugnata in Cassazione  con un unico motivo, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., e dell’art. 445-bis c.p.c., in relazione alla statuizione del Tribunale riportata nello storico di lite.

Il ricorso è fondato.

La previsione di cui all’art. 149 disp. att. c.p.c., che, in materia di controversie sull’invalidità pensionabile, impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., essendo pienamente compatibile con la sua ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo.

Ebbene, il Tribunale di Napoli Nord non si è conformato a tale principio, avendo disatteso la documentazione prodotta dall’interessato nel corso del giudizio finalizzata a dimostrare, non solo il requisito sanitario di invalidità pensionabile, ma anche le infermità sopraggiunte.

La sentenza impugnata viene cassata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, che procederà nuovamente all’accertamento domandato, facendo applicazione della previsione di cui al citato art. 149 d.a.c.p.c.

La Corte Suprema accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Avv. Emanuela Foligno

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