Investimento sulle strisce e mancato riconoscimento della personalizzazione del danno

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Pedone non attraversa sulle strisce e viene investito

La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta di ulteriore risarcimento avanzata da una vittima di investimento sulle strisce pedonali. L’assicurazione aveva già liquidato una somma superiore al danno accertato in giudizio, motivo per cui non è stata riconosciuta alcuna “personalizzazione” del danno. Secondo i giudici, per ottenere un incremento del risarcimento occorre dimostrare in modo concreto e puntuale la presenza di conseguenze anomale o eccezionali rispetto ai casi simili (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 4 novembre 2025, n. 29135).

I fatti

La vittima è stata investita mentre attraversava le di un investimento sulle strisce pedonali, da un motociclo rimasto non identificato e la chiamata in causa di assicurazioni Generali, è stata a titolo di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
La Corte di Salerno ha sancito che nulla è più dovuto al danneggiato da parte dell’assicurazione in relazione al sinistro stradale avvenuto, atteso che l’importo di Euro 114.000,00, liquidato in corso di causa dall’assicurazione, risulta superiore al risarcimento dovuto alla vittima, quantificato in primo grado in Euro 94.495,70.

La vittima lamenta il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno e l’omessa liquidazione del danno morale. Lamenta, in particolare, che le prove offerte dimostrerebbero la precipua attività svolta “attore e comparsa nel mondo dello spettacolo”, nonché le sue “patologie pregresse e silenti aggravate a causa del gravissimo danno patito a seguito dell’investimento stradale”, ma non sarebbero state esaminate.

L’intervento della Cassazione

Quanto al danno morale, il Giudice i prime cure “ha applicatole tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, che permettono di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente del psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e dinamico relazionali medi, sia peculiari, ed il danno non patrimoniale scaturente, in via di presunzione, dalla medesima lesione, in termini di dolore e sofferenza soggettiva“, in particolare tenendo conto del “punto pesante“, per conseguire un adeguato ristoro di entrambe le voci di danno.

Egualmente è del tutto corretto il ragionamento che ha escluso la “personalizzazione” per l’investimento sulle strisce pedonali, avendo la Corte di Salerno affermato che “non è stato liquidato alcunché in favore dell’appellante a titolo di personalizzazione, che presuppone l’emersione di effetti – complessivamente scaturiti dall’evento lesivo – eccedenti dal novero delle conseguenze riconducibili a lesioni dell’integrità psico-fisica analoghe a quelle accertate e liquidate, in relazione all’età ed alle condizioni di salute di un soggetto assimilabile al danneggiato, il quale, al fine di ottenere tale liquidazione, è tenuto a dimostrare, in maniera certa ed inoppugnabile, ed, ancora prima, ad allegare, in termini puntuali e specifici, l’effettiva sussistenza di effetti, anomali ed eccezionali, idonei ad indurre ad una personalizzazione dei danni subiti”.

Danno biologico e personalizzazione: distinzione tra conseguenze comuni e peculiari

La motivazione resa rispetta i canoni sanciti dalla S.C. in quanto ha chiarito (anzi ribadito), che, in presenza di una lesione della salute, potranno aversi le “conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi”, ovvero:

  1. “conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità” e
  2. “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”.

La liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell’esistenza dell’invalidità, laddove la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell’effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.

Differenza tra danno normale e personalizzazione del pregiudizio

In questo quadro, o si discorre di una conseguenza “normale” del danno, ed allora si terrà ricompresa con la liquidazione del danno biologico. Ovvero di una conseguenza peculiare, che dovrà essere risarcita adeguatamente aumentando la stima del danno biologico, attraverso la sua “personalizzazione”. Difatti, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire), non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

Infine, i Giudici di appello hanno (correttamente) osservato che “Generali Italia assicurazioni, poco dopo l’instaurazione del giudizio, ha versato una somma rivelatasi addirittura superiore all’ammontare dovuto alla vittima, il quale, una volta incassata la somma di Euro 114.000,00, ha insistito al fine di ottenere “il danno differenziale”, in tal modo determinando la prosecuzione di un giudizio che era, in quel momento, in una fase iniziale, imponendo l’espletamento di una attività istruttoria e peritale, all’esito della quale è emersa l’assoluta infondatezza delle sue pretese, essendo stato già adeguatamente soddisfatto. Proprio per questa ragione i Giudici di merito hanno compensato le spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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