Respinto il ricorso del proprietario di un autocarro al cui conducente i Giudici avevano riconosciuto un concorso di colpa per la morte di un pedone investito al di fuori delle strisce pedonali

Con l’ordinanza n. 6514/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso del proprietario di un autocarro, condannato in sede di merito al risarcimento del danno nei confronti dei familiari di un 69enne investito al di fuori dalle strisce pedonali.

Il procedimento penale si era concluso, dopo una perizia disposta dal P.M., con richiesta di archiviazione non opposta dai familiari del defunto. In sede civile il Tribunale, adito da moglie, figli e nipoti della vittima, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni, ritendo la colpa esclusiva del pedone. Ma la decisione era stata riformata in appello, con la Corte territoriale che aveva affermato la colpa concorrente, al cinquanta per cento, del conducente dell’autocarro.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, che il Giudice di secondo grado avesse ritenuto di individuare nel comportamento del conducente una negligenza ovvero: “ed invero il conducente del veicolo, scattata la luce verde nella sua direzione, non poneva adeguata attenzione alle condizioni in atto del suo ingombrante automezzo, egli stesso dichiarava, nella immediatezza del fatto, di avere guardato (solo) nello specchietto a destra, e non anche a sinistra. E se la conformazione del mezzo e/o altezza del finestrino non consentivano la visuale completa, nemmeno attraverso Io specchietto laterale, avrebbe potuto/dovuto sporgersi con la testa fuori del finestrino a sinistra, e verificare che non vi fossero persone o mezzi a ridosso dell’autocarro, prima di rimettersi in movimento, mutando le condizioni di circolazione in atto”.

La censura riguardava poi l’omissione – a detta del ricorrente – della valutazione un altro decisivo fatto, ovvero se il pedone fosse stato concretamente da parte del conducente al momento esatto in cui era stato investito ovvero quando la vittima già si trovava davanti all’autocarro.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto di rigettare la doglianza evidenziando come la motivazione della sentenza in scrutinio avesse esaminato “partitamente la questione della concreta possibilità di avvistamento, per il conducente del mezzo, del pedone, affermando: Non è raro il caso dei pedoni che attraversino la strada, nel mentre le auto sono ferme al semaforo rosso, non regolarmente sulle strisce”. Cosicché il conducente “investiva il pedone benché questi, avendo già attraversato la corsia a sinistra dell’autocarro praticamente in senso trasversale alla propria direzione di marcia, si era reso per tempo certamente visibile”. In tal senso il Giudice a quo aveva sottolineato che il pedone “non spuntava all’improvviso da auto in sosta, perché queste si trovavano all’interno dell’area spartitraffico centrale, mentre la terza corsia era liberamente disponibile al traffico veicolare”. Per gli Ermellini, dunque, accertamento di fatto ed obbligo motivazionale erano pienamente compiuti ed adempiuti dal giudice di merito.

La redazione giuridica

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