Oggi, 1° ottobre è l’ultimo giorno per l’ invio dello spesometro con i dati Iva delle fatture relative al secondo trimestre o al primo semestre del 2018

Oggi è l’ultimo giorno utile per l’ invio dello spesometro, ovvero dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel secondo trimestre 2018 o nel primo semestre 2018.

E questo sebbene da diverso tempo si parli di abolizione dello spesometro, una misura nata per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale.

Essendo ancora in vigore, dunque, le operazioni Iva del 2018 sono ancora soggette a questo controllo.

La speranza è che, con l’avvento della fatturazione elettronica, obbligatoria dal 2019, l’esigenza di questo adempimento venga meno.

Oggi, 1° ottobre, è l’ultimo giorno utile per l’ invio dello spesometro, obbligo cui sono tenuti i titolari di partita Iva che devono trasmettere i dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel secondo trimestre o nel primo semestre del 2018.

L’invio trimestrale dei dati Iva, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 dl n. 78/2010 va effettuato telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Certo, nel corso del tempo le scadenze relative all’ invio dello spesometro hanno subito delle modifiche.

La passata legge di bilancio infatti ha prorogato dal 16 al 30 settembre il termine per l’invio dei dati di fatturazione del secondo trimestre e del primo semestre. Visto però che quest’anno il 30 settembre cade di domenica, il termine per l’invio è stato prorogato automaticamente a lunedì 1° ottobre.

In merito alle altre scadenze, il decreto dignità si è limitato a spostare dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per comunicare i dati Iva relativi al terzo trimestre 2018.

Ma facciamo un riepilogo dei dati che occorre trasmettere.

Questi sono:

  • partita Iva cedente o prestatore, cessionario o committente o codice fiscale dei soggetti che non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
  • numero e data di emissione della fattura;
  • base imponibile;
  • aliquota Iva;
  • tipo di operazione Iva se l’imposta non è indicata in fattura.

Infine, in merito alle fatture di importo inferiore a 300 euro, è possibile procedere alla registrazione cumulativa e trasmettere solo il documento di riepilogo.

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