Una sentenza della Corte di Cassazione ha fornito importanti precisazioni in merito alla istanza di verificazione della scrittura privata

La istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta deve necessariamente essere esplicita? O può essere anche implicita?
A tal proposito si è espressa la corte di Cassazione, con la sentenza numero 16383/2017.
Con essa, la sezione lavoro ha affermato che la istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non deve necessariamente essere esplicita. Essa può anche essere anche implicita.
Per la Cassazione, infatti, è sufficiente che emerga il persistente interesse della parte a far valere l’autenticità del documento disconosciuto.

Ma cos’è, innanzitutto, una scrittura privata?

Si tratta di un documento che, da un lato, è l’emblema della libertà negoziale delle parti, ma che, dall’altro lato e proprio in ragione di ciò, si rivela vulnerabile dal punto di vista probatorio.
Ogni parte tra quelle che la sottoscrive, infatti, ha la facoltà di disconoscere la propria sottoscrizione in un giudizio civile.
Ciò obbliga l’altra parte alla istanza di verificazione della scrittura privata.
Con la decisione dei giudici di Cassazione, essi si sono adeguati a un orientamento ormai conforme.
Quello, cioè, che tende a eliminare ogni formalismo sia nella proposizione dell’istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta, che nei suoi effetti.

Ne consegue che, una simile istanza, può essere decisa anche solo mediante prove testimoniali.

O, anche, attraverso la comparazione del documento con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla stessa parte fatta senza ricorrere a una consulenza tecnica.
Nel caso di specie esaminato dai giudici, la Corte ha confermato la sentenza del giudice del merito.
Questi aveva ritenuto che l’istanza di verificazione della sottoscrizione di un verbale di conciliazione – fatta in sede sindacale – fosse stata adeguatamente presentata.
Ciò considerando la persistente volontà della parte di avvalersi della scrittura disconosciuta, che emergeva dalla richiesta di ascoltare come testimone il sindacalista che aveva sottoscritto il verbale.
 
 
 
Hai avuto un problema simile e vuoi essere risarcito? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o telefona al numero 3927945623
 
 
 
Leggi anche:
SEPARAZIONE, NULLA LA SCRITTURA PRIVATA CHE REGOLA IL DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI
 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui