L’ Ivass si è espressa sulle clausole di cessione del credito e di risarcimento in forma specifica: “Segnaliamo all’AGCM per verificarne vessatorietà”

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ( Ivass ), nella sua lettera al mercato del 24 luglio 2017, si è espressa sulle clausole relative alla cessione del credito e al risarcimento in forma specifica inserite nelle condizioni di polizza R.C. auto di diverse imprese assicuratrici.
Nel citato documento l’ Ivass ha comunicato di aver ricevuto diverse segnalazioni provenienti dai consumatori i quali lamentavano le limitazioni che dette clausole mettono in atto.
Esse tendono a limitare la cessione del credito da parte dell’assicurato a favore di terzi “ovvero a penalizzare il ricorso a riparatori non convenzionati con l’impresa di assicurazione.
Più precisamente sottolinea l’ Ivass :
a) alcune vietano tout court la cessione del credito o prevedono che essa sia valida solo se effettuata a favore di riparatori convenzionati con l’impresa
b) altre prevedono che l’assicurato non possa cedere i crediti e i diritti derivanti dal contratto, salvo preventivo consenso dell’impresa da rilasciarsi entro un certo numero di giorni (termine oltre il quale si intende prestata una sorta di silenzio-assenso).
c) Altre ancora prevedono, a fronte di uno sconto sul premio non sempre precisato , il pagamento di una penale nel caso in cui l’assicurato, venendo meno all’impegno di rivolgersi ad un carrozziere convenzionato, si rivolga ad un riparatore di fiducia.

Ivass: “Clausole del genere a svantaggio dell’assicurato”

Clausole del genere, sottolinea l’ Ivass, “possono comportare uno squilibrio, talvolta significativo, dei diritti e dei doveri tra le parti all’interno del contratto, a svantaggio dell’assicurato, tale da farne presumere una possibile vessatorietà”.
E la loro applicazione, “in molti casi”, tende a prolungare i tempi di liquidazione dei danni derivanti dal sinistro.
Fatte queste valutazioni, l’Istituto ha perciò comunicato che di fronte a simili clausole, si vedrà costretta ad effettuare le dovute segnalazioni alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), competente ad accertare la vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 37 bis del Codice del Consumo.
L’AGCM, rammenta l’ Ivass, ha già avuto modo di esprimersi a tal proposito con il provvedimento n. 24268/2013, nel quale ha indicato alcune condizioni che, bilanciando in maniera ponderata le esigenze dell’impresa con quelle dei consumatori, non danno luogo a clausole di carattere vessatorio.
L’Istituto richiama quindi l’attenzione delle imprese assicurative “sulla necessità che la formulazione delle clausole sia tale da non comprimere la libertà del consumatore/assicurato di cedere il suo credito, scegliendo il carrozziere di fiducia senza anticipare il costo della riparazione, e da agevolare tempi rapidi di attivazione della procedura di gestione e liquidazione del danno”.
Compito non facile, a parere di chi scrive, in quanto gli interessi in gioco delle parti contrattuali sono entrambi meritevoli di tutela: gli interessi del consumatore, come sopra esposti, che è considerato una parte contrattuale “debole”, ma anche quelli delle imprese assicuratrici, che hanno l’esigenza di prevenire comportamenti fraudolenti cui è collegato anche l’aumento dei costi che, a valle, incidono sull’aumentare dei premi delle polizze.
 

Avv. Annalisa Bruno
(Foro di Roma)

 
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