La badante priva di capacità lavorativa ha diritto all’assegno divorzile

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Confermato l’assegno di divorzio all’ex coniuge priva di specifica capacità lavorativa, il cui reddito da badante e/o baby sitter non le consentiva di vivere al di sopra della soglia minima di dignità e di autosufficienza

La giurisprudenza di legittimità in materia di attribuzione e quantificazione dell’assegno di divorzio, si è arricchita della pronuncia delle Sezioni Unite Civili n. 18287/2018.

Con quest’ultima sentenza, il Supremo Collegio ha inteso affermare che il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il paramento cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. 

Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condizione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

La vicenda

Nella vicenda in esame, la corte d’appello di Trieste aveva riconosciuto un assegno di divorzio all’ex coniuge richiedente della somma di 250 euro mensili.

Ad impugnare la sentenza era stato proprio il coniuge obbligato a detta del quale la corte di merito aveva fatto erronea applicazione del criterio del “tendenziale mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio”, ormai superato dalla pronuncia della Suprema Corte n. 11504 del 10 maggio 2017, secondo cui il criterio da seguire per il riconoscimento e la quantificazione del diritto all’assegno divorzile è quello del raggiungimento della indipendenza economica del coniuge richiedente.

Per altro verso, il ricorrente lamentava l’omesso esame della reale situazione economica della richiedente che avrebbe dovuto provare, in base alla citata sentenza, di non avere mezzi adeguati a garantirle l’autosufficienza economica e di non poterseli procurare per ragioni oggettive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d’appello di Trieste perché, conformemente alle prescrizioni della citata sentenza delle Sezioni Unite, aveva riconosciuto alla richiedente, un assegno di divorzio pari a quello fissato dalle parti, in sede di separazione consensuale, a titolo di contributo di mantenimento.

I giudici triestini avevano infatti, rilevato che ella fosse priva di capacità lavorative specifiche che comunque impiegava svolgendo attività saltuaria di badante e di baby sitter, l’unica compatibile con la sua età, la sua formazione lavorativa e il mercato del lavoro nella regione in cui viveva. Da tale attività, la donna traeva un reddito non costante e comunque insufficiente a garantirle un livello di vita che la elevasse al di sopra del livello di dignità e autosufficienza.

La redazione giuridica

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