Guida in stato di ebbrezza: la nullità per omesso avviso di assistenza legale

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guida in stato di ebbrezza

La nullità dell’accertamento relativo al tasso alcolemico per omesso avviso alla parte della facoltà di farsi assistere da un difensore, può (e deve) essere eccepita entro la deliberazione della sentenza di primo grado

La vicenda

La corte d’appello di Bologna aveva dichiarato la penale responsabilità dell‘imputato per guida in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, lett. c) codice della strada.

Il difensore dell’imputato ha perciò proposto ricorso per cassazione lamentando in primo luogo, la violazione di legge in ordine alla tempestività dell’eccezione di nullità dell’accertamento relativo al tasso alcolemico per omesso avviso alla parte della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p.

La corte territoriale aveva errato nel ritenere tardiva la relativa eccezione di nullità, in quanto proposta in sede di atti preliminari al dibattimento e non con l’atto di opposizione a decreto penale. A detta del ricorrente, trattandosi di una nullità generale a regime intermedio, essa potrebbe essere eccepita fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado; l’atto di opposizione a decreto penale costituendo, invece, un mero atto di impulso processuale, non sarebbe soggetto ad alcuna decadenza ai sensi dell’art. 180 c.p.p.

Nello stesso ricorso l’imputato lamentava anche la violazione degli artt. 114 disp. att. c.p.p. e 354 e 356 c.p.p., per mancato avviso alla parte della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia per il prelievo ematico volto ad analizzare il tasso alcolemico.

Ebbene, nel caso di specie, la corte di merito aveva ritenuto non necessario l’avviso all’interessato ritenendo la richiesta dell’esame ematico da parte della polizia giudiziaria quale mera attività esplorativa.

A detta della difesa, invece, per accertamento esplorativo deve intendersi esclusivamente quello di cui all’art. 183, comma 3, cod. strada; inoltre, nel caso in esame, l’esame ematico non era stato effettuato in applicazione di protocollo sanitario ma su specifica richiesta della polizia a fini di indagine, per cui l’avviso era dovuto.

Il giudizio di legittimità

Sulla vicenda si sono pronunciati i giudici della Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 33795/2019) che hanno accolto i motivi di ricorso formulati dalla difesa, annullando così, senza rinvio la decisione impugnata.

I giudici della Suprema Corte hanno condiviso l’assunto difensivo secondo cui la (riscontrata) violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., tempestivamente dedotta, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, in base alla previsione dell’art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., che rende inutilizzabili i risultati alcolimetrici derivanti dagli esami ematici, costituenti prova unica e decisiva della sussistenza del fatto-reato oggetto di causa.

L’imputato è stato perciò prosciolto da reato ascritto per insussistenza del fatto.

Non ha convinto, inoltre, l’equiparazione operata dai giudici di merito tra decreto penale (opposto) e sentenza di primo grado. A detta degli Ermellini, tale equiparazione si fonda su basi alquanto fragili e giuridicamente discutibili: una simile interpretazione renderebbe, di fatto, impossibile dedurre tempestivamente qualsiasi nullità, posto che nel procedimento per decreto l’imputato è reso edotto della condanna solo a seguito della notifica a sue mani del decreto, e non prima.

In verità – aggiunge la Quarta Sezione Penale – “l’equiparazione del decreto penale con la sentenza di condanna ha un senso solo per quanto attiene alle specifiche statuizioni decisorie contenute nel decreto, in special modo nel momento in cui il decreto non sia opposto e diventi esecutivo; altrimenti, a seguito dell’opposizione da parte dell’imputato, il decreto è sempre revocato e quindi tamquam non esset, tanto che la giurisprudenza ha affermato il principio che la mancata revoca del decreto penale di condanna non determina la nullità del giudizio conseguente all’opposizione al decreto, in quanto la revoca è un antecedente indefettibile, “ope legis”, del giudizio di opposizione, per la cui omissione non è prevista alcuna sanzione processuale.

Peraltro, – aggiunge la Suprema Corte – il codice di rito non prevede termini diversi di deducibilità delle nullità per i processo conseguenti a opposizione a decreto penale, rispetto a quelli ordinariamente derivanti da citazione diretta a giudizio ex art. 550 ss c.p.p. Non è allora condivisibile l’impostazione, sostenuta dalla corte di merito, secondo cui qualsiasi nullità a regime intermedio andrebbe eccepita, come termine ultimo, nell’atto di opposizione a decreto penale (per i procedimenti ad esse conseguenti); tale teoria non è sostenibile alla luce della tassativa disciplina codicistica delle nullità ed anche in ragione della struttura dell’atto di opposizione a decreto penale, per il quale non è richiesta alcuna motivazione in ordine alle ragioni dell’impugnazione, dovendo l’opponente solo limitarsi ad indicare gli estremi del decreto penale opposto ed eventualmente specificare il rito prescelto.

La decisione

Sotto questo ulteriore punto di vista “l’imposizione di un contenuto dell’atto di opposizione riguardante la necessaria specificazione di un’eccezione di nullità, altrimenti preclusa, appare del tutto eccentrico e svincolato dalla disciplina contenutistica e funzionale dell’atto di opposizione, come delineata dall’art. 461 c.p.p.

In conclusione, anche nel giudizio ordinario dibattimentale insorto a seguito di opposizione a decreto penale, la nullità in questione, può (e deve) essere eccepita (non entro la presentazione dell’atto di opposizione ma) entro la deliberazione della sentenza di primo grado.

La redazione giuridica

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