Con recente sentenza n. 16037 del 2/8/2016 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla applicazione dell’art. 2054 del codice civile ai casi di sinistri stradali coinvolgenti la persona di un trasportato.

In particolare, gli Ermellini hanno ribaltato le conclusioni a cui erano pervenuti – nel caso specifico – sia il Tribunale, in primo grado, sia i giudici d’Appello i quali avevano respinto la domanda attorea concernente una fattispecie di fuoriuscita di strada e conseguente ribaltamento di veicolo (all’interno del quale era trasportato l’attore danneggiato).

A detta dei giudici di primo e secondo grado, il soggetto leso non aveva assolto all’onere – sul medesimo asseritamente incombente – di dimostrare l’assenza di altre cause diverse da quella che era stata (solo) ipotizzata come scaturigine di innesco del tragico evento (e cioè un improvviso colpo di sonno del vettore conducente).

La Corte di Cassazione si è espressa con una decisione inappuntabile e cristallina sia sotto il profilo della sussunzione del caso storico entro le corrette coordinate normative del dispositivo di legge applicabile (e cioè l’art. 2054 c.c.) sia sotto il profilo squisitamente ermeneutico. Essa, infatti, ha evidenziato come debba essere fatta retta applicazione del principio di ripartizione dell’onus probandi alla luce di quanto disposto proprio dal surrichiamato articolo disciplinante la responsabilità dei conducenti e dei proprietari dei veicoli per i danni cagionati dalla circolazione dei medesimi.

La terza sezione della Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha sottolineato come il trasportato di un mezzo debba essere annoverato a pieno titolo tra i soggetti ai quali vanno applicate le previsioni (di cui alla prefata norma) in materia di mezzi di prova.

A tal proposito, l’art. 2054 c.c.  esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, alcuni principi di carattere generale afferenti le presunzioni di cui può giovarsi il danneggiato in sede di dimostrazione delle proprie ragioni per via processuale.

Il comma 1 dell’art. 2054 prevede che il conducente (nonché il proprietario in forza del vincolo solidale di cui al comma 3) di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o  a cose se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Ne discende che l’unico onere di carattere istruttorio gravante sul trasportato sarà quello della dimostrazione del fatto storico del trasporto.

Una volta data la prova di tale elementare e basilare circostanza sarà compito dei convenuti fornire una diversa ricostruzione dei fatti che possa mandare i convenuti medesimi esenti da ogni responsabilità.

In altri termini, i presunti responsabili dovranno essere in grado di offrire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, prova che potrà concretarsi nella dimostrazione di un caso fortuito ovvero di una colpa del danneggiato (o di un terzo) ovvero di una forza maggiore: unici elementi – quelli testé enunciati – idonei ad assolvere  gli asseriti responsabili dalle conseguenze risarcitorie contemplate a loro carico dalla norma. A tal proposito i precedenti giurisprudenziali sono univoci e concordanti (Cassazione 06/5226 e 06/834 e 66/2362).

Rammentiamo, a mero titolo di ricostruzione dei principali antecedenti storici giurisprudenziali, che – ormai quasi vent’anni or sono – la Cassazione civile (con sentenza del 26/10/98 n. 10629) sanzionò il definitivo tramonto della distinzione tra trasporto gratuito e trasporto oneroso in materia di ripartizione degli oneri probatori in ambito di applicazione dell’art. 2054 c.c.

Prima di tale arresto la dottrina distingueva il trasporto a titolo gratuito (dì natura extracontrattuale) da quello oneroso (di natura contrattuale) sostenendo la tesi, condivisa dalla giurisprudenza dominante, dell’incombere dell’onus probandi  in capo al trasportato ex art. 2043 c.c. (nel caso di trasporto gratuito) e in capo al vettore ex art. 1681 c.c. (nel caso di trasporto a titolo oneroso).

La sentenza in commento ha, in definitiva, qualificato come antigiuridica l’ipotesi che la prova del’inesistenza delle  cause (alternative alla colpa del vettore) debba essere fornita dalla parte più debole della vicenda  (id est l’incolpevole trasportato danneggiato).

Avv. Francesco Carraro

(Foro di Padova)

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