La culpa in educando presuppone la coabitazione col figlio

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culpa in educando

Si discute in materia di culpa in educando dei genitori per il fatto illecito dei propri figli

Ai sensi dell’articolo 2048, il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. Ebbene con la sentenza in commento, i giudici della Cassazione hanno ribadito il principio per cui “in mancanza del requisito della coabitazione, non può ritenersi sussistente la responsabilità diretta del genitore (per culpa in educando) per fatto illecito del figlio, di cui all’art. 2048 c.c.”

La vicenda

Un minorenne alla guida di un motoveicolo di proprietà del padre, cagionava la morte di un passante rimasto vittima dell’incidente.
Ebbene, quest’ultimo, a detta dei ricorrenti, era l’unico responsabile del sinistro, per aver tenuto una condotta di guida inidonea a salvaguardare il traffico dei pedoni in uscita dalla chiesa, come quello della povera vittima, che a seguito dell’impatto aveva riportato un gravissimo trauma cranico e dopo 282 giorni di permanenza in ospedale, in stato di coma vegetativo subentrato alle lesioni, moriva.
Si costituivano in giudizio, i genitori del minore, contestando in toto l’addebito mosso dagli attori e chiedendone il rigetto integrale.
Nel 2013 il Tribunale di Milano pronunciava sentenza di condanna al risarcimento del danno del padre del minore, avendo accertato la responsabilità esclusiva di quest’ultimo nella causazione del sinistro.
Quanto alla madre, il giudice milanese respingeva la domanda ritenendo che non ne ricorrevano i presupposti poiché la stessa, separata da diversi anni dal marito, non conviveva con il minore e non avrebbe potuti esercitare alcun controllo sull’utilizzo del motociclo dalla parte del figlio, peraltro abilitato ad esercitarsi nella guida del mezzo.

La decisione, confermata in appello, veniva impugnata dagli originari attori con ricorso per cassazione.

Tra gli altri motivi, i ricorrenti denunciavano l’errata esclusione della responsabilità materna, dal momento che anche a voler ritenere provata la non convivenza tra i genitori del minore, la madre non avrebbe dovuto essere sottratta a tale responsabilità per non aver fornito la prova della correttezza della educazione impartita.
Ma per i giudici della Cassazione il motivo era palesemente infondato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità del genitore per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore non emancipato, a norma dell’art. 2048 c.c., è subordinata al requisito della coabitazione, perché solo la convivenza può consentire l’adozione di quelle attività di sorveglianza e di educazione, il cui mancato assolvimento giustifica la responsabilità medesima (Cass. Sez. II, n. 2195/197).
Risultavano poi irrilevanti, ai fini della configurazione della responsabilità della madre non convivente, sia la circostanza che il minore fosse in possesso del foglio rosa e non della patente, sia le risultanze della relazione dei servizi sociali.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata confermata e condannati i ricorrenti alla refusione delle spese processuali sostenute dai convenuti.

La redazione giuridica

 
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