La Corte di Cassazione chiarisce che la deposizione del Consulente Tecnico di Parte, che si sostanzia in prova dichiarativa, deve essere rinnovata in dibattimento nel giudizio d’appello se ritenuta decisiva (Cass. pen., Sez. IV, n. 36146/2021)

La Suprema Corte ha evidenziato che la deposizione del Consulente Tecnico di Parte -integrando una prova dichiarativa-, se ritenuta fondante ai fini della decisione, deve essere rinnovata nel dibattimento davanti al Giudice di secondo grado.

La vicenda processuale riguarda una condanna per guida in stato di ebbrezza. Dopo l’assoluzione da parte del Giudice di primo grado, la Corte d’Appello riteneva, invece, sussistente la responsabilità penale dell’imputato.

La decisione di primo grado veniva impugnata dal P.M. per motivi attinenti la mancata considerazione della prova dichiarativa, costituita dall’esame del Consulente Tecnico di parte e riguardante l’effettuazione degli esami ematochimici.

L’esame del CTP, secondo il Pubblico Ministero, è dirimente ai fini della decisione e, conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione in dibattimento.

Sul punto, la norma che rileva è rappresentata dal comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. che dispone “nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale”.

In tal caso, il Giudice dovrebbe provvedere immediatamente con Ordinanza, nel contraddittorio con le parti (cfr. commi 5 e 6 dell’art. 603 c.p.p.).

Tale rinnovazione, però, non veniva disposta dalla Corte territoriale, che riformava la sentenza di proscioglimento e condannava l’imputato alla pena di giustizia, consistente in due mesi di arresto e € 1.500,00 di ammenda.

A causa di tale violazione procedurale la difesa ricorre in Cassazione citando una decisione a Sezioni Unite penali (14426/2019).

L’intervento citato è andato a comporre un precedente contrasto giurisprudenziale riguardo il valore delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale da un Consulente Tecnico.

Vi era un primo orientamento secondo cui, sulla scorta di quanto previsto dall’ art. 603 comma 3-bis c.p.p., il Giudice di appello ove intenda pervenire, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ad una sentenza di condanna sulla base di una diversa valutazione dei risultati delle indagini tecniche – siano esse effettuate da un perito o da un consulente di parte – eseguite nel corso del giudizio di primo grado, deve rinnovare l’istruttoria dibattimentale, ex art. 603 c.p.p., e procedere, quindi, all’esame del perito e del consulente di parte, proprio perché anch’essi vanno considerati testi sicché, vertendosi nell’ambito di una prova dichiarativa, vige l’obbligo di sentirli nuovamente, in ossequio ad un principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria, da quella nazionale e successivamente recepito proprio dal comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p..

Secondo l’altro orientamento, invece, le figure del testimone e quella del perito e del consulente di parte non sono sovrapponibili. Per cui, la Corte di Appello che intende riformare la sentenza assolutoria di primo grado, non avrebbe l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale della dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico, fermo l’obbligo di motivare in modo rafforzato e cioè di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio.

Le SS.UU. hanno risolto la questione pronunciando un principio di diritto secondo cui la dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice di appello ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa.

Sulla base di tale pronuncia, nella decisione a commento, la S.C. ha accolto la tesi difensiva e cassato con rinvio la sentenza di condanna della Corte d’appello, ritenendo violato l’art. 603-bis c.p.p.., poiché “le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l’esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova”.

Avv. Emanuela Foligno

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