La legge Balduzzi trasforma radicalmente la responsabilità professionale medica

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Per la  Cassazione non si può più parlare di imperizia, ma semmai di allontanamento dalle linee guida

La Sentenza della Corte di Cassazione, Quarta penale n. 23283/16, depositata il 06 giugno 2016, restringe decisamente il campo della responsabilità professionale sanitaria.

Sarà ora infatti più difficile domandare il risarcimento ad un medico per una “colpa lieve” commessa durante un intervento chirurgico, una cura o una diagnosi.

E’ a tutti noto come la legge Balduzzi (L. 189/2012) abbia cambiato il perimetro della responsabilità sanitaria, cancellando di fatto il  principio della “imperizia” su cui si è basata per anni la giurisprudenza, e sostituendolo con il criterio del “discostamento dalle cosiddette linee guida”, ossia le pratiche consigliate dalla scienza medica, a prescindere dalla imperizia o negligenza che si ritiene di contestare. Per cui, se al paziente vengono cagionate lesioni, o in caso di suo decesso, il medico può rimanere indenne da responsabilità penale se dimostra di aver rispettato le linee guida, anche se sia stata accertata la sua negligenza o imprudenza.

La recentissima sentenza della Suprema Corte ci fornisce importanti chiarimenti sul punto.

In buona sostanza, mentre in passato la Cassazione confermava la condanna laddove gli errori medici risultavano cagionati da negligenza o da imprudenza, oggi, sulla base della Legge Balduzzi che non contiene alcun richiamo al canone della perizia né alla particolare “difficoltà del caso clinico”, il nuovo metro per stabilire se un medico è responsabile o meno dovrà essere, più semplicemente, la distanza della sua condotta da quella prevista dalle linee guida.

Ne consegue che il distaccamento dalle linee guida costituisce il criterio per individuare il grado della colpa.

La vicenda affrontata dalla Cassazione nasce da una accusa di omicidio colposo a carico di un chirurgo per non aver disposto subito la Tac nei confronti di un ammalato il quale, già al momento del ricovero in ospedale, presentava i sintomi riferibili alla fessurazione dell’aneurisma dell’aorta addominale.

Al soggetto in questione, medico chirurgo addetto al reparto di medicina generale di un noto ospedale, veniva addebitato di aver omesso, nonostante l’aggravamento della sintomatologia addominale, di attuare tempestivamente ogni possibile e specifica attività diagnostica e terapeutica, atteso che la TAC venne eseguita solo quando il quadro di rottura dell’aneurisma dell’aorta addominale era ormai conclamato. In tal moto, in assunto accusatorio, l’imputato comprometteva la possibilità di guarigione e cagionava la morte del paziente, nonostante l’effettuazione dell’intervento chirurgico di rimozione dell’aneurisma.

In primo grado, il Tribunale di Genova, con sentenza resa in data 4.05.2012 dichiarava il chirurgo responsabile del delitto di omicidio colposo ascrittogli, per avere cagionato la morte del paziente,  pertanto, concesse le attenuanti generiche, l’imputato veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile ed al versamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 50.000,00

Il chirurgo imputato impugnava la sentenza di condanna sopra indicata.

Per tutta risposta, la Corte di Appello di Genova, con sentenza resa in data 18.05.2015, confermava integralmente la decisione del Tribunale rilevando che l’effettuazione di una indagine ecografica avrebbe consentito, come chiarito dai nominati periti, di visualizzare l’aneurisma; e che, nel caso di specie, le possibilità di rilevare la presenza dell’aneurisma erano particolarmente elevate, a causa delle cospicue dimensioni dello stesso

La Corte considerava che, su base statistica, la presentazione cosiddetta atipica dell’aneurisma addominale si riscontra in circa la metà dei casi e che la possibilità di pervenire ad una diagnosi adeguata è invece molto elevata.

I Giudici di appello evidenziavano, inoltre, che il paziente aveva accusato forti e persistenti dolori addominali, che imponevano di giungere nel minor tempo possibile ad una diagnosi. Sulla scorta di tali rilievi, continua la Corte, la mancata disposizione, da parte del chirurgo, dell’esecuzione, in via di urgenza, di una ecografia addominale e, in seguito, di una eventuale TAC, rappresentava una condotta omissiva caratterizzata da profili di colpa, per imperizia e per negligenza.

Dai magistrati di appello venivano attentamente esaminate anche le possibilità salvifiche, rispetto alla verificazione dell’evento morte, atteso che il rischio di esito infausto dell’intervento chirurgico dell’aneurisma dell’aorta, qualora non si versi in fase di rottura, è prossimo al 5%.

Pertanto, anche la Corte di Appello riteneva il medico colpevole e responsabile del decesso del paziente.

Il sanitario però non si arrendeva e ricorrenza innanzi alla Corte di Cassazione, la quale risulterà essere di tutt’altro avviso rispetto alle decisioni delle corti di merito.

In primo luogo la Suprema Corte descrive nella propria decisione il concetto di “linee guida” mediche o, come da alcuni chiamate, le cosiddette “best practice”, specificando che  trattasi di raccomandazioni di comportamento clinico dettate dalla comunità scientifica.  Esse, aggiunge la Suprema Corte, contengono indicazioni su come, in determinate situazioni, il medico deve comportarsi, poiché investono molteplici ambiti professionali sanitari “chiamati a interagire nella prestazione delle cure”. Pertanto non più di sola “perizia” in senso stretto si parla, ma piuttosto di “raccomandazioni che attengono ai parametri della diligenza, ovvero della accuratezza operativa”.

Per cui, secondo il ragionamento della Corte, esse finiscono per dettare un parametro di valutazione della condotta del sanitario. A tal fine bisogna soltanto mettere a confronto la condotta posta in essere dal medico e il comportamento tecnico indicato invece dalle best practice, con la conseguenza che il livello della colpa sarà tanto più alto in base a quanto sia stata elevata l’inosservanza delle best practice.

Proprio qui entrano in gioco le raccomandazioni – alias le linee guida “scriminanti” – nel senso che “il grado della colpa sarà verosimilmente elevato nel caso di inosservanza di elementari doveri di accuratezza”.

La Corte di Cassazione, quindi, ha precisato che si può ragionevolmente parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente; e che, all’opposto, quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall’impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l’addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia.

A questo punto non ci resta che vedere se e come i giudici di merito si adegueranno a tali principi, e se la legge Balduzzi alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale risulti più adeguata a proteggere i sanitari ingiustamente tratti a giudizio, o se invece ponga ostacoli insormontabili ai danneggiati da malpractice medico-sanitaria.

Il futuro ci dirà se le vittime si troveranno o meno nella impossibilità di dimostrare la colpa del sanitario, o se invece saranno semplicemente scoraggiati coloro che intenderanno promuovere contenziosi infondati o pretestuosi.

Purché non si crei un ”eccesso di protocolli” che vada a limitare la libertà di scienza e coscienza del medico trasformandolo in un burocrate della sanità, poiché in tal caso sarebbe la collettività a pagarne le conseguenze.

 Avv. Francesco Abbate

(avvocato del foro di Latina)

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