La persona offesa dal reato e l’avviso della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.

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La sentenza oggetto della mia breve disamina contempla alla base una questione di tipo squisitamente procedurale che merita di essere in questa sede analizzata.

Innanzitutto, occorre ricostruire sommariamente il fatto.

Una donna, aggredita da un cane ospitato presso il canile municipale, sporgeva formale querela per il reato di lesioni personali colpose sia nei confronti della volontaria in servizio presso la citata struttura, la quale, ad avviso della querelante, durante la conduzione dell’animale, aveva colposamente contribuito a cagionare le lesioni alla persona offesa, sia nei confronti dei legali rappresentanti del canile, i quali non avevano adempiuto all’obbligo di impedire che l’evento lesivo si verificasse.

Sebbene nell’atto di querela la vittima, persona offesa dal reato, avesse espressamente manifestato all’Autorità Giudiziaria di voler essere informata nella denegata ipotesi in cui la Pubblica Accusa avesse avanzato all’Ufficio G.I.P del competente Tribunale la richiesta di archiviazione, ai sensi di quanto statuito dall’art. 408 del Codice di Rito penale, l’avviso in merito appunto alla richiesta di archiviazione, in ragione della estinzione del reato per morte della volontaria in servizio presso il canile, veniva omesso, con conseguente archiviazione del procedimento penale, senza quindi che alla querelante venisse fatta a tal riguardo formale comunicazione, la quale, pertanto, apprendeva tale notizia solo pel tramite di un controllo svolto presso la Cancelleria da parte del suo legale.

In altre parole, la vittima, persona offesa dal reato, non veniva avvisata dal P.M. che, per morte sopravvenuta della volontaria querelata, la Procura aveva avanzato apposita richiesta di archiviazione.

Sul punto, occorre brevemente precisare, soprattutto per il lettore che non conosce la materia, che la richiesta formale di essere avvisati, nell’ipotesi in cui il P.M. avanzi al G.I.P. la richiesta di archiviazione, è uno strumento procedurale che consente a chi sporge formale denuncia/querela di opporsi a tale richiesta, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del detto avviso; ne consegue che, laddove venga fatta espressa richiesta da parte della p.o. nell’atto di denuncia/querela, l’omesso avviso genera una nullità del procedimento penale, per violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, garantiti dalla nostra Costituzione.

Orbene, in ragione di tale omissione, la querelante, pel tramite del suo Avvocato avanzava Ricorso per Cassazione, sostenendo che il decreto di archiviazione fosse nullo, poiché carente dell’avviso alla p.o. di cui all’art. 408 c.p.p. (cioè, detto in maniera più pratica, la querelante non era stata avvisata della richiesta di archiviazione avanzata dall’Ufficio Inquirente).

Ebbene, nel caso in esame la Corte di Cassazione (n° 41355/16), sebbene la nullità eccepita fosse corretta, dal punto di vista prettamente procedurale, riteneva tuttavia inammissibile il ricorso sostenendo che non meritavano accoglimento le censure mosse anche nei confronti dei legali rappresentati del canile, in quanto la richiesta di archiviazione era stata avanzata solo per quanto concerne la posizione della volontaria, nelle more deceduta.

In altre parole, la querelante si duoleva (correttamente) dell’omesso avviso in merito alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., senza avvedersi tuttavia che tale richiesta riguardava esclusivamente la posizione procedimentale della conduttrice del cane, la quale era deceduta, con conseguente estinzione del reato per morte del reo. Per contro, nei confronti dei legali rappresentanti del canile il procedimento penale proseguiva il suo corso (rectius: proseguivano le indagini preliminari) e quindi le doglianze della ricorrente risultavano infondate, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del Ricorso per Cassazione.

In conclusione, ad avviso di chi scrive si tratta di una recente sentenza che, seppur breve nella parte della motivazione, affronta rilevanti questioni procedurali che sono poste a tutela della persona offesa dal reato e che garantiscono, appunto, il pieno rispetto del suo diritto di difesa nonché del suo diritto al contraddittorio, tutelati rispettivamente dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Avv. Aldo Antonio Montella

(Foro di Napoli)

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