Gli atti difensivi depositati non hanno carattere pubblico e dunque, sono accessibili solo dalle parti del processo, che siano costituite o che siano almeno state evocate in giudizi

La visione da remoto a tali atti deroga tale principio e deve essere accordata solo in presenza di imprescindibili esigenze difensive, posto che gli atti processuali di parte possono contenere dati sensibili o strategie processuali della parte medesima.

La vicenda

Il presidente di un comitato, incaricato di osservare e monitorare i lavori edili in corso all’interno di un cantiere, eseguiti dalla società ricorrente, aveva presentato istanza di accesso da remoto agli atti, documenti e provvedimenti depositati nel fascicolo informatico, al fine di valutare le iniziative più opportune a tutela degli interessi dei residenti e dei soci, nonché del suo personale interesse, quale proprietario di un immobile adiacente all’area del cantiere.

Nella domanda aveva dichiarato la finalità “di presentare un atto di intervento ovvero di valutare azioni a tutela degli interessi legittimi e/o diritti soggettivi connessi”.

Il ricorso al Tar Lazio

Ma a seguito dell’opposizione dalla controparte, l’istanza è stata riformulata dinanzi al Tar Lazio, che si è pronunciato con l’ordinanza n. 5631/2019.

Preliminarmente l’adito tribunale amministrativo ha chiarito che «in linea generale, l’accesso agli atti e ai documenti processuali sfugge alla disciplina dettata dagli artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, non avendo essi natura di documento amministrativo».

Ed invero, “mentre l’accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.), l’accesso agli atti e ai documenti di parte è, allo stato, regolato dall’art. 17, comma 3 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, in base al quale: “L’accesso (al fascicolo processuale telematico) è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio”.

Inoltre, gli atti difensivi depositati in sede giurisdizionale non hanno carattere pubblico e sono, dunque, accessibili solo dalle parti del processo medesimo (costituite o anche non costituite purché evocate in giudizio).

La decisione

«Peraltro, la visione da remoto a tali atti – chiarisce il Tar Lazio –  costituisce una deroga a tale principio da accordarsi in presenza di imprescindibili esigenze difensive, dovendosi anche evidenziare che gli atti processuali di parte possono contenere dati sensibili o comunque afferenti alla vita privata o a segreti commerciali o industriali, ovvero a strategie processuali della parte (decreto del Presidente del CGARS 21 giugno 2018, n. 32, cit.), tenuto peraltro conto che persino in relazione ai soli atti giudiziari divulgabili, quali sono i provvedimenti del giudice, può essere chiesta l’omissione dei dati personali e che gli atti inerenti la strategia difensiva delle pubbliche amministrazioni sono ordinariamente sottratti all’accesso anche se intesi come documenti amministrativi e oggetto di richiesta di accesso presso le pubbliche /amministrazioni medesime».

Per tali motivi, l’istanza è stata respinta ma prima ancora dichiarata inammissibile perché proposta  in data successiva a quella del passaggio in decisione del ricorso oggetto di causa.

La redazione giuridica

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