Confermata la responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una ditta per l’infortunio occorso a due lavoratori caduti da 9 metri di altezza a causa della presenza di lamiere precarie sul piano di calpestio

In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 28468/2021 pronunciandosi sul ricorso del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una Srl condannato in sede di merito, per avere, in cooperazione colposa con altri soggetti, cagionato la morte di un operaio e lesioni a un secondo lavoratore. Questi ultimi, impegnati nella risoluzione di un problema al binario di scorrimento ubicato all’interno dell’area di cantiere della ditta, erano precipitati da oltre 9 metri nella zona sottostante, denominata passerella, in seguito al venir meno del piano di calpestio provvisorio formato da lamiere precarie e pericolanti non fissate stabilmente sul proprio telaio.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente eccepiva che la definizione di RSPP di cui all’art. 2 d.lgs. n. 81/2008 prevede che tale figura risponda del suo operato al datore di lavoro, il quale è il soggetto giuridico che deve adempiere agli obblighi prevenzionali. A suo dire, una profonda differenza separa il ruolo manageriale del RSPP da quello tecnico-specialistico del tradizionale “responsabile della sicurezza”. Deduceva di aver valutato e preventivato l’esistenza dei rischi potenziali per i lavoratori e i soggetti terzi che interagivano con i servizi offerti dall’impresa, redigendo il relativo documento; le omissioni a lui contestate sarebbero state frutto di un errato inquadramento dell’opera e nel POS redatto veniva chiaramente evidenziato il fattore di rischio (caduta dall’alto di materiale e degli operai). Sottolineava, infine, che il ruolo del RSPP rimane comunque un ruolo tecnico di staff, di natura consultiva e propositiva, privo della titolarità di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica.

Gli Ermellini hanno ritenuto inammissibili le doglianze proposte, in quanto manifestamente infondate e reiterative di questione sulla quale la Corte di appello aveva già risposto correttamente in diritto, essendo ormai indiscutibile, nella giurisprudenza di legittimità, l’orientamento che attribuisce alla figura del RSPP uno specifico ruolo di garante nella materia prevenzionistica.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano insindacabilmente accertato che il prevenuto, nella sua qualità di RSPP, aveva sottoscritto un piano di sicurezza non rispettoso dei contenuti minimi previsti dall’art. 96, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81/2008 e, in ogni caso, carente e generico, privo di indicazioni in ordine alla procedura da seguire per la realizzazione del piano di calpestio. Era stato appurato, inoltre, che la segnaletica utilizzata nel cantiere era inadeguata, perché non consentiva la percezione dei rischi reali cui si andava incontro accedendo al cantiere; i lavoratori non erano stati resi edotti della estrema pericolosità di quel piano e del concreto rischio di precipitazione.

Nella sostanza, la responsabilità dell’imputato era stata affermata sulla base di una inadeguata valutazione dei rischi ed in considerazione della omessa individuazione delle misure per la sicurezza dello specifico ambiente di lavoro, con particolare riguardo a quella parte del cantiere in cui si era verificato l’infortunio, rivelatasi oltremodo pericolosa.

Era stato correttamente osservato che sul RSPP incombeva il dovere di informare il datore di lavoro del rischio esistente e di interagire con lo stesso per l’ideazione e costruzione di una struttura idonea (da verificare e collaudare prima del suo utilizzo), e per la predisposizione di un’adeguata segnaletica di sicurezza, che consentisse agli operatori di percepire i rischi reali cui si andava incontro accedendo al cantiere.

La redazione giuridica

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